Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1760

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32016R1760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme nella nomenclatura combinata di un determinato apparecchio per il trattamento di banconote, qualificandolo nel codice NC 8472 90 70. La Commissione chiarisce che la funzione del dispositivo non si limita al controllo delle banconote, ma comprende anche smistamento, distribuzione e erogazione, con conseguente esclusione della voce 9031. È previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento classificatorio.

Classificazione nella nomenclatura combinata di un apparecchio validatore e riciclatore di banconote nel codice NC 8472 90 70.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un apparecchio costituito da validatore di banconote e casse per contanti, utilizzato in macchine da gioco, distributori automatici, parchimetri e apparecchi analoghi, con funzione di verifica, smistamento, accumulo ed erogazione di banconote. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina altri prodotti oltre a quelli espressamente descritti nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione disciplina la classificazione uniforme, ai fini doganali, di un apparecchio costituito da un validatore di banconote e da casse per contanti, comunemente indicato come "riciclatore". L’intervento è adottato per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 e si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione, richiamando gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, in tutto o in parte, ai fini dell’applicazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci. In questo contesto, il regolamento individua in modo vincolante il codice NC corretto per le merci descritte nell’allegato, al fine di evitare divergenze applicative tra Stati membri.

Ambito di applicazione materiale

L’allegato riguarda un apparecchio di dimensioni approssimative 10 × 24 × 44 cm, composto da:

  • un validatore di banconote che impiega un sensore ottico per verificarne l’autenticità sulla base di specifiche predefinite;
  • casse per contanti nelle quali le banconote approvate vengono trasferite, smistate e accumulate;
  • una funzionalità di erogazione di banconote.

L’apparecchio è connesso a un sistema di controllo centrale esterno, non incluso nella presentazione, che regola le specifiche delle banconote e il loro flusso verso le diverse casse. È indicato che il dispositivo trova impiego, ad esempio, in macchine da gioco, distributori automatici e parchimetri, per consentire il pagamento del servizio o del prodotto ottenuto.

Classificazione doganale assegnata

L’articolo 1 dispone che la merce descritta nell’allegato sia classificata nel codice NC 8472 90 70. La motivazione riportata nell’allegato chiarisce che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dai testi dei codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70.

La Commissione esclude espressamente la classificazione alla voce 9031 come strumento di misura o di controllo, poiché l’apparecchio svolge funzioni ulteriori rispetto alla mera verifica dell’autenticità delle banconote. Oltre al controllo, esso effettua smistamento, distribuzione nelle varie casse ed erogazione di banconote; tali funzioni ricadono nella voce 8472, che conduce alla sottovoce 8472 90 70 come apparecchio per ufficio.

Informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non siano conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando uniformità di trattamento doganale nell’Unione.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce descritta, il codice attribuito è 8472 90 70.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di classificazione e motivazione

Dall’allegato risulta che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70. La classificazione nella voce 9031 è esclusa perché l’apparecchio non è un mero strumento di misura o controllo, ma svolge anche funzioni di smistamento, distribuzione ed erogazione di banconote, tutte ricomprese nella voce 8472.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatatariffa doganale comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.