Regolamento (UE) 2016/1731
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, riaprendo il procedimento antidumping nella parte viziata dall’omesso esame delle domande di TEM e TI di alcuni produttori esportatori cinesi e vietnamiti. Dopo la nuova valutazione, la Commissione conclude che tali produttori non soddisfacevano le condizioni per ottenere né il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato né il trattamento individuale. Vengono quindi reistituiti i dazi antidumping residui del 16,5% per General Footwear Ltd e del 10% per Diamond Vietnam Co. Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Reistituzione di dazi antidumping definitivi e riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e del Vietnam, limitatamente a specifici produttori esportatori, in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, classificate nei codici NC elencati all’articolo 1 e nell’allegato. L’ambito territoriale riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e del Vietnam fabbricati da General Footwear Ltd (RPC), Diamond Vietnam Co. Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd (Vietnam). Le misure si riferiscono al periodo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009, e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri; resta ferma l’estensione alle importazioni spedite dalla RAS di Macao di cui al regolamento (CE) n. 388/2008, che non viene modificato.
Reistituzione di dazi antidumping definitivi sulle calzature con tomaie di cuoio provenienti da RPC e Vietnam
Il regolamento è adottato per dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, che avevano annullato il regolamento originario nella parte relativa ad alcuni produttori esportatori cinesi e vietnamiti per omesso esame delle domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI). La Commissione, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, riapre il procedimento soltanto nella parte viziata e conferma che tutte le altre constatazioni dell’inchiesta iniziale restano valide.
Contesto procedurale e oggetto dell’esecuzione
L’inchiesta antidumping iniziale aveva portato all’istituzione di dazi definitivi con il regolamento (CE) n. 1472/2006 e, successivamente, alla proroga delle misure fino al 31 marzo 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Dopo le sentenze della Corte nelle cause Brosmann e Aokang e, successivamente, nelle cause C-659/13 e C-34/14, la Commissione ha dovuto riesaminare la posizione di alcuni produttori esportatori i cui importatori avevano chiesto il rimborso dei dazi. Il nuovo esame riguarda il periodo dell’inchiesta iniziale, dal 1 aprile 2004 al 31 marzo 2005, e serve a stabilire l’aliquota effettivamente applicabile alle esportazioni dei produttori interessati.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole e altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo. Sono interessati i prodotti fabbricati da General Footwear Ltd (RPC), Diamond Vietnam Co. Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd (Vietnam), individuati con specifici codici NC e TARIC. Le misure si applicano alle importazioni effettuate nel periodo di vigenza del regolamento controverso e della sua proroga.
Valutazione delle domande TEM
La Commissione ricorda che l’onere della prova grava sul produttore esportatore che chiede il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base. Per ottenere il beneficio, devono risultare soddisfatti tutti e cinque i criteri previsti: decisioni aziendali libere da interferenze statali, contabilità conforme agli standard internazionali, assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema non di mercato, rispetto delle regole su fallimento e proprietà, e corretta conversione del tasso di cambio. Nel caso esaminato, nessuno dei tre produttori dimostra il rispetto del criterio relativo alle decisioni imprenditoriali e del criterio relativo all’assenza di distorsioni; due società presentano inoltre carenze contabili. Di conseguenza, il TEM è negato a tutti e tre.
Valutazione delle domande TI
Anche il trattamento individuale è negato. Il regolamento richiama l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione applicabile ratione temporis e ribadisce che tutti e cinque i criteri devono essere soddisfatti. Le società interessate non dimostrano che prezzi, quantitativi e condizioni delle vendite all’esportazione siano determinati liberamente, né che siano sufficientemente libere dall’ingerenza dello Stato. Vengono evidenziate limitazioni nei titoli abilitativi, nello statuto societario, nell’uso del terreno e nella libertà decisionale, oltre alla presenza di restrizioni all’attività. Per tale ragione il TI non viene concesso.
Conseguenze sulle aliquote del dazio
Poiché non è stato concesso né il TEM né il TI, la Commissione applica il dazio antidumping residuo originario: 16,5% per General Footwear Ltd e 10% per i produttori vietnamiti interessati. Il regolamento chiarisce che non vi sono basi per esentare completamente i prodotti dalle misure antidumping, perché l’illegittimità rilevata dalla Corte riguarda solo la determinazione dell’aliquota e non l’esistenza stessa del dumping, del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori e riflessi sui rimborsi
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori già depositati ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi eccedenti l’aliquota definitiva devono essere svincolati. La Commissione respinge le argomentazioni volte a ottenere il rimborso integrale dei dazi già versati, osservando che la corretta conseguenza dell’annullamento è il ricalcolo dell’aliquota, non la caducazione del presupposto impositivo.
Obiezioni procedurali e risposta della Commissione
Le parti interessate contestano, tra l’altro, la tempestività dell’esecuzione, la legittimità della riapertura del procedimento dopo la scadenza delle misure, la presunta retroattività e la disparità di trattamento rispetto ad altri produttori esportatori. La Commissione respinge tali censure richiamando la giurisprudenza sull’articolo 266 TFUE, il principio secondo cui il procedimento può essere ripreso dal punto dell’illegittimità e il fatto che gli operatori erano già informati, tramite l’avviso di apertura e il regolamento provvisorio, del possibile assoggettamento a dazio. Viene inoltre esclusa una violazione del legittimo affidamento, perché le situazioni non erano definitivamente chiuse.
Rapporti con il codice doganale e con altri atti dell’Unione
Il regolamento chiarisce il rapporto tra regolamento antidumping e codice doganale comunitario: il rinvio al codice doganale opera solo in forza del regolamento antidumping, e l’articolo 14 del regolamento di base consente di modulare l’applicazione di talune disposizioni doganali nel contesto delle misure antidumping. Sono richiamati anche i successivi sviluppi normativi del diritto doganale, ma la sostanza delle disposizioni considerate resta immutata.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non modifica il regolamento (CE) n. 388/2008, che resta in vigore per l’estensione alle importazioni spedite dalla RAS di Macao.
Disposizioni principali
Reistituzione del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, per i prodotti originari della RPC e del Vietnam fabbricati dai produttori esportatori indicati. Le aliquote sono: 16,5% per General Footwear Ltd (RPC), con codice addizionale TARIC A999; 10% per Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd e Diamond Vietnam Co. Ltd (Vietnam).
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto interessato comprende calzature classificate nei codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1, con esclusione di calzature per lo sport, calzature contenenti una tecnologia speciale, pantofole e altre calzature da camera e calzature con puntale protettivo. L’articolo definisce puntualmente tali esclusioni e rinvia ai relativi codici NC e, per le calzature contenenti tecnologia speciale, anche a una soglia di prezzo cif pari o superiore a 7,5 EUR/paio e a specifiche caratteristiche tecniche.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
Fondamento dell’esecuzione delle sentenze
Il regolamento è adottato in esecuzione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base antidumping (regolamento (UE) 2016/1036, in particolare articoli 9 e 14). La Commissione riapre il procedimento dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, limitando la nuova valutazione all’omesso esame delle richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati.
Esito della nuova valutazione TEM e TI
La Commissione riesamina le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) dei tre produttori esportatori interessati, riferite al periodo 1 aprile 2004-31 marzo 2005. Conclude che le informazioni fornite non dimostrano il rispetto dei cinque criteri richiesti per il TEM né dei cinque criteri richiesti per il TI; pertanto, nessuna di tali società ottiene né il TEM né il TI.
Motivazione sulla non retroattività e sulla certezza del diritto
La Commissione respinge le obiezioni delle parti interessate sulla presunta mancanza di base giuridica per la riapertura del procedimento, sulla retroattività e sulla violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Sostiene che il regolamento non crea una nuova misura retroattiva, ma determina l’aliquota corretta per importazioni già soggette a dazio e non definitivamente chiuse a causa dell’annullamento giudiziale.
Ambito temporale delle misure
Le misure reistituite riguardano il periodo di applicazione originario del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Il regolamento precisa che non è necessario modificare il regolamento (CE) n. 388/2008, che resta valido.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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