Regolamento (UE) 2016/1759
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1759 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce composita nella nomenclatura combinata, individuando il relativo codice NC. La misura serve a garantire un’applicazione omogenea in tutta l’Unione delle regole di interpretazione della NC. Prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, in particolare di un supporto/piedino regolabile composto da gambo filettato in acciaio zincato e testa in plastica.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato al regolamento. Vincola le autorità doganali degli Stati membri e incide sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda quindi l’interpretazione uniforme della NC nell’ambito delle misure tariffarie e di altra natura per gli scambi di merci.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1759 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, classificando una specifica merce composita nel relativo codice NC. Il provvedimento si fonda sul codice doganale dell’Unione, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, e si colloca nell’ambito dell’interpretazione uniforme delle regole tariffarie dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata in tutta l’Unione. Le regole generali di interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applicano anche a nomenclature che la riprendano, totalmente o in parte, o che aggiungano suddivisioni per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato. Non introduce una disciplina generale di settore, ma una classificazione vincolante per la merce ivi indicata ai fini doganali. La sua efficacia è diretta in tutti gli Stati membri e incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che risultino incompatibili con la nuova classificazione.
Classificazione della merce in allegato
L’allegato descrive un articolo composto da un gambo filettato in acciaio zincato, con filettatura metrica, lunghezza di 23 mm e diametro di 6 mm, e da una testa di plastica rotonda, priva di innesto per attrezzi. L’articolo è presentato come supporto/piedino per complementi d’arredo, ma può essere usato anche con altri elementi da collocare sul pavimento; la sua funzione è regolare l’altezza dell’elemento mediante avvitamento della parte filettata.
In applicazione delle regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, il prodotto è classificato nel codice NC 7318 15 90. La Commissione chiarisce che il componente essenziale è il gambo filettato in acciaio zincato, mentre la testa in plastica non prevale ai fini della classificazione.
Esclusione della voce 8302
Il regolamento esclude la classificazione alla voce 8302, relativa a guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili. La ragione è che la destinazione d’uso indicata non dipende dalle caratteristiche oggettive del bene e il prodotto può essere impiegato anche su merci diverse dai mobili; pertanto esso presenta le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per evitare un impatto immediato sulle posizioni consolidate degli operatori, l’articolo 2 consente di continuare a invocare per tre mesi, dalla data di entrata in vigore del regolamento, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo atto, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce descritta in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo descritto nell’allegato, consistente in un gambo filettato in acciaio zincato con testa di plastica, il codice assegnato è 7318 15 90, con qualificazione come "altra vite".
Motivazione tariffaria e regole di interpretazione
La classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Il componente che conferisce il carattere essenziale è il gambo filettato in acciaio zincato; si esclude la voce 8302 perché l’uso del bene non dipende dalle sue caratteristiche oggettive e può estendersi a elementi diversi dai mobili.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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