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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44892/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per introduzione nello Stato e commercio di oggetti in ceramica ritenuti usurpativi dei diritti di Thun spa. Denuncia quattro motivi unificati: 1) mancata istituzione di una consulenza tecnica (perizia) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per la perizia; 3) inosservanza dell'art. 220 c.p.p.; 4) travisamento della prova: sostiene che gli oggetti contestati erano autorizzati da una transazione del 19/06/2008 tra Due Esse Christmas srl e Thun spa e produce confronti documentali; chiede che una perizia tecnico-descrittiva valuti le caratteristiche essenziali dei modelli per verificare se rientrino nell'ambito autorizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: la ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione; i primi tre motivi non rientrano nei vizi deducibili in cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), e la richiesta di perizia citata non riguardava il giudizio di appello ma istanze in altra fase procedimentale; il motivo di travisamento della prova è stato ritenuto manifestamente infondato perché postulava una rivalutazione nel merito di risultanze probatorie non pacifiche ed evidenti, mentre il sindacato di legittimità sulle prove è limitato alla verifica di una palese distorsione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese poiché la memoria presentata non ha contrastato specificamente i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 517-ter cod. pen.

    La Corte di appello ha ricondotto i fatti alla fattispecie di introduzione nello Stato e commercio di prodotti usurpativi di diritti di proprietà industriale disciplinata da questa norma

  • art. 474 cod. pen.

    Norma originariamente contestata in primo grado (merce contraffatta); la Corte di appello ha però riclassificato il reato, motivo poi oggetto del ricorso

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla mancata istituzione di una consulenza tecnica; la Cassazione ha rilevato che la richiesta non era stata formulata nel giudizio di appello oggetto del riesame

  • art. 220 cod. proc. pen.

    Norma evocata dalla ricorrente ma ritenuta non suscettibile di sindacato in cassazione con i motivi dedotti

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: lett. b) riguarda la violazione di norme di diritto sostanziale, lett. c) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità o decadenza; la Corte ha ritenuto che i primi motivi non rientrassero in tali ipotesi

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato perché la memoria prodotta dalla ricorrente riguardava istanze dirette al Tribunale ai sensi di questa norma e non il giudizio di appello, rendendo inammissibile la lamentela per mancata risposta in sede di appello

  • art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale posta a base della discussione in camera di consiglio senza intervento delle parti (modalità trattazione ricorso)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la legittimità e non può rivedere i fatti e le valutazioni tecniche del giudice di merito salvo che non vi sia una palese e incontrovertibile travisazione della prova; per poter ottenere annullamento per travisamento è necessario dimostrare una distorsione evidente e pacifica del dato probatorio.
  • Le censure sulla mancata nomina di una consulenza tecnica sono ammissibili in cassazione solo se riferite a decisioni del giudice del merito nel medesimo grado impugnato; richieste istruttorie rivolte ad altre fasi processuali non possono essere poi lamentate come omissioni del giudice impugnato.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono inquadrare le violazioni nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; molte rimostranze di natura processuale o di merito possono risultare inammissibili se non configurate come violazioni di norme valutabili in sede di legittimità.
  • Se si intende utilizzare un titolo autorizzatorio extragiudiziale (es. transazione) come fatto impeditivo della contraffazione, occorre produrre e far emergere in modo chiaro e specifico il contenuto e la rilevanza probatoria dell'accordo nel medesimo grado in cui si impugna, e prospettare adeguati mezzi di prova tecnici già in quel giudizio.
  • Per ottenere la rifusione delle spese a favore della parte civile è necessario non soltanto depositare conclusioni, ma controbattere in modo specifico e argomentato i motivi di impugnazione; una memoria generica può non essere considerata sufficiente.
  • La riclassificazione del fatto operata dal giudice di merito (es. da art. 474 a art. 517-ter c.p.) è possibile se supportata da adeguata motivazione e non costituisce di per sé motivo automatico di cassazione, salvo errore di diritto nella qualificazione normativa.

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