Cassazione Penale, Sentenza n. 44892/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per introduzione nello Stato e commercio di oggetti in ceramica ritenuti usurpativi dei diritti di Thun spa. Denuncia quattro motivi unificati: 1) mancata istituzione di una consulenza tecnica (perizia) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per la perizia; 3) inosservanza dell'art. 220 c.p.p.; 4) travisamento della prova: sostiene che gli oggetti contestati erano autorizzati da una transazione del 19/06/2008 tra Due Esse Christmas srl e Thun spa e produce confronti documentali; chiede che una perizia tecnico-descrittiva valuti le caratteristiche essenziali dei modelli per verificare se rientrino nell'ambito autorizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: la ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione; i primi tre motivi non rientrano nei vizi deducibili in cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), e la richiesta di perizia citata non riguardava il giudizio di appello ma istanze in altra fase procedimentale; il motivo di travisamento della prova è stato ritenuto manifestamente infondato perché postulava una rivalutazione nel merito di risultanze probatorie non pacifiche ed evidenti, mentre il sindacato di legittimità sulle prove è limitato alla verifica di una palese distorsione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese poiché la memoria presentata non ha contrastato specificamente i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 517-ter cod. pen.
La Corte di appello ha ricondotto i fatti alla fattispecie di introduzione nello Stato e commercio di prodotti usurpativi di diritti di proprietà industriale disciplinata da questa norma
art. 474 cod. pen.
Norma originariamente contestata in primo grado (merce contraffatta); la Corte di appello ha però riclassificato il reato, motivo poi oggetto del ricorso
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla mancata istituzione di una consulenza tecnica; la Cassazione ha rilevato che la richiesta non era stata formulata nel giudizio di appello oggetto del riesame
art. 220 cod. proc. pen.
Norma evocata dalla ricorrente ma ritenuta non suscettibile di sindacato in cassazione con i motivi dedotti
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: lett. b) riguarda la violazione di norme di diritto sostanziale, lett. c) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità o decadenza; la Corte ha ritenuto che i primi motivi non rientrassero in tali ipotesi
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato perché la memoria prodotta dalla ricorrente riguardava istanze dirette al Tribunale ai sensi di questa norma e non il giudizio di appello, rendendo inammissibile la lamentela per mancata risposta in sede di appello
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale posta a base della discussione in camera di consiglio senza intervento delle parti (modalità trattazione ricorso)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la legittimità e non può rivedere i fatti e le valutazioni tecniche del giudice di merito salvo che non vi sia una palese e incontrovertibile travisazione della prova; per poter ottenere annullamento per travisamento è necessario dimostrare una distorsione evidente e pacifica del dato probatorio.
- Le censure sulla mancata nomina di una consulenza tecnica sono ammissibili in cassazione solo se riferite a decisioni del giudice del merito nel medesimo grado impugnato; richieste istruttorie rivolte ad altre fasi processuali non possono essere poi lamentate come omissioni del giudice impugnato.
- I motivi di ricorso per cassazione devono inquadrare le violazioni nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; molte rimostranze di natura processuale o di merito possono risultare inammissibili se non configurate come violazioni di norme valutabili in sede di legittimità.
- Se si intende utilizzare un titolo autorizzatorio extragiudiziale (es. transazione) come fatto impeditivo della contraffazione, occorre produrre e far emergere in modo chiaro e specifico il contenuto e la rilevanza probatoria dell'accordo nel medesimo grado in cui si impugna, e prospettare adeguati mezzi di prova tecnici già in quel giudizio.
- Per ottenere la rifusione delle spese a favore della parte civile è necessario non soltanto depositare conclusioni, ma controbattere in modo specifico e argomentato i motivi di impugnazione; una memoria generica può non essere considerata sufficiente.
- La riclassificazione del fatto operata dal giudice di merito (es. da art. 474 a art. 517-ter c.p.) è possibile se supportata da adeguata motivazione e non costituisce di per sé motivo automatico di cassazione, salvo errore di diritto nella qualificazione normativa.
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