Sentenza del 14/12/2016 n. 25683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui gli era stata attribuita, ai fini IRPEF per il 2003, una maggiore imposta quale reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili prodotti dalla società. Ha contestato il travisamento della causa, l'uso di una presunzione di secondo grado, l'asserita violazione dell'onere della prova, la possibilità di accertare il reddito del socio prima o contestualmente a quello della società e la violazione del divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro oltre spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione al socio unico degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in assenza di prova contraria. Ha inoltre affermato che i procedimenti riguardanti società e socio sono autonomi, che il socio può contestare anche l'accertamento dei ricavi non contabilizzati della società e che non vi era violazione del divieto di doppia imposizione, trattandosi di imposte diverse applicate a presupposti distinti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Consente l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi e costituisce il fondamento dell'accertamento degli utili extracontabili prodotti dalla società.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
Il divieto di doppia imposizione opera solo quando la stessa imposta è applicata più volte in relazione allo stesso presupposto; non impedisce la tassazione del reddito presso la società e del relativo provento presso il socio, trattandosi di imposizioni diverse.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione può assolvere l'onere della prova mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato ritenuto violato, poiché la CTR ha deciso sulle questioni pertinenti all'accertamento del reddito del socio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta sufficiente, avendo la CTR esaminato i passaggi logici dell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, e in particolare nelle società unipersonali, gli utili extracontabili accertati possono essere presunti come distribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione, salvo prova contraria.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è considerata una presunzione di secondo grado quando deriva dalla ristrettezza della base sociale e dall'accertamento dei ricavi non contabilizzati.
- Il procedimento contro la società e quello contro il socio sono autonomi: il socio non è vincolato automaticamente dal giudicato formatosi nel processo della società, ma può contestare sia la distribuzione degli utili sia il presupposto costituito dai maggiori ricavi societari.
- La notifica contemporanea degli accertamenti alla società e al socio non rende di per sé illegittimo l'accertamento del socio.
- La tassazione del maggior reddito presso la società e quella del reddito distribuito presso il socio non costituiscono, di regola, doppia imposizione vietata, perché riguardano soggetti passivi e presupposti impositivi differenti.
- Per superare la presunzione, il socio deve fornire elementi concreti che dimostrino, ad esempio, che gli utili non sono stati distribuiti, che sono stati reinvestiti o che l'accertamento dei maggiori ricavi societari è infondato.
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