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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16445/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina ritenendo errata l'applicazione dell'art. 7 del decreto legge n. 4/2019: secondo la difesa tale norma punirebbe solo l'omessa comunicazione di variazioni sullo status economico del beneficiario e non la mancata comunicazione dello stato detentivo di un familiare; inoltre la presenza dell'art. 3, comma 12 del medesimo decreto disciplinerebbe la sola decadenza dal beneficio e non la responsabilità penale. Con secondo motivo si allega vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 316 ter c.p., ritenendo applicabile la fattispecie meno grave anziché l'art. 7, stante la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In fatto: il G.U.P. di Messina aveva condannato Scimone a 1 anno e 6 mesi (attenuanti generiche), la Corte d'appello aveva rideterminato la pena a 1 anno concedendo la sospensione condizionale. In diritto: la Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che l'omessa comunicazione dello stato detentivo di un familiare incide sulla composizione del nucleo e sul calcolo del reddito di cittadinanza (art. 3 comma 13) e che l'art. 7 prevede distinte fattispecie per la fase di richiesta e per la fase successiva; ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 316 ter c.p. in presenza della norma speciale più grave (art. 7). Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7

    «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.»

    La Corte ha interpretato l'art. 7 come comprensivo sia della fattispecie relativa alla fase genetica (dichiarazioni false/omissioni gravi) sia dell'omessa comunicazione delle variazioni rilevanti per la riduzione/decadenza del beneficio; la mancata comunicazione dello stato detentivo di un familiare rientra in tali "informazioni dovute e rilevanti"

  • decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3, comma 13

    «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.»

    La norma esclude dal computo della scala di equivalenza i componenti in stato detentivo (o in determinate condizioni), con conseguente riduzione dell'importo spettante; perciò lo stato detentivo del familiare è elemento rilevante ai fini del calcolo del beneficio

  • decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2

    Stabilisce che i requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza devono essere posseduti dal nucleo familiare cumulativamente sia al momento della domanda sia per tutta la durata dell'erogazione, giustificando l'obbligo di comunicazione continuativa delle variazioni rilevanti

  • decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3, comma 12

    Prevede effetti amministrativi (decadenza dal beneficio) in caso di determinate omissioni; la Corte ha ritenuto che la presenza di tale previsione non escluda la responsabilita' penale quando la condotta incida sulla composizione del nucleo e sul calcolo dell'erogazione

  • art. 316 ter cod. pen.

    Si tratta di una fattispecie meno grave (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando la fattispecie speciale piu' grave (art. 7 del d.l. n.4/2019) e' applicabile, per effetto della clausola 'salvo che il fatto costituisca piu' grave reato'

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a supporto del principio di capacita' contributiva e della ratio antielusiva della disciplina del reddito di cittadinanza; motiva la sanzionabilita' delle condotte che alterano la corretta determinazione del beneficio

  • art. 3 Cost.

    Invocato in connessione al principio di ragionevolezza a sostegno della disciplina che tutela l'eguaglianza e la correttezza nell'accesso a prestazioni sociali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese

  • precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021)

    Citata come orientamento confermante che l'omessa comunicazione dello stato detentivo di un familiare integra il reato di cui all'art. 7 del d.l. n.4/2019

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dello stato detentivo di un familiare indicato come convivente incide sulla composizione del nucleo e sul calcolo del reddito di cittadinanza: può integrare reato ai sensi dell'art. 7 d.l. n.4/2019
  • Occorre distinguere la fase della domanda iniziale (dichiarazioni false/omissioni gravi) dalla fase successiva all'erogazione (omessa comunicazione di variazioni rilevanti): la legge prevede fattispecie diverse in relazione a questi momenti
  • La presenza di una norma che prevede decadenza amministrativa (es. art. 3, comma 12) non esclude automaticamente la rilevanza penale quando la condotta incide sulla determinazione del beneficio economico
  • Se esiste una norma speciale che disciplina e sanziona in modo piu' grave una condotta, la norma codicistica meno grave (es. art. 316 ter c.p.) resta residuale e non puo' essere applicata in presenza della fattispecie speciale
  • Il dovere di comunicazione e la persistenza dei requisiti per tutta la durata dell'erogazione impongono al beneficiario e al nucleo familiare di aggiornare informazioni rilevanti; la mancata lealtà nell'interazione con l'istituto erogatore può avere conseguenze penali oltre che amministrative
  • Nelle contestazioni penali relative a prestazioni sociali leggere la norma nel suo complesso e considerare la ratio (principio antielusivo e capacita' contributiva) evita interpretazioni parcellizzate che possono escludere responsabilita' quando non fondate

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