Cassazione Penale, Sentenza n. 34791/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al Baratta per il reato di acquisto ai fini di cessione di cocaina (artt.110, 73 commi 1 e 6 DPR 309/90) in concorso con altri. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni non provano un accordo concreto e che i fatti sarebbero al più tentativo; 2) insussistenza delle esigenze cautelari, contestando l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; 3) erronea valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare alternativa (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) ai sensi dell'art.275 c.3-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o volti a una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, osservando che l'ordinanza del riesame è completa e coerente: dalle intercettazioni emergeva l'accordo su qualità, prezzo e appuntamento per la consegna (consegna fissata alle 10:30 del giorno successivo) e elementi che indicano una programmazione di spaccio verso la Lombardia. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero inidonei a impedire la reiterazione, aderendo alla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
artt. 110, 73 commi 1 e 6
Il ricorrente è imputato per acquisto di sostanza stupefacente ai fini di cessione in concorso; la Corte conferma la contestazione sulla base delle intercettazioni e delle modalità dell'accordo (qualità, prezzo, appuntamento)
Codice di Procedura Penale
art. 275 comma 3-bis; art. 275-bis (richiamati nella motivazione)
Richiami relativi alla valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari alternative e al ruolo del controllo elettronico: il giudice del riesame può escludere l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto quando ritenga che non impediscano la reiterazione
Legge n.47/2015
Riforma cautelare richiamata nel quadro giurisprudenziale che disciplina l'uso degli strumenti elettronici di controllo a distanza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiami testuali a precedenti (es. Sez. U n.47289/2003; Sez.3 n.6722/2017; Sez.5 n.54188/2016; Sez.4 n.3950/2011 ecc.)
Principi di diritto applicati: la Corte di legittimità non riesamina il merito né riformula valutazioni probatorie; diversa interpretazione delle intercettazioni è ammissibile solo per travisamento della prova; l'accordo su qualità/prezzo e fissazione dell'appuntamento possono integrare il reato consumato di cessione
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivalutare il merito o le prove: un ricorso che propone una diversa lettura dei fatti è inammissibile salvo dimostrare travisamento della prova.
- Per il reato di cessione di stupefacenti la configurazione come consumato può derivare anche dal solo accordo sulle caratteristiche essenziali (quantità/qualità/prezzo) e dalla fissazione della consegna.
- Le intercettazioni devono essere confrontate con il contesto temporale: la fissazione di un appuntamento prossimo per la consegna rafforza la gravità indiziaria rispetto a una mera trattativa.
- Per contestare l'adeguatezza delle esigenze cautelari occorre dedurre fatti concreti e recenti che smentiscano l'attualità del pericolo di reiterazione; rilievi generici sulla personalità o su precedenti lontani sono insufficienti.
- Il giudice del riesame può escludere l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico quando ritiene che tali misure non impediscano il rischio di rifornimento o di riorganizzazione delle forniture; detta esclusione assolve l'onere motivazionale sulla proporzionalità della misura carceraria.
- In ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: documenti o memorie non allegati non possono essere valorizzati e la mancata considerazione di una memoria non è sempre motivo di annullamento se i contenuti sono incompatibili con il quadro probatorio adottato dal giudice
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