Cassazione Penale, Ordinanza n. 16131/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati di evasione già oggetto di sentenze irrevocabili. Sosteneva, in sostanza, che la vicinanza temporale tra gli episodi e le caratteristiche concrete delle condotte avrebbero dovuto indurre a ritenere i fatti uniti da un medesimo disegno criminoso, con conseguente applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte rileva però che le censure erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito, oppure erano generiche o manifestamente infondate, poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo puntuale l'assenza di elementi idonei a dimostrare la programmazione ab origine anche dei reati successivi e la presenza, invece, di autonome risoluzioni criminose sorrette da moventi diversi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati di evasione, valorizzando l'assenza di prova di un programma criminoso unitario sin dall'inizio e la presenza di motivi diversi nei singoli episodi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che, sin dalla consumazione del primo reato, sia desumibile almeno nelle linee generali la programmazione anche dei fatti successivi; in mancanza di tale dato e in presenza di autonome risoluzioni criminose, il beneficio non può essere riconosciuto.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come base del criterio della valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula la prova di un medesimo disegno criminoso già esistente al momento della prima condotta e non può fondarsi sulla sola vicinanza temporale tra reati omogenei.
- La presenza di moventi diversi o di autonome occasioni criminose è indice dell'insorgenza di distinte risoluzioni delittuose e ostacola l'applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di censura alla motivazione quando la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze siano generiche, meramente assertive o manifestamente infondate.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, oltre alle spese, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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