Cassazione Civile, Ordinanza n. 37517/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per euro 30.653.741,66, emessa in esecuzione di una precedente decisione di legittimità che aveva definitivamente rigettato le pretese della contribuente quanto alle imposte, rinviando al giudice di merito solo per il profilo delle sanzioni e del cumulo giuridico. La società ha poi aderito a due diverse procedure di definizione agevolata delle liti fiscali, una ai sensi del d.l. n. 40/2010 e una ai sensi del d.l. n. 119/2018, presentando istanze di condono che l’Agenzia ha denegato. La contribuente ha impugnato i dinieghi sostenendo, in sintesi, che la lite fosse ancora pendente perché sarebbe stata riaperta dalla domanda di revocazione della sentenza di Cassazione e perché il pagamento del 5% del valore della lite avrebbe perfezionato la definizione; ha inoltre contestato che la cartella fosse solo un atto di riscossione e ha dedotto che non potesse negarsi una nuova definizione dopo un precedente condono non andato a buon fine. Parallelamente ha impugnato le sentenze della CTR che avevano ritenuto definitive le statuizioni sulle imposte e avevano deciso sulle sanzioni, denunciando violazioni dell’art. 391-bis c.p.c., dell’art. 3 d.l. n. 40/2010, dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva, ha respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza e ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure contro i dinieghi di condono perché, alla data delle domande, la lite sulle imposte non era più pendente: la sentenza di Cassazione n. 12251/2010, nel decidere nel merito e nel rigettare i ricorsi della contribuente sulla debenza delle imposte, aveva già formato giudicato su quel capo, residuando soltanto la questione delle sanzioni; la successiva revocazione non impediva il giudicato, secondo l’interpretazione restrittiva dell’art. 391-bis c.p.c. Inoltre, per la definizione agevolata del 2010, mancava il presupposto della lite pendente e non ricorrevano i requisiti di soccombenza necessari alla fruizione del condono. Quanto al motivo di omessa pronuncia, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché l’omesso esame di un fatto storico non può essere confuso con l’omessa considerazione di argomentazioni difensive. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata presuppone una lite fiscale ancora pendente; se il giudizio sulle imposte è già coperto da giudicato, il condono non è ammissibile.
art. 3 d.l. 25 marzo 2010, n. 40
La definizione agevolata era fruibile solo se sussistevano i presupposti della lite pendente e della specifica situazione processuale richiesta dalla norma.
art. 3, comma 2-bis, d.l. 25 marzo 2010, n. 40
La domanda di definizione non produce effetti se proposta quando la controversia non è più pendente e non ricorrono i requisiti legali.
art. 391-bis c.p.c.
La proposizione della revocazione contro una sentenza di Cassazione non impedisce di per sé il passaggio in giudicato quando il ricorso per cassazione è stato rigettato; la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del ricorso per revocazione, ma la sua proposizione non vale a riaprire automaticamente la lite già definita con giudicato.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione finale è incompatibile con la tesi difensiva non espressamente esaminata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non mere questioni o argomentazioni difensive.
art. 274 c.p.c.
È richiamato per la riunione dei procedimenti connessi, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di "lite pendente" va verificata alla data rilevante per legge: se sulla pretesa tributaria si è già formato il giudicato, il condono non è fruibile anche se residua una fase limitata alle sanzioni o sia stata proposta revocazione.
- La sentenza della Corte di cassazione che, dopo aver cassato, decide nel merito rigettando la domanda del contribuente sulla debenza dell’imposta, determina il giudicato sul capo sostanziale deciso; il rinvio limitato ad altro capo non riapre la controversia sulle imposte.
- La proposizione del ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non impedisce, di regola, il passaggio in giudicato della sentenza di Cassazione rigettata nel merito; la norma va interpretata restrittivamente per evitare iniziative meramente dilatorie.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata confutazione di argomenti difensivi o questioni giuridiche.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione complessiva del giudice sia logicamente incompatibile con la tesi non esaminata espressamente, potendo la decisione implicare il rigetto della relativa eccezione.
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