Ordinanza n. 594/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego della richiesta di presentazione della domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di presentazione della domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza e disposto il riesame, prevedendo che il procedimento potesse svolgersi mediante le tecnologie informatiche, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, e che la sede diplomatica valutasse la possibilità di avvalersi di delegati da inviare in loco per l’acquisizione dei dati biometrici e per la consegna del provvedimento finale, individuando le modalità in collaborazione con il ricorrente e nel rispetto delle esigenze di sicurezza, della ragionevole praticabilità e dell’evoluzione del conflitto in corso. Il ricorrente ha reiterato la richiesta di misure cautelari per portare a termine il procedimento e rendere possibile l’uscita dal Paese, qualora sussistessero i presupposti per il rilascio del visto. L’amministrazione ha riferito di avere avviato il procedimento conformemente alle indicazioni della precedente ordinanza e che il procedimento era ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha disposto il non luogo a provvedere sull’ulteriore istanza cautelare, ritenendo che non sussistessero i presupposti per una nuova pronuncia, poiché la pretesa cautelare era già stata valutata e il procedimento risultava in corso di svolgimento. L’amministrazione dovrà portare a termine il procedimento compatibilmente con le condizioni geopolitiche, con le modalità indicate nella precedente ordinanza e nel rispetto della sicurezza e dell’incolumità del personale diplomatico e del ricorrente. È rimasto impregiudicato il potere dell’amministrazione di attivare canali diplomatici e umanitari. La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente mediante apposita istanza. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; nel caso concreto non è stata adottata un’ulteriore misura, poiché il procedimento amministrativo era già in corso in esecuzione della precedente ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una precedente ordinanza cautelare ha già valutato la pretesa del ricorrente e ha disposto il riesame dell’istanza amministrativa, non occorre adottare un’ulteriore misura cautelare se l’amministrazione dimostra di avere effettivamente avviato il procedimento in conformità alle prescrizioni giudiziali.
- L’amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento oggetto di riesame compatibilmente con le condizioni geopolitiche e di sicurezza concretamente esistenti, salvaguardando l’incolumità sia degli interessati sia del personale pubblico coinvolto.
- In procedimenti amministrativi condizionati da situazioni di conflitto o da rilevanti esigenze di sicurezza, le modalità operative possono essere individuate mediante strumenti informatici e delegati in loco, purché siano rispettati i limiti derivanti dalla disciplina applicabile, dalla ragionevole praticabilità e dalle esigenze di sicurezza.
Come è indicizzato
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