Cassazione Penale, Sentenza n. 4807/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Torino che, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della "Bellezza s.r.l. Costruzioni Generali", aveva ritenuto distratta una parte delle somme indebitamente prelevate (da euro 751.535,95 contestati a euro 473.035,95 ritenuti provati). Il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e omessa valutazione di specifici motivi di gravame; 2) errata valutazione dei documenti prodotti (artt. 216 e 223 legge fallimentare) e insussistenza dell'elemento oggettivo della distrazione; 3) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato documentale, con riferimento alla consegna di parte della documentazione e al tentativo di consegna di ulteriori "sacconi" respinti dal curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come infondato/meramente rinnovativo del sindacato di merito. Ha ritenuto i motivi generici o volti a ottenere una rivalutazione del merito senza dedurre travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente è stata confermata, nella sostanza, la valutazione di merito (compresa la rideterminazione dell'importo distratto a euro 473.035,95 rispetto alla richiesta iniziale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (legge fall.)
Richiamato nei motivi di ricorso relativamente alla configurazione della distrazione di beni/sociali; la Corte di cassazione non ha ritenuto che la valutazione di merito sia stata travisata dalla contestazione documentale proposta dal ricorrente
art. 223 legge fallimentare (legge fall.)
Richiamato nei motivi inerenti la bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi presentati generici o atti a sindacare il merito, quindi inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede i fatti: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza dedurre un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili.
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario indicare punti specifici e dimostrare come e dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o abbia travisato le prove.
- Nei reati fallimentari (distrattiva e documentale) la produzione di documenti in sede di gravame può portare a una rideterminazione degli importi contestati, ma non esclude il rischio di condanna se la valutazione complessiva dei fatti resta sfavorevole.
- La mera segnalazione di elementi probatori frammentari o di iniziative fattuali (es. tentativi di consegna di documenti) non basta se non dimostra concretamente che l'imputato ha escluso l'elemento soggettivo del reato o ha consentito la ricostruzione contabile richiesta.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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