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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21595/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo doganale eseguito sui bagagli di un viaggiatore in ingresso in Italia da Ginevra a Milano, all’esito del quale venivano sequestrati due lingotti d’oro e contestata la violazione dell’art. 282 TULD e dell’art. 70 d.P.R. 633/1972, con irrogazione della sanzione amministrativa e della confisca. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo illegittima la confisca; la CTR, in appello, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia per asserita genericità dei motivi e, comunque, aveva escluso la confiscabilità in caso di definizione agevolata e di contrabbando depenalizzato. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sostenendo che i motivi erano specifici; 2) violazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997, per l’erronea affermazione dell’incompatibilità tra definizione agevolata e confisca; 3) violazione degli artt. 295-bis e 301 TULD, per avere escluso l’applicabilità della confisca nelle ipotesi di contrabbando depenalizzato; 4) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 15 d.lgs. 504/1995 per presunta carenza di motivazione del provvedimento sulla base giuridica della confisca.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo: ribadisce che nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente, e che la specificità può ricavarsi dall’atto di gravame letto nel suo complesso, anche per implicito. Poiché l’Agenzia aveva comunque chiaramente contestato la statuizione di primo grado sulla non applicabilità della confisca, la CTR ha errato nel dichiarare l’appello inammissibile. Gli altri motivi vengono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché la CTR, una volta dichiarato inammissibile l’appello, si era già spogliata della potestas iudicandi sul merito; le ulteriori considerazioni sulla confiscabilità erano meri obiter dicta non impugnabili. La sentenza viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione; la specificità può risultare dall’atto letto nel suo complesso, anche implicitamente, se emerge inequivocamente la volontà di censurare la decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge formulate dalla ricorrente.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    La Corte non esamina nel merito la compatibilità con la confisca perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 20 l. n. 689/1981

    Richiamato dalla CTR come disciplina della confisca amministrativa; la Corte non si pronuncia sul punto di merito.

  • artt. 295-bis e 301 d.P.R. n. 43/1973

    Richiamati nel motivo di ricorso relativo alla confiscabilità nel contrabbando depenalizzato; il motivo non è esaminato nel merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sulla motivazione del provvedimento sanzionatorio; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 15 d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato nel motivo sulla base giuridica della confisca; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Viene richiamato per affermare l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo, perché costituisce una limitazione eccezionale all’accesso al giudizio di merito.
  • La specificità dei motivi di appello può essere desunta anche implicitamente dal contenuto complessivo dell’atto di gravame, comprese premesse, parte espositiva e conclusioni, purché emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
  • La mera sinteticità dell’atto di appello non basta a determinarne l’inammissibilità se dal complesso dell’atto risulta chiara la censura al capo della sentenza di primo grado.
  • Quando il giudice di merito dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione, le ulteriori argomentazioni sul merito svolte nella sentenza sono meri obiter dicta e non impongono alla parte soccombente un autonomo onere di impugnazione.
  • In presenza di una statuizione pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, l’impugnazione deve concentrarsi sulla sola statuizione pregiudiziale; le censure contro le motivazioni di merito rese ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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