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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04578/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Un conduttore di un locale ad uso commerciale, situato all'interno di un centro agroalimentare, aveva convenuto in giudizio la società locatrice deducendo che infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura sovrastante avevano danneggiato una cella frigorifera collocata nello stand e deteriorato tre pedane di mele e pere poi mandate al macero. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che il conduttore avesse avvisato il locatore della sopravvenuta inidoneità dei luoghi. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione e condannato il locatore al risarcimento, ritenendo rilevante la responsabilità ex art. 2051 c.c. e valorizzando anche l'art. 1577 c.c. in tema di avviso del conduttore, oltre a procedere alla quantificazione del danno sulla base della prova testimoniale. La società locatrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 2051 c.c., per avere la corte d'appello applicato impropriamente la disciplina della cosa in custodia e qualificato il conduttore come terzo; 2) violazione dell'art. 2051 c.c., per non avere considerato il concorso di colpa del conduttore che conosceva le infiltrazioni e avrebbe usato negligentemente il bene; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato la prova dell'eccezionalità degli eventi atmosferici; 4) violazione dell'art. 1577 c.c., per avere degradato l'obbligo di tempestivo avviso del conduttore a mera cooperazione; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2721 e 2726 c.c. e degli artt. 1 e 3 d.P.R. 441/1997, in tema di quantificazione del danno e prova della perdita della merce e della riparazione della cella frigorifera; 6) violazione degli artt. 115 e 253 c.p.c., per avere attribuito valore di prova tecnica alle testimonianze di soggetti qualificati e per aver ritenuto provato l'esborso sulla base di un preventivo di spesa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi ma ha chiarito che, nel rapporto locatizio, il danno subito dal conduttore per vizi della cosa locata trova base contrattuale negli artt. 1581 e 1578, comma 2, c.c., non nell'art. 2051 c.c.; ha però corretto la motivazione della sentenza di merito ex art. 384, ultimo comma, c.c., senza cassarla. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per genericità e perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la sentenza d'appello aveva errato nell'evocare l'art. 2051 c.c. in una controversia tra locatore e conduttore per danni derivanti da infiltrazioni nella cosa locata, perché la tutela del conduttore discende, in presenza di un vizio della cosa locata che incida sul godimento, dagli artt. 1581 e 1578, comma 2, c.c. Tuttavia ha ritenuto possibile la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.c., senza cassare la decisione, poiché non erano necessarie ulteriori indagini di fatto. Ha inoltre confermato il concorso di responsabilità del conduttore e l'applicazione dell'art. 1577 c.c. operata dalla corte territoriale, mentre ha dichiarato inammissibili le censure sulla prova dell'evento atmosferico, sull'obbligo di avviso, e sulla quantificazione del danno, perché generiche e volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia opera per i danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione; non è la base corretta per il risarcimento del conduttore nei confronti del locatore quando il danno deriva da un vizio della cosa locata parte dell'immobile locato.

  • art. 1577 c.c.

    Il conduttore ha un obbligo di tempestivo avviso al locatore dei fatti o delle situazioni idonei a provocare danni; la Corte d'appello ne ha fatto applicazione nel riparto delle corresponsabilità.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base dell'obbligo del locatore di eseguire le riparazioni necessarie a mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto.

  • art. 1581 c.c.

    Costituisce la base contrattuale del diritto del conduttore al risarcimento quando il danno dipende da un vizio della cosa locata che incide sul godimento.

  • art. 1578 c.c.

    Richiamato tramite l'art. 1581 c.c.; i vizi della cosa locata sono quelli che incidono sulla struttura materiale del bene, alterandone l'integrità e impedendone o riducendone notevolmente il godimento.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione quando non occorrono indagini o valutazioni in fatto e non si viola il principio dispositivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma le doglianze sono state ritenute generiche o sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di prova testimoniale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e volta a contestare l'apprezzamento del merito.

  • artt. 2721 c.c. e 2726 c.c.

    Richiamati nel quinto motivo per contestare la prova del quantum risarcitorio; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione del modo in cui le norme sarebbero state violate.

  • art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997

    Richiamato nel quinto motivo quale norma concernente la prova della movimentazione/smaltimento dei beni; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 3 d.P.R. n. 441 del 1997

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa doglianza per difetto di specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione degli atti e delle circostanze richiamate nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede la deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel rapporto di locazione, se il danno lamentato dal conduttore deriva da un vizio della cosa locata che incide sul godimento del bene, la tutela risarcitoria ha fonte contrattuale e si fonda sugli artt. 1581 e 1578, comma 2, c.c., non sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
  • L'art. 2051 c.c. è norma correttamente spendibile, nel contesto locatizio, soprattutto per i danni arrecati a terzi estranei al rapporto, mentre per i danni interni al rapporto locatore-conduttore occorre muovere dalle regole sulla garanzia per i vizi della cosa locata.
  • L'obbligo del conduttore di dare tempestivo avviso al locatore di fatti o situazioni pericolose ex art. 1577 c.c. può concorrere nella regolazione del danno e incidere sul riparto delle responsabilità, ma va valutato nel concreto e nei limiti delle deduzioni di parte.
  • In sede di legittimità, la violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura investe la ricostruzione del materiale istruttorio, essa è inammissibile o comunque non coerente con il paradigma dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Le censure per cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, le testimonianze e i passaggi decisivi della motivazione che assume violati o trascurati; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La motivazione di una sentenza d'appello può essere corretta in Cassazione, senza cassazione con rinvio, quando l'errore riguarda la qualificazione giuridica ma la soluzione di merito resta sorretta da elementi fattuali già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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