Cassazione Civile, Ordinanza n. 15713/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per compensi professionali relativi a prestazioni legali rese in favore di una cliente. La cliente aveva proposto opposizione con rito sommario, contestando sia l’esistenza sia l’ammontare del credito e deducendo anche l’inadempimento del professionista alle obbligazioni assunte. Riuniti i giudizi e convertito il rito nel procedimento speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte l’opposizione, revocando i decreti e condannando la cliente al pagamento di una somma inferiore. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro l’ordinanza del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso, perché ha rilevato in via pregiudiziale e assorbente la mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente all’avvocato di stare in giudizio personalmente.
art. 702 bis c.p.c.
indica il rito sommario adottato nel giudizio di opposizione.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
ha comportato la trasformazione del rito nel procedimento speciale previsto per la controversia.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione tempestiva della relazione di notificazione del provvedimento impugnato ha determinato l’improcedibilità del ricorso.
art. 93 c.p.c.
ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ha giustificato l’atto di presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato è onere processuale essenziale ai fini della procedibilità del ricorso quando si controverta sulla tempestività dell’impugnazione.
- La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notificazione del provvedimento impugnato può comportare l’improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di censura.
- Se il ricorso non risulta notificato entro il termine breve e manca prova documentale della notificazione della decisione impugnata, la Corte può presumere la data di pubblicazione coincidente con quella di pronuncia, salvo diversa prova ritualmente acquisita.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può legittimare la distrazione in favore del difensore antistatario che abbia formulato la relativa dichiarazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15653/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15657/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15661/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →