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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15713/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per compensi professionali relativi a prestazioni legali rese in favore di una cliente. La cliente aveva proposto opposizione con rito sommario, contestando sia l’esistenza sia l’ammontare del credito e deducendo anche l’inadempimento del professionista alle obbligazioni assunte. Riuniti i giudizi e convertito il rito nel procedimento speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte l’opposizione, revocando i decreti e condannando la cliente al pagamento di una somma inferiore. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro l’ordinanza del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso, perché ha rilevato in via pregiudiziale e assorbente la mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente all’avvocato di stare in giudizio personalmente.

  • art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito sommario adottato nel giudizio di opposizione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    ha comportato la trasformazione del rito nel procedimento speciale previsto per la controversia.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione tempestiva della relazione di notificazione del provvedimento impugnato ha determinato l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ha giustificato l’atto di presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato è onere processuale essenziale ai fini della procedibilità del ricorso quando si controverta sulla tempestività dell’impugnazione.
  • La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notificazione del provvedimento impugnato può comportare l’improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di censura.
  • Se il ricorso non risulta notificato entro il termine breve e manca prova documentale della notificazione della decisione impugnata, la Corte può presumere la data di pubblicazione coincidente con quella di pronuncia, salvo diversa prova ritualmente acquisita.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può legittimare la distrazione in favore del difensore antistatario che abbia formulato la relativa dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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