Decreto interministeriale n. 158 del 27/10/2025
Il decreto ridefinisce i criteri di autorizzazione degli organismi di classifica per le attività di ispezione e controllo di navi nazionali non soggette al campo di applicazione delle convenzioni internazionali (c.d. navi non SOLAS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interministeriale MIT–MASE disciplina in modo organico il rapporto tra Amministrazione e organismi riconosciuti che intendano operare sul naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, acquisendo la qualifica di "ente tecnico". Il provvedimento ridefinisce i criteri autorizzativi, integra espressamente la componente ambientale nelle attività di controllo e stabilisce requisiti organizzativi, documentali, di monitoraggio e di revoca dell’autorizzazione. Sono richiamate le norme storiche del D.C.P.S. n. 340/1947, la legge n. 616/1962, il decreto legislativo n. 104/2011 e la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento marino.
Ridefinizione dei criteri per l’autorizzazione degli organismi riconosciuti quali enti tecnici per il naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali
Ridefinizione dei criteri per l’autorizzazione degli organismi riconosciuti quali enti tecnici per il naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali
Il decreto interministeriale è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Esso ridefinisce i criteri per l’autorizzazione degli organismi riconosciuti che svolgono ispezioni e controlli sul naviglio nazionale di bandiera italiana non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ai fini dell’acquisizione della qualifica di "ente tecnico" ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616.
Base normativa e finalità
Le premesse chiariscono che il decreto si colloca nel sistema delineato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, in particolare dagli articoli 1 e 3, non abrogati dal decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. Quest’ultimo, infatti, opera per le navi nazionali ricadenti nelle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento, mentre per il naviglio nazionale non soggetto a tali convenzioni continua a rilevare il regime storico degli "istituti autorizzati". Il decreto tiene conto anche della nota MIT prot. n. 6543 del 23 aprile 2012, che fissava i criteri previgenti, e delle modifiche normative intervenute, compresa la più ampia integrazione della componente ambientale.
Amministrazioni concertanti e riparto delle funzioni
L’atto è adottato congiuntamente dal MIT e dal MASE. Ai fini del decreto, per "Amministrazione" si intendono sia la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del MIT sia la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del MASE. Il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente è espresso soprattutto nella parte relativa alle attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento prodotto dalle navi e, più in generale, per i profili di natura ambientale connessi all’operatività dell’ente tecnico.
Definizioni rilevanti
Il decreto definisce:
- naviglio nazionale: navi e galleggianti di bandiera italiana destinati alla navigazione marittima non soggetti alle convenzioni internazionali richiamate dal d.lgs. n. 104/2011;
- ispezioni, controlli e visite: gli accertamenti obbligatori previsti dalla normativa di riferimento per le funzioni affidate;
- organismo riconosciuto: organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, già delegato per il rilascio dei certificati statutari delle navi italiane soggette alle convenzioni internazionali e per le ispezioni ex d.lgs. n. 104/2011;
- ente tecnico: l’ente definito dall’articolo 3, lettera f), della legge n. 616/1962;
- Amministrazione: MIT e MASE, secondo le rispettive strutture competenti.
Contenuto dell’autorizzazione
L’Amministrazione autorizza, con proprio decreto direttoriale, gli organismi riconosciuti che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti stabiliti. L’organismo autorizzato acquisisce la qualifica di ente tecnico e svolge le attività nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e responsabilità tecnica, in coerenza con il regolamento (CE) n. 391/2009 e con il d.lgs. n. 104/2011.
Le funzioni affidabili riguardano:
- accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità;
- assegnazione della linea di massimo carico e, per le unità da pesca, dell’altezza di prora;
- stazzatura delle navi;
- sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
- prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
- controllo tecnico sulle costruzioni navali e sull’esercizio della navigazione;
- controllo delle misure di protezione e prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle navi e della capacità di gestione dei rifiuti prodotti in esercizio, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta, stoccaggio e conferimento in porto;
- ulteriori attività connesse al ruolo di ente tecnico relative a impianti, dotazioni ed equipaggiamenti di bordo.
Normativa applicabile alle diverse attività
Per le attività di navigabilità, sicurezza, prevenzione incendi e controllo tecnico sulle costruzioni navali, il decreto rinvia principalmente a:
- articolo 164 del Codice della navigazione;
- legge 16 giugno 1939, n. 1045;
- legge 5 giugno 1962, n. 616;
- legge 10 aprile 1981, n. 158;
- DPR 8 novembre 1991, n. 435;
- d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271;
- d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, limitatamente ai Titoli II e III;
- d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45;
- regolamento (CE) n. 336/2006;
- legge 23 settembre 2013, n. 113;
- regolamento delegato (UE) 2020/411.
Per l’assegnazione della linea di massimo carico, oltre alla legge n. 616/1962, sono richiamati:
- DPR 13 marzo 1967, n. 579;
- DPR 8 novembre 1991, n. 435;
- d.lgs. 18 dicembre 1999, n. 541;
- d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45;
- regolamento delegato (UE) 2020/411.
Per la stazzatura delle navi si applicano:
- legge 29 giugno 1913, n. 796;
- decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202;
- decreto ministeriale 25 luglio 1918;
- regio decreto 5 aprile 1928, n. 929;
- DPR 27 ottobre 1972, n. 988.
Per il controllo ambientale sono richiamate, tra le altre, le disposizioni su Marpol 73/78, la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e le emissioni in atmosfera, con specifico rinvio a:
- legge 29 settembre 1980, n. 662;
- legge 4 giugno 1982, n. 438;
- decreto ministeriale 28 agosto 1987;
- decreto ministeriale 3 dicembre 1988;
- DPR 4 febbraio 1984, n. 50;
- decreto ministeriale 27 novembre 1987;
- circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 19897 del 13 agosto 2008;
- d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197;
- d.lgs. 8 marzo 2024, n. 46;
- legge 6 febbraio 2006, n. 57;
- d.lgs. 16 luglio 2014, n. 112;
- d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- direttiva (UE) 2024/3101;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/89.
Il decreto prevede inoltre riferimenti specifici per:
- unità da pesca;
- unità da diporto;
- unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale.
Requisiti per ottenere l’autorizzazione
L’organismo riconosciuto interessato deve presentare un’istanza all’Amministrazione e dichiarare:
- di essere organismo riconosciuto delegato per il rilascio dei certificati statutari delle navi italiane soggette alle convenzioni internazionali e per le ispezioni ex d.lgs. n. 104/2011;
- di aver istituito una struttura centrale in ambito nazionale capace di fornire supporto tecnico specialistico, la cui organizzazione deve essere sinteticamente descritta;
- di disporre di personale tecnico esclusivo e qualificato, operativo nell’area territoriale di ciascuna Direzione marittima.
L’istante deve inoltre impegnarsi a mantenere aggiornata la propria esperienza e conoscenza in relazione alle implicazioni derivanti dalle caratteristiche della flotta nazionale e a conservare per tutta la durata dell’autorizzazione le condizioni dichiarate.
Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza devono essere allegati, in lingua italiana, le singole norme, i regolamenti e le procedure operative riferiti alle attività autorizzate, unitamente a una tabella di correlazione tra requisiti normativi e regolamenti tecnici dell’ente. Le norme e i regolamenti derivanti da elaborazioni e accordi internazionali applicabili anche al naviglio nazionale possono essere presentati in lingua inglese.
La documentazione deve essere trasmessa in formato elettronico agli indirizzi PEC dell’Amministrazione.
Monitoraggio, verifiche e scambio informativo
L’Amministrazione controlla l’efficacia dell’operato dell’ente tecnico attraverso audit, ispezioni, indagini supplementari e altre attività di monitoraggio. Le verifiche possono essere svolte direttamente dall’Amministrazione, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, oppure da altri enti designati, purché dotati di competenza e imparzialità adeguate.
La frequenza delle verifiche dipende anche dai risultati delle stesse, ma in ogni caso l’intervallo tra due verifiche non può superare i due anni. Sono possibili verifiche supplementari infrabiennali, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche mediante ispezioni campione sulle navi per le quali l’ente è autorizzato.
Ai fini del monitoraggio, il MIT valorizza le informazioni provenienti dal Comando generale delle capitanerie di porto per i profili di sicurezza della navigazione e quelle provenienti dal MASE per i profili ambientali. Sulla base degli esiti dei controlli, l’Amministrazione può valutare modifiche o integrazioni al decreto.
Obblighi informativi dell’ente tecnico
L’ente tecnico deve informare l’Amministrazione sul lavoro svolto per suo conto e trasmettere, in formato elettronico, l’elenco ufficiale delle navi del naviglio nazionale per le quali svolge le attività autorizzate. L’elenco, da aggiornare con frequenza semestrale, deve includere anche le navi alle quali sia stata ritirata la classe.
L’ente deve inoltre garantire all’Amministrazione l’accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali, comprese le non conformità rilevate, le misure correttive adottate e i certificati rilasciati. Con frequenza annuale devono essere trasmesse le norme, i regolamenti e le procedure operative relativi alle attività autorizzate.
Il decreto prevede poi che, in caso di nuove norme o di modifiche alle norme esistenti, l’ente aggiorni le proprie regole e le pubblichi sul sito internet, consentendo all’Amministrazione di formulare commenti o proposte entro trenta giorni; analogamente, l’Amministrazione deve contattare tempestivamente l’ente quando intervengano modifiche alla normativa applicabile.
Interpretazioni, equivalenze, esenzioni e progettazioni alternative
L’interpretazione delle norme applicabili, così come la determinazione di esenzioni, equivalenze o deviazioni, resta prerogativa dell’Amministrazione e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con la collaborazione dell’ente tecnico per quanto necessario.
Per le progettazioni alternative (alternative design), il decreto riserva al Comando generale una serie di valutazioni e decisioni, tra cui la categorizzazione della nuova tecnologia, l’accettazione di regole, linee guida, codici e standard, l’accettazione o l’esenzione dall’analisi del rischio, l’approvazione del progetto preliminare e finale e l’inserimento nei database previsti, come DONA.
Sospensione, revoca e norma transitoria
L’autorizzazione è revocata di diritto se vengono meno le deleghe riconosciute all’ente tecnico ai sensi del d.lgs. n. 104/2011. Inoltre, in caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate, l’Amministrazione può disporre la sospensione o la revoca, in relazione alla gravità delle non conformità rilevate.
In via transitoria, gli organismi già autorizzati sulla base della nota MIT prot. n. 6543 del 23 aprile 2012 devono presentare una nuova istanza entro un anno dall’entrata in vigore del decreto se intendono mantenere l’autorizzazione.
Punti principali
Oggetto e finalità del decreto
Il decreto disciplina il rapporto tra l’Amministrazione e gli organismi riconosciuti incaricati delle ispezioni e dei controlli sul naviglio nazionale di bandiera italiana non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di ispezione e controllo, nel rispetto dei principi di non discriminazione ed efficacia dell’azione amministrativa.
Ministeri concertanti e base normativa
L’atto è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le premesse richiamano, tra l’altro, il D.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, l’art. 164 del Codice della navigazione, la legge 5 giugno 1962, n. 616, il d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, i DPCM di riorganizzazione dei due Ministeri e la nota MIT prot. n. 6543 del 23 aprile 2012 sui criteri previgenti.
Qualifica di ente tecnico e oggetto dell’autorizzazione
Gli organismi riconosciuti, una volta autorizzati con decreto direttoriale, acquisiscono la qualifica di "ente tecnico". L’autorizzazione copre accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità, assegnazione della linea di massimo carico e dell’altezza di prora per le unità da pesca, stazzatura, sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, prevenzione incendi, controllo tecnico sulle costruzioni navali e sull’esercizio della navigazione, nonché il controllo delle misure di prevenzione dell’inquinamento e della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
Normativa di riferimento per le attività autorizzate
Il decreto dettaglia la normativa principale da applicare per ciascun ambito di attività: per navigabilità, sicurezza e controllo tecnico richiama Codice della navigazione, legge n. 1045/1939, legge n. 616/1962, DPR n. 435/1991, d.lgs. n. 271/1999, d.lgs. n. 272/1999, d.lgs. n. 45/2000, regolamento CE n. 336/2006, legge n. 113/2013 e regolamento delegato UE 2020/411; per la linea di massimo carico richiama anche DPR n. 579/1967 e d.lgs. n. 541/1999; per la stazzatura richiama le norme storiche del 1913, 1916, 1918, 1928 e il DPR n. 988/1972; per l’ambito ambientale richiama in particolare Marpol 73/78, le norme sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, il d.lgs. n. 202/2007 e il regolamento di esecuzione UE 2022/89.
Requisiti per l’istanza di autorizzazione
L’organismo interessato deve presentare istanza all’Amministrazione dichiarando: status di organismo riconosciuto delegato per i certificati statutari e per le ispezioni ai sensi del d.lgs. n. 104/2011; istituzione di una struttura centrale nazionale idonea a fornire supporto tecnico specialistico; disponibilità di personale tecnico esclusivo e qualificato operativo nell’ambito territoriale delle Direzioni marittime. Deve inoltre impegnarsi a mantenere aggiornate esperienza e conoscenze e a conservare per tutta la durata dell’autorizzazione le condizioni dichiarate.
Documentazione, monitoraggio e obblighi informativi
All’istanza vanno allegate, in lingua italiana, le norme, i regolamenti e le procedure operative relativi alle attività autorizzate, con tabella di correlazione tra requisiti normativi e regolamenti tecnici; gli atti di derivazione internazionale possono essere prodotti in inglese. L’ente tecnico deve inoltre inviare l’elenco ufficiale delle navi seguite, aggiornato semestralmente, garantire accesso diretto e gratuito alle banche dati rilevanti, trasmettere annualmente norme e procedure e aggiornare le proprie regole quando cambiano quelle applicabili, consentendo osservazioni dell’Amministrazione entro 30 giorni.
Controlli, interpretazioni ed esiti sanzionatori
L’Amministrazione verifica l’efficacia dell’attività dell’ente tecnico mediante audit, ispezioni e altre attività di monitoraggio, eventualmente con il supporto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o di altri enti designati. Le verifiche non possono superare l’intervallo di due anni, restando possibili controlli supplementari con preavviso di almeno 30 giorni. L’interpretazione delle norme, nonché la determinazione di esenzioni, equivalenze e deviazioni, spetta all’Amministrazione e al Comando generale; in materia di progettazioni alternative sono riservate al Comando generale specifiche valutazioni e approvazioni. La revoca dell’autorizzazione opera di diritto se vengono meno le deleghe ex d.lgs. n. 104/2011; in caso di inadeguato svolgimento, sono possibili sospensione o revoca.
Norma transitoria
Gli organismi già autorizzati in base ai criteri della nota MIT prot. n. 6543 del 23 aprile 2012, se intendono mantenere l’autorizzazione, devono presentare nuova istanza ai sensi del decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore.
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