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Decreto interministeriale n. 214 del 19/08/2025

Modalità per l'esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli fino all'arresto e la regolazione del flusso veicolare su strade con carreggiate separate o indipendenti, come descritto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 285/1992. Definisce anche i soggetti abilitati a gestire questa procedura, nonché le caratteristiche dei veicoli, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari necessari per l'esecuzione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interdirigenziale MIT-Interno disciplina la procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e l’eventuale regolazione del flusso veicolare mediante auto di sicurezza "safety car". Definisce ambito di applicazione, soggetti abilitati, ruoli di coordinamento, caratteristiche dei veicoli e degli equipaggiamenti, nonché istruzioni operative e segnaletica da utilizzare. La disciplina si applica soprattutto alle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico e ai casi di operazioni programmabili o di emergenza, con particolare attenzione alle attività connesse ai cantieri stradali.

Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e regolazione del flusso veicolare mediante "safety car"

Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e regolazione del flusso veicolare mediante "safety car"

Il decreto interdirigenziale disciplina l’esecuzione del dispositivo "safety car", cioè il rallentamento graduale dei veicoli fino al possibile arresto e la successiva regolazione del flusso veicolare in presenza di situazioni di pericolo. L’atto è adottato dal MIT d’intesa con il Ministero dell’interno e si innesta sulla disciplina del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme tecniche e organizzative già previste per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Base normativa e finalità

La disciplina richiama in particolare:

  • l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale;
  • l’articolo 43 del medesimo Codice, che attribuisce agli organi di polizia stradale e ai soggetti abilitati la competenza a effettuare il rallentamento graduale e l’eventuale regolazione del flusso veicolare;
  • l’articolo 177 del Codice, relativo agli obblighi degli utenti della strada durante tali operazioni;
  • il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • il decreto 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo;
  • il decreto interministeriale 22 gennaio 2019 sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico.

La finalità è definire in modo puntuale modalità di esecuzione, soggetti, mezzi, attrezzature e segnaletica del dispositivo safety car.

Ministeri concertanti e organizzazione del coordinamento

L’atto è sottoscritto:

  • dal Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d’intesa con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Sul piano operativo il decreto attribuisce un ruolo centrale:

  • al centro operativo dell’organo di polizia stradale competente;
  • alla sala radio dell’ente proprietario e/o gestore della strada.

Il coordinamento cambia a seconda che il dispositivo sia eseguito da organi di polizia stradale, da soggetti abilitati, o congiuntamente.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica alle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, come individuate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice della strada.

Le procedure disciplinate riguardano l’impiego di veicoli nella disponibilità:

  • degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3, del Codice;
  • dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto.

Sono contemplate due macro-categorie di intervento:

  • operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili, anche con presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica di cantiere;
  • operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o da situazioni di emergenza, come incidenti stradali, rimozione di ostacoli o installazione/rimozione improvvisa della segnaletica di cantiere.

Definizioni rilevanti

Il decreto chiarisce le principali nozioni operative:

  • dispositivo safety car: sistema di rallentamento graduale e regolazione del flusso attuato con uno o più veicoli per effettuare un segnalamento dinamico in presenza di pericolo;
  • auto di sicurezza safety car: il veicolo con il quale è realizzato il dispositivo;
  • addetti alla safety car: gli organi di polizia stradale e i soggetti abilitati;
  • capopattuglia: responsabile dell’equipaggio su veicolo degli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice;
  • caposquadra: soggetto incaricato della direzione del dispositivo per i servizi svolti dagli organi di cui ai commi 2 e 3 e dai soggetti abilitati;
  • centro operativo: sala operativa dell’organo di polizia stradale competente;
  • sala radio: sala operativa dell’ente proprietario/gestore;
  • punto di immissione, punto di attivazione e punto di ingaggio: le diverse sezioni della carreggiata in cui il dispositivo entra, si rafforza e opera sul tratto interessato;
  • pannello segnaletico: il cartello fisso o a messaggio variabile installato sul veicolo, recante almeno la scritta "safety car".

Soggetti abilitati, responsabilità e coordinamento

Gli addetti diversi dagli organi di polizia stradale devono essere in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 12, comma 3-bis, del Codice. Resta ferma, ove prevista, la formazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2019.

La responsabilità operativa è attribuita:

  • al capopattuglia, quando opera un equipaggio degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1;
  • al caposquadra, quando operano gli organi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e i soggetti abilitati.

Il capopattuglia o il caposquadra deve essere costantemente in grado di comunicare con il centro operativo o la sala radio, con gli altri veicoli coinvolti e con il personale presente al punto di ingaggio. È inoltre responsabile della corretta esecuzione del dispositivo e del mantenimento della sicurezza e della fluidità del traffico.

Quando il dispositivo è attivato dagli organi di polizia di cui al comma 1 in situazioni imprevedibili o di emergenza, l’intervento può essere iniziato su iniziativa del capopattuglia, con immediata informazione al centro operativo.

Numero minimo di veicoli e struttura del dispositivo

L’allegato A stabilisce che, salvo ulteriori esigenze di potenziamento legate alle caratteristiche plano-altimetriche della strada o alla situazione concreta, il dispositivo deve essere composto almeno da:

  • 1 veicolo attrezzato su carreggiata a due o tre corsie per senso di marcia;
  • 2 veicoli attrezzati su carreggiata a quattro o più corsie.

Nei tratti a doppio senso di circolazione temporaneo, il dispositivo va integrato con ulteriori auto di sicurezza, coordinate tra loro, per rallentare anche il traffico proveniente dall’opposto senso di marcia.

Nelle emergenze, anche su carreggiata a quattro o più corsie, il dispositivo può essere eseguito con un solo veicolo attrezzato dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, salvo che la natura e i tempi dell’intervento consentano l’impiego di almeno un ulteriore veicolo.

Modalità generali di esecuzione

L’impiego del dispositivo è valutato dagli organi di polizia stradale o dall’ente proprietario/gestore della strada interessata. L’informazione deve essere trasmessa immediatamente al centro operativo o alla sala radio.

Nell’attuazione vanno considerati almeno:

  • caratteristiche della strada;
  • tipologia della situazione di pericolo;
  • posizione del punto di ingaggio;
  • caratteristiche ed entità del flusso veicolare.

Per le operazioni programmate o prevedibili il decreto impone:

  • il presidio di tutti gli eventuali punti di ingresso tra punto di attivazione e punto di ingaggio, così da evitare veicoli interferenti;
  • la presegnalazione a distanza adeguata mediante PMV o altra modalità idonea, secondo il decreto interministeriale 22 gennaio 2019.

Per le emergenze tali misure sono richieste solo se compatibili con la situazione concreta e con i tempi di intervento.

Adempimenti preliminari

Prima di iniziare, il capopattuglia o il caposquadra deve:

  • verificare l’idoneità ed efficienza delle auto di sicurezza, delle attrezzature e degli equipaggiamenti;
  • comunicare al centro operativo o alla sala radio la possibilità di avvio delle operazioni;
  • attendere il nulla osta prima di iniziare il dispositivo;
  • individuare il punto di attivazione e la distanza dal punto di ingaggio, tenendo conto di caratteristiche plano-altimetriche, visibilità, intensità e composizione del traffico, e caratteristiche del punto di ingaggio.

Per le operazioni programmate deve inoltre:

  • presidiare gli accessi nel tratto tra attivazione e ingaggio;
  • predisporre il presegnalamento più adeguato, anche mediante pannelli a messaggio variabile o soluzioni equivalenti.

Il decreto ammette, per il presegnalamento, soluzioni quali sbandieramento, moviere meccanico, PMV, pittogrammi, strumenti tecnologici innovativi o combinazioni tra essi. Se si usano PMV, essi possono riportare formule come "SAFETY CAR IN AZIONE" o "ATTENZIONE: SAFETY CAR IN AZIONE", con eventuale indicazione della situazione di pericolo mediante modelli o simboli del Regolamento.

Adempimenti esecutivi

Durante l’esecuzione, nelle operazioni programmate, le auto di sicurezza devono essere collocate nel numero previsto.

In ogni caso:

  • il capopattuglia o il caposquadra prende posto su una delle auto del dispositivo;
  • dispone l’avvio dopo aver individuato il punto di attivazione;
  • le auto espongono il pannello segnaletico sin dal punto di immissione;
  • i veicoli si adeguano alla velocità del traffico;
  • raggiunto il punto di attivazione, attivano i dispositivi supplementari di segnalazione visiva;
  • solo dopo il rafforzamento del segnalamento inizia il rallentamento graduale e l’eventuale regolazione del flusso.

I dispositivi di segnalazione devono restare in funzione per tutta la durata del servizio. Al termine, il capopattuglia o il caposquadra coordina la ripresa graduale della circolazione, disattivando i lampeggianti e mantenendo visibili o attivi i pannelli fino alla sosta del singolo veicolo. La conclusione del dispositivo deve essere comunicata al centro operativo o alla sala radio.

Se durante un’operazione programmata sopraggiungono criticità impreviste o vengono meno le condizioni di sicurezza, il responsabile deve informare immediatamente tutti i soggetti coinvolti e concordare con il centro operativo o la sala radio i provvedimenti da adottare.

Disciplina specifica per l’installazione e rimozione della segnaletica di cantiere

Quando la safety car è funzionale all’installazione o rimozione programmata della segnaletica di cantiere, il dispositivo deve essere attuato principalmente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 3, del Codice e dai soggetti abilitati.

In tale ipotesi il caposquadra deve:

  • mantenere il contatto costante con gli addetti all’apposizione/rimozione della segnaletica;
  • coordinare le operazioni tenendo conto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ai lavori rilasciata ai sensi degli articoli 21, 26 e 27 del Codice;
  • scegliere il punto di attivazione in modo coerente con il tipo di cantiere, così che i veicoli del dispositivo arrivino in prossimità del cantiere quando la segnaletica di preavviso e di testata sia già montata o rimossa.

Inoltre, almeno sei ore prima dell’orario fissato, il caposquadra deve comunicare alla sala radio:

  • generalità e numero di cellulare;
  • targa dei veicoli impiegati;
  • punto di immissione, punto di attivazione e punto di ingaggio;
  • ora di inizio e durata presumibile delle operazioni.

Deve infine accertarsi che il personale addetto alla segnaletica sia pronto e istruito sulle modalità e sui tempi dell’intervento.

Dotazioni dei veicoli e degli addetti

I veicoli impiegati devono essere di categoria M1 o N1 e avere caratteristiche strutturali compatibili con l’installazione delle attrezzature.

Devono essere dotati di:

  • dispositivi supplementari di segnalazione visiva gialla o arancione, approvati dal MIT o conformi a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU recepiti dal MIT;
  • pannello segnaletico rettangolare di almeno 1,20 x 0,40 m, installato in posizione ben visibile posteriormente e senza interferire con luci e visibilità;
  • apparecchio radio-ricetrasmittente o altro sistema di comunicazione per garantire il coordinamento costante.

I dispositivi luminosi e il pannello devono essere rimossi, spenti o resi non visibili quando il veicolo non è impegnato nel servizio.

Per i veicoli degli organi di polizia stradale si applica una disciplina speciale: carrozzeria con colori d’istituto, lampeggianti blu attivi e pannello a messaggio variabile durante l’esecuzione.

Per gli addetti non appartenenti alla polizia stradale sono previste dotazioni personali minime:

  • DPI, compresi indumenti ad alta visibilità;
  • bandierina arancio fluorescente;
  • torcia luminosa per visibilità ridotta;
  • radio portatile o altro dispositivo di comunicazione portatile.

Segnaletica e allegati tecnici

L’allegato B contiene gli schemi grafici della segnaletica del dispositivo.

In particolare prevede:

  • il pannello fisso rettangolare con la scritta "auto di sicurezza safety car";
  • diversi modelli di presegnalamento su pannelli a messaggio variabile, con scritte quali "SAFETY CAR IN AZIONE" o "ATTENZIONE: SAFETY CAR IN AZIONE";
  • soluzioni con o senza pittogrammi, anche abbinate all’indicazione della situazione di pericolo.

L’allegato A, invece, fornisce le istruzioni operative di dettaglio per la gestione del dispositivo nelle diverse casistiche applicative.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto è adottato in attuazione degli articoli 12, 43 e 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, del decreto 10 luglio 2002 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2019. La finalità è individuare modalità operative, soggetti autorizzati e requisiti tecnici per l’esecuzione del dispositivo "safety car" in presenza di situazioni di pericolo per la circolazione.

Ministeri e autorità coinvolte

L’atto è adottato dal Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT d’intesa con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Il coordinamento operativo è affidato, a seconda dei casi, al centro operativo dell’organo di polizia stradale o alla sala radio dell’ente proprietario/gestore della strada.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice. Si applica alle procedure svolte con veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale e dei soggetti abilitati, sia per operazioni programmabili e prevedibili, sia per eventi imprevedibili o situazioni di emergenza.

Soggetti abilitati e ruoli operativi

Gli addetti alla safety car sono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3, del Codice e i soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis. Il decreto distingue le figure del capopattuglia, per i servizi svolti dagli organi di polizia di cui al comma 1, e del caposquadra, per i servizi svolti dagli organi di cui ai commi 2 e 3 e dagli altri soggetti abilitati. La direzione del dispositivo spetta al capopattuglia o al caposquadra sotto il coordinamento del centro operativo o della sala radio.

Veicoli, attrezzature e segnalazione

Il dispositivo è realizzato con veicoli di categoria M1 o N1 idonei all’installazione delle attrezzature previste. I veicoli devono essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva gialla o arancione, di un pannello segnaletico rettangolare di almeno 1,20 x 0,40 m e di un apparecchio radio-ricetrasmittente o altro dispositivo di comunicazione. Per i veicoli degli organi di polizia stradale sono previste deroghe: carrozzeria con colori d’istituto, lampeggianti blu e pannello a messaggio variabile visibile durante l’esecuzione.

Dotazioni personali degli addetti non appartenenti alla polizia

I soggetti diversi dagli organi di polizia stradale devono essere in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del Codice e, oltre alla formazione eventualmente richiesta dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019, devono disporre individualmente di DPI ad alta visibilità, bandierina arancio fluorescente, torcia luminosa per visibilità ridotta e apparecchio radio portatile o altro dispositivo di comunicazione portatile.

Istruzioni operative e presidio del tratto interessato

L’allegato A definisce le istruzioni operative: verifica preliminare dell’efficienza dei mezzi, comunicazione al centro operativo/sala radio, attesa del nulla osta, individuazione del punto di attivazione e della distanza dal punto di ingaggio. Nelle operazioni programmate va garantito il presidio degli accessi compresi tra attivazione e ingaggio e il presegnalamento adeguato mediante PMV o altre modalità idonee; nelle emergenze tali misure sono attuate solo se compatibili con la natura del pericolo e con i tempi di intervento.

Numero minimo di veicoli e modalità di conduzione

L’allegato A stabilisce che il dispositivo deve essere composto almeno da 1 veicolo attrezzato su carreggiate a due o tre corsie per senso di marcia e da 2 veicoli attrezzati su carreggiate a quattro o più corsie. Nei tratti a doppio senso temporaneo il dispositivo va integrato con ulteriori auto di sicurezza per la regolazione del traffico opposto. Nelle urgenze, anche su carreggiata a quattro o più corsie, l’organo di polizia può operare con un solo veicolo se la natura e la tempistica dell’intervento lo consentono.

Disciplina specifica per cantieri stradali

Quando il dispositivo è funzionale all’installazione o rimozione della segnaletica di cantiere, è richiesto il coordinamento con gli addetti ai lavori e il rispetto delle autorizzazioni ex articoli 21, 26 e 27 del Codice. Il caposquadra deve trasmettere alla sala radio, almeno sei ore prima, generalità e numero di cellulare, targa dei veicoli, punti di immissione/attivazione/ingaggio, ora di inizio e durata presumibile, e verificare la prontezza del personale addetto ai lavori.

Entrata in vigore e allegati

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’allegato A contiene le istruzioni operative dettagliate; l’allegato B contiene gli schemi di segnaletica: pannello fisso "auto di sicurezza safety car" e diverse configurazioni di presegnalamento su PMV, con diciture come "SAFETY CAR IN AZIONE" o "ATTENZIONE: SAFETY CAR IN AZIONE" e indicazione della potenziale situazione di pericolo.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalepolizia stradalecantieri stradalisegnaletica stradaleopere pubbliche e infrastrutture

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