Sentenza del 12/02/2018 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
NULLITA' DELLA CARTELLA IN CASO DI MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DIA CCERTAMENTO PRESUPPOSTO Commissione tributaria provinciale di Cuneo - Sez. II -sentenza 62/2018 pronunciata il 22/1/2018 e depositata il 12/2/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha ritenuto nulla la cartella di pagamento. L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce infatti un vizio procedurale che si riflette sull'atto successivo, impedendo la valida riscossione sulla base di un accertamento mai regolarmente portato a conoscenza del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento deducendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La Corte d'appello di Torino aveva già accertato la falsità della relata di notifica dell'avviso di accertamento; di conseguenza, l'atto presupposto doveva considerarsi non notificato. La questione riguardava quindi l'effetto dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento sulla successiva cartella di pagamento.
Norme richiamate
Principio generale di necessaria notificazione dell'atto presupposto
La cartella di pagamento non può validamente fondarsi su un avviso di accertamento che non sia stato notificato al contribuente. L'omessa notifica dell'atto presupposto determina l'invalidità dell'atto consequenziale.
Principio di invalidità derivata dell'atto successivo
Quando la cartella costituisce l'atto consequenziale rispetto a un avviso di accertamento, la mancata notifica di quest'ultimo configura un vizio procedurale che comporta la nullità della cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento presuppone che l'atto impositivo precedente sia stato validamente notificato; in mancanza, può essere contestata per omessa notifica dell'atto presupposto.
- Se una sentenza accerta la falsità della relata di notifica, l'amministrazione non può considerare validamente notificato l'atto cui la relata si riferisce.
- Il contribuente può far valere il vizio anche impugnando la cartella, quando l'avviso di accertamento non gli sia mai stato notificato regolarmente.
- La nullità della cartella deriva dall'assenza del presupposto procedurale necessario, non necessariamente dall'inesistenza del debito tributario in sé.
- La decisione riguarda la situazione concreta descritta e non implica automaticamente l'estinzione definitiva della pretesa tributaria: occorre verificare termini di decadenza, prescrizione e possibilità di rinnovare o impugnare l'atto presupposto.
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