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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31928/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione: sostiene che le minacce e gli inveire contro i pubblici ufficiali sarebbero avvenute dopo il compimento dell'atto d'ufficio (il ritiro della patente), per cui non sarebbe integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale poiché manca il nesso strumentale e la contemporaneità richiesta; 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello a seguito della riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, con richiamo alla giurisprudenza sull'obbligo di rinnovazione anche per il rito abbreviato; 3) violazione dell'art. 157 cod. pen. e mancata declaratoria di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.s., sostenendo che l'appello aveva riguardato solo la determinazione della pena e quindi il capo relativo alla contravvenzione non poteva dirsi definitivo, con conseguente estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato i motivi relativi alla qualificazione e alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla rinnovazione dell'istruttoria, confermando che la nozione di 'mentre compie l'atto del suo ufficio' comprende le fasi immediatamente precedenti e successive funzionalmente collegate all'atto e che non ricorreva l'obbligo di rinnovazione istruttoria nelle condizioni del caso. Ha invece accolto il terzo motivo riguardante la prescrizione del reato contravvenzionale (guida in stato di ebrezza, art. 186 C.d.s.), rilevando un errore nella motivazione della Corte d'appello: l'aumento del termine per recidiva non è applicabile alle contravvenzioni e, computati i termini di sospensione, il termine prescrizionale si era estinto (termine massimo individuato in 6 anni, 2 mesi e 28 giorni, scaduto il 14 aprile 2022). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato di guida in stato di ebrezza perché estinto per prescrizione; il resto del ricorso è rigettato. La pena per la contravvenzione (3 mesi di arresto e 600 euro di ammenda) è annullata per prescrizione; la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, con pena residua di 6 mesi di reclusione, resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte interpreta l'inciso 'mentre compie l'atto del suo ufficio' nel senso di una contemporaneità estesa: non solo l'istante in cui l'atto si perfeziona, ma anche le fasi immediatamente precedenti e successive direttamente funzionali alla completezza dell'atto. Pertanto le minacce rivolte nel corso delle operazioni connesse all'accertamento e al rito della patente possono integrare il reato di resistenza.

  • art. 157 cod. pen.

    Applicata in relazione alla declaratoria di prescrizione; la Corte evidenzia che il calcolo del termine prescrizionale per le contravvenzioni non può tener conto dell'aumento per recidiva, misura prevista solo per i delitti, con conseguente estinzione del reato contravvenzionale per prescrizione nella situazione fattuale concreta.

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che configura la contravvenzione per guida in stato di ebrezza; nel caso concreto la relativa pena è stata ritenuta estinta per prescrizione.

  • art. 442 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della determinazione della riduzione della pena per i reati contravvenzionali (questione del rapporto 1/3 anziché 1/2). La Corte osserva che questioni inerenti la determinazione della pena non incidono automaticamente sulla definitività del capo relativo all'accertamento del fatto ai fini della prescrizione.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della rinnovazione dell'istruttoria per i procedimenti abbreviati. La Corte conferma che, alla luce della recente giurisprudenza, il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare le prove dichiarative già acquisite in primo grado quando la riforma riguarda la valutazione giuridica della condotta e non una nuova valutazione di prove dichiarative.

Massime di principio

  • La contemporaneità richiesta dall'elemento 'mentre compie l'atto del suo ufficio' va interpretata in senso estensivo: comprende le fasi immediatamente precedenti e successive dell'azione amministrativa o accertativa purché direttamente funzionali al compimento dell'atto.
  • La mera contestazione verbale di un atto già portato a termine può costituire reato di resistenza se si colloca temporalmente e funzionalmente nelle fasi connesse all'esecuzione dell'atto.
  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello sorge quando la riforma si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative; non sussiste quando cambia solo la valutazione giuridica della condotta.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati contravvenzionali non è applicabile l'aumento del termine previsto per la recidiva dei delitti; occorre scrupoloso computo dei periodi di sospensione e dei termini massimi specifici per le contravvenzioni.
  • L'impugnazione limitata alla determinazione della pena non esclude automaticamente la possibilità di rilevare la prescrizione del reato se il relativo capo della decisione non si è definitivamente consolidato.

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