Cassazione Penale, Ordinanza n. 22322/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati, rideterminato la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione per i residui reati tributari e revocato la confisca per equivalente disposta per i reati estinti. I motivi dedotti erano tre: 1) mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento all'udienza del 26 maggio 2025; 2) vizio di motivazione sulla conferma della colpevolezza, sostenendo una diversa lettura delle risultanze probatorie; 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ritenuta necessaria dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul legittimo impedimento, osservando che la decisione era stata assunta in rito cartolare e che non risultava agli atti alcuna precedente udienza come dedotto dalla difesa. Ha giudicato manifestamente infondato anche il motivo sulla colpevolezza, perché diretto solo a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, a fronte di una motivazione di merito esauriente e non illogica. Infine ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiamando il principio per cui tale rinnovo in appello è eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice, che può disporlo solo se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
d.lgs. 74/2000, art. 2
Richiamato come uno dei reati tributari residui per i quali è stata confermata la responsabilità e rideterminata la pena.
d.lgs. 74/2000, art. 10
Richiamato come uno dei reati tributari residui per i quali è stata confermata la responsabilità e rideterminata la pena.
art. 610 cod. proc. pen.
Richiamato solo indirettamente tramite il riferimento al rito cartolare e al giudizio di appello, senza specifiche statuizioni autonome.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella motivatamente accolta dai giudici di merito.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non integra vizio quando il giudice ritenga, con motivazione non illogica, di poter decidere allo stato degli atti; la rinnovazione ha natura eccezionale.
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere scrutinata in relazione al reale assetto procedurale dell'udienza; se il giudizio si svolge con rito cartolare e la dedotta precedente udienza non risulta agli atti, il diniego non è censurabile in cassazione come violazione manifesta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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