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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-174/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità. — Causa C-174/21

Giurisprudenza europea62021CJ0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto come irricevibile il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per mancata esecuzione della precedente sentenza sui superamenti di PM10. Secondo la Corte, la lettera di diffida non chiariva sufficientemente che, alla data di riferimento del procedimento precontenzioso, la sentenza del 2017 fosse ancora ineseguita. Di conseguenza, la Commissione non aveva validamente contestato l’inadempimento richiesto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Ricorso per inadempimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE: irricevibilità della domanda della Commissione per difetto di chiarezza della lettera di diffida sulla perdurante mancata esecuzione della sentenza relativa ai superamenti di PM10 in Bulgaria.

La questione giuridica

Se, in un ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Commissione possa validamente contestare alla Repubblica di Bulgaria la mancata esecuzione della sentenza Commissione/Bulgaria del 5 aprile 2017, quando la lettera di diffida non indica con sufficiente chiarezza che, alla data di riferimento fissata nella fase precontenziosa, la sentenza risultava ancora non eseguita; e se, in mancanza di tale chiarezza, il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per ragioni di certezza del diritto.

Principio di diritto

Nel procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE la Commissione può adire la Corte solo se, prima dell’azione giudiziaria, la lettera di diffida consente di affermare con chiarezza e almeno prima facie che la sentenza di condanna precedente non sia stata ancora eseguita alla data di riferimento fissata nel precontenzioso. Se tale elemento non emerge in modo chiaro dalla diffida, soprattutto quando la Commissione si fonda su dati anteriori e non dimostra il perdurare dell’inadempimento fino alla data di riferimento, il ricorso è irricevibile per violazione delle esigenze di certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 260 TFUE
  • Articolo 13 della direttiva 2008/50/CE
  • Articolo 23 della direttiva 2008/50/CE
  • Articolo 27 della direttiva 2008/50/CE
  • Allegato XI della direttiva 2008/50/CE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Bulgaria e ricevibilità del ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE

La causa riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Bulgaria per la mancata esecuzione della sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C‑488/15), relativa ai superamenti dei valori limite di PM10 in diverse zone e agglomerati bulgari. La Corte è chiamata a verificare, in via preliminare, se il ricorso sia ricevibile alla luce del contenuto della lettera di diffida inviata nell’ambito del procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Fatti e procedimento precedente

Con la sentenza del 2017 la Corte aveva accertato che la Bulgaria era venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’allegato XI della direttiva 2008/50/CE, nonché dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, a causa dei superamenti sistematici e continuati dei valori limite di PM10 in alcune zone e agglomerati. Dopo tale sentenza, la Commissione ha chiesto informazioni sulle misure adottate per eseguirla e, sulla base dei dati relativi al 2015 e 2016 e delle informazioni successive, ha ritenuto che la Bulgaria non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie.

La Commissione ha quindi inviato il 9 novembre 2018 una lettera di diffida ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, fissando una data di riferimento al 9 febbraio 2019. La Bulgaria ha contestato la ricevibilità del ricorso, sostenendo che la Commissione non poteva validamente avviare la fase precontenziosa perché, alla data della diffida, non era dimostrato con certezza che la sentenza del 2017 fosse ancora ineseguita alla data di riferimento.

Normativa rilevante

La pronuncia si fonda in particolare su:

  • l’articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE, relativo all’obbligo dello Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per eseguire la sentenza della Corte e al successivo ricorso della Commissione;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, che impone il rispetto dei valori limite per il PM10;
  • l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, che richiede piani per la qualità dell’aria e misure idonee a ridurre il periodo di superamento al minimo possibile;
  • l’articolo 27 della direttiva 2008/50/CE, relativo alla trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria;
  • l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE, contenente i valori limite del PM10;
  • gli articoli 138 e 140 del regolamento di procedura della Corte in materia di spese.

Argomenti delle parti sulla ricevibilità

La Bulgaria, sostenuta dalla Polonia, ha sostenuto che la Commissione doveva poter validamente dedurre, già nella lettera di diffida, l’esistenza di un inadempimento all’obbligo di eseguire la sentenza precedente. Poiché la diffida si fondava su dati del 2015 e 2016, anteriori alla sentenza del 2017, essa non dimostrava in modo certo che la sentenza non fosse stata eseguita alla data di riferimento del 9 febbraio 2019. Secondo la convenuta, ciò violava il principio di certezza del diritto e rendeva il ricorso irricevibile.

La Commissione ha replicato che l’infrazione era sistematica e continuata e che, in tali ipotesi, è possibile fondare il procedimento anche su elementi successivi al parere motivato o alla diffida. A suo avviso, non esiste un obbligo di attendere un determinato periodo di tolleranza prima di poter chiedere l’esecuzione di una sentenza di condanna per inadempimento.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il procedimento ex articolo 260 TFUE mira a indurre lo Stato membro inadempiente a eseguire la sentenza precedente, esecuzione che deve iniziare immediatamente e concludersi nel più breve tempo possibile. La data di riferimento per valutare l’inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida.

La Corte afferma che, per analogia con l’articolo 258 TFUE e per tutelare la certezza del diritto, la Commissione può emettere la lettera di diffida solo se può validamente sostenere che lo Stato membro non ha ancora eseguito la sentenza. Ciò implica che, nella diffida, essa deve affermare e dimostrare almeno prima facie, con chiarezza, che alla data di riferimento la sentenza è ancora ineseguita.

Nel caso concreto, la Corte rileva che la lettera di diffida del 9 novembre 2018 non soddisfaceva tale requisito. La Commissione si era limitata a richiamare il fatto che gli inadempimenti accertati fino al 2014 si erano protratti nel 2015 e 2016, senza spiegare in modo circostanziato che la situazione fosse rimasta invariata tra la sentenza del 5 aprile 2017 e la data di riferimento del 9 febbraio 2019. Né il carattere sistematico e continuato dell’infrazione precedente, né la persistenza dei superamenti negli anni 2015 e 2016, bastavano da soli a dimostrare che la sentenza del 2017 non fosse ancora stata eseguita alla data rilevante.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte conclude che la Commissione non ha validamente fatto valere un inadempimento della Bulgaria dell’obbligo di adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza del 2017. Il ricorso è quindi respinto in quanto irricevibile.

Quanto alle spese, la Commissione è condannata a sopportare le proprie e quelle della Bulgaria; la Repubblica di Polonia, intervenuta a sostegno della convenuta, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini di un ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la lettera di diffida deve consentire di identificare con sufficiente chiarezza che la sentenza precedente è ancora ineseguita alla data di riferimento fissata nel precontenzioso. In difetto, il ricorso è irricevibile, poiché la Commissione non ha validamente contestato lo Stato membro per la mancata esecuzione della sentenza della Corte.

Come è indicizzato

Materiequalità dell'aria ambienteinadempimento degli stati membriprocedimento ex articolo 260 tfuepm10certezza del diritto

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