Corte di giustizia, Sentenza C-439/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023. — Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE – Ricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Criterio dell’incidenza diretta – Articolo 277 TFUE – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Interesse ad agire contro gli atti che hanno costituito la base giuridica dell’atto impugnato – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 8, paragrafo 9 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 13, paragrafo 9 – Conseguenze della revoca da parte della Commissione europea dell’accettazione di un impegno – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 – Articolo 2 – Perdita del beneficio dell’esenzione dai dazi – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Articolo 2 – Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno – Esigibilità dei dazi sull’insieme delle transazioni interessate – Assenza di retroattività. — Cause riunite C-439/20 P e C-441/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di impugnazione, ha ribaltato la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/2146. Ha ritenuto che la Commissione potesse, dopo la revoca dell’accettazione di un impegno sui prezzi, annullare le fatture corrispondenti e ordinare la riscossione dei dazi già istituiti, senza violare il divieto di retroattività. La Corte ha anche confermato la ricevibilità del ricorso e dell’eccezione di illegittimità, ma ne ha respinto il merito.
Impugnazione in materia antidumping e antisovvenzioni: legittimità del regolamento di esecuzione 2016/2146 che, dopo la revoca di un impegno sui prezzi, annulla le fatture corrispondenti all’impegno e consente la riscossione dei dazi sulle importazioni interessate.
La questione giuridica
Se la Jiangsu Seraphim fosse legittimata a impugnare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/2146 e a sollevare un’eccezione di illegittimità contro le disposizioni dei regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013; se, inoltre, gli articoli 8 e 10 del regolamento antidumping di base 2016/1036 e gli articoli 13 e 16 del regolamento antisovvenzioni di base 2016/1037 consentano alla Commissione di annullare le fatture relative all’impegno e di ordinare la riscossione dei dazi sulle transazioni interessate, senza violare il principio di irretroattività.
Principio di diritto
Quando la Commissione revoca l’accettazione di un impegno sui prezzi in materia antidumping e antisovvenzioni, essa può, sulla base degli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037, far applicare i dazi definitivi già istituiti, annullare le fatture corrispondenti all’impegno e ordinare la riscossione dei dazi sulle transazioni coperte da tali fatture; tali misure non hanno effetto retroattivo, ma producono effetti solo per il futuro su situazioni sorte in precedenza. Ne consegue che la Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge il ricorso di primo grado e conferma la validità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/2146; inoltre, il ricorso è ricevibile e l’eccezione di illegittimità è ammissibile, ma infondata.
Norme richiamate
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 10, paragrafo 5, regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 16, paragrafo 5, regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
- Articolo 2, paragrafo 2, regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
- Articolo 14, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 24, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1037
Impugnazione relativa alla revoca di un impegno sui prezzi e alla riscossione dei dazi
La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite proposte dalla Commissione europea e dal Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146. La controversia si inserisce nel sistema antidumping e antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali originari o provenienti dalla Cina.
Fatti e iter procedurale
La Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, produttrice ed esportatrice cinese, aveva aderito a un impegno sui prezzi accettato dalla Commissione nell’ambito dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni. In base ai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013, le importazioni coperte dall’impegno erano esenti dai dazi definitivi, purché fossero rispettate le condizioni previste.
Nel 2016 la Commissione ha comunicato alla società l’intenzione di revocare l’accettazione dell’impegno, precisando che avrebbe dichiarato nulle le fatture corrispondenti all’impegno e ordinato il recupero dei dazi. Con il regolamento controverso, la Commissione ha effettivamente revocato l’accettazione dell’impegno e, all’articolo 2, ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e disposto la riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Dinanzi al Tribunale, la Jiangsu Seraphim aveva chiesto l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso e aveva altresì proposto un’eccezione di illegittimità contro le disposizioni dei regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013 che consentivano la revoca dell’impegno e l’annullamento delle fatture. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che i regolamenti di base non fornissero una base giuridica sufficiente per tali misure.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha esaminato tre nuclei principali:
- la ricevibilità del ricorso in primo grado e dell’eccezione di illegittimità;
- la corretta interpretazione dei regolamenti di base in materia di conseguenze della revoca di un impegno;
- la natura non retroattiva o retroattiva delle misure contenute nell’articolo 2 del regolamento controverso.
Ricevibilità del ricorso e dell’eccezione di illegittimità
La Corte ha confermato che la Jiangsu Seraphim era direttamente interessata dall’articolo 2 del regolamento controverso, poiché tale disposizione produceva effetti diretti sulla sua situazione giuridica: le fatture da essa emesse erano dichiarate nulle e ciò incideva sui rapporti contrattuali e sulle transazioni di cui era parte. Inoltre, l’annullamento dell’articolo 2 le avrebbe procurato un beneficio concreto, eliminando effetti giuridici pregiudizievoli.
Quanto all’eccezione di illegittimità, la Corte ha ritenuto che la società non fosse stata in condizione di impugnare direttamente, al momento dell’adozione, le disposizioni dei regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013, poiché la loro applicazione nei suoi confronti era allora solo ipotetica. Di conseguenza, non operava la preclusione derivante dalla giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf e Nachi Europe. La Corte ha anche respinto le ulteriori censure delle istituzioni, ritenendole in parte nuove in appello e quindi irricevibili.
Interpretazione dei regolamenti di base
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione degli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) 2016/1036 e degli articoli 13 e 16 del regolamento (UE) 2016/1037. La Corte ha affermato che, in caso di revoca dell’accettazione di un impegno, il dazio definitivo già istituito si applica automaticamente; tale applicazione automatica non significa istituzione di un nuovo dazio, ma ripristino dell’effetto del dazio già esistente, la cui applicazione era stata sospesa per tutto il periodo di efficacia dell’impegno.
La Corte ha quindi ritenuto che la Commissione potesse, con un atto adottato in base agli articoli 8, paragrafo 9, e 13, paragrafo 9, dei regolamenti di base, annullare le fatture corrispondenti all’impegno e ordinare il pagamento dei dazi relativi alle transazioni coperte da tali fatture. Ha inoltre precisato che l’emissione di fatture corrispondenti all’impegno rientra tra gli elementi che possono essere fissati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.
Esclusione della retroattività
La Corte ha riformato la conclusione del Tribunale secondo cui le misure dell’articolo 2 del regolamento controverso sarebbero retroattive. Secondo la Corte, esse non istituiscono nuovi dazi, ma applicano dazi già istituiti dai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013, la cui applicazione era stata solo sospesa durante la vigenza dell’impegno. Pertanto, l’articolo 2 produce effetti sui soli effetti futuri di una situazione già esistente e non incide retroattivamente su una situazione definitivamente acquisita.
Decisione finale e dispositivo
La Corte ha accolto i motivi di impugnazione relativi all’erronea interpretazione dei regolamenti di base e ha annullato la sentenza del Tribunale. Decidendo nel merito, ha respinto il ricorso di annullamento della Jiangsu Seraphim e ha respinto anche l’eccezione di illegittimità, ritenuta infondata. La società è stata inoltre condannata alle spese del primo grado e dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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