Corte di giustizia, Sentenza C-438/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023. — Commissione europea e a. contro Pharmaceutical Works Polpharma S.A. — Impugnazione – Salute – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera – Decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) recante diniego di convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio – Decisione anteriore della Commissione europea in cui si dichiarava che il Tecfidera non rientrava nella stessa autorizzazione all’immissione in commercio globale del Fumaderm – Associazione di sostanze medicinali precedentemente autorizzata – Autorizzazione all’immissione in commercio successiva di un componente dell’associazione di sostanze medicinali – Valutazione dell’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio globale. — Cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso della Polpharma contro il diniego EMA di convalidare una domanda di generico di Tecfidera. La Corte chiarisce che la nozione di autorizzazione globale si valuta con un confronto tra le composizioni qualitative autorizzate dei medicinali e non richiede di verificare il contributo terapeutico delle singole sostanze dell'associazione originaria. Riesaminando la causa nel merito, la Corte respinge il ricorso di Polpharma e conferma la legittimità della decisione della Commissione del 30 gennaio 2014.
Impugnazione in materia di medicinali: la nozione di "autorizzazione all'immissione in commercio globale" ex direttiva 2001/83/CE si determina con il solo confronto tra le composizioni qualitative autorizzate, senza verificare se il componente assente nel medicinale successivo apporti un contributo terapeutico nell'associazione originaria.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, la Commissione/EMA debbano, nel valutare se un medicinale monosostanza successivo e un'associazione fissa precedentemente autorizzata rientrino nella stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale, verificare anche se le sostanze attive dell'associazione originaria apportino ciascuna un contributo terapeutico documentato e pertinente; e, correlativamente, se la decisione della Commissione del 30 gennaio 2014 fosse illegittima per errore manifesto di valutazione e quindi inapplicabile ex articolo 277 TFUE.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, per stabilire se due medicinali facciano parte della stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale è sufficiente verificare se, nella loro composizione qualitativa autorizzata, vi sia identità o differenza delle sostanze attive; la Commissione non è tenuta a riesaminare il contributo terapeutico della sostanza presente nell'associazione originaria ma assente nel medicinale successivo. Di conseguenza, nel caso Tecfidera/Fumaderm, la Commissione poteva basarsi sul fatto che DMF e MEF sono sostanze attive diverse, e la decisione del 30 gennaio 2014 non era viziata da errore manifesto di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Regolamento (CE) n. 1234/2008
- Regolamento (CE) n. 1085/2003
- Direttiva 2012/26/UE
Impugnazione in materia di autorizzazione di un generico di Tecfidera
La pronuncia riguarda tre impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione dell'EMA di non convalidare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un generico del Tecfidera presentata da Pharmaceutical Works Polpharma S.A. La controversia verte sulla nozione di "autorizzazione all'immissione in commercio globale" ai sensi della direttiva 2001/83/CE e sugli effetti di una precedente decisione della Commissione relativa al rapporto tra Tecfidera e Fumaderm.
Fatti e svolgimento della controversia
Nel 1994 il BfArM aveva rilasciato due autorizzazioni al Fumaderm, medicinale per la psoriasi composto da dimetilfumarato (DMF) e sali di monoetil-fumarato (MEF). Nel 2014 la Commissione aveva autorizzato il Tecfidera, medicinale monosostanza a base di DMF, precisando che Tecfidera e Fumaderm non rientravano nella stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE. Polpharma aveva poi chiesto all'EMA di poter presentare, con procedura centralizzata, una domanda di AIC per un generico di Tecfidera. L'EMA aveva rifiutato la convalida, ritenendo che il periodo di protezione dei dati del Tecfidera non fosse ancora decorso e che non fosse quindi possibile il rinvio ai dati del dossier del medicinale di riferimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, che vieta l'immissione in commercio senza AIC e considera come facenti parte della stessa autorizzazione globale le successive autorizzazioni relative a dosaggi, forme farmaceutiche, vie di somministrazione, presentazioni, variazioni ed estensioni;
- l'articolo 10, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE, sulla procedura abbreviata per i medicinali generici e sulla nozione di medicinale generico;
- il regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 57;
- il regolamento (CE) n. 1234/2008, per la disciplina delle variazioni ed estensioni delle AIC;
- l'articolo 277 TFUE, invocato da Polpharma per contestare in via incidentale la decisione della Commissione del 30 gennaio 2014.
Motivazione del Tribunale
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di illegittimità contro la decisione della Commissione del 30 gennaio 2014. Secondo il Tribunale, la Commissione non poteva limitarsi a constatare che DMF e MEF erano sostanze attive diverse; avrebbe dovuto anche verificare se il MEF apportasse un contributo terapeutico documentato e pertinente nell'associazione Fumaderm, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e del ruolo specifico svolto da EMA e Commissione. Ne derivava, secondo il Tribunale, un errore manifesto di valutazione nella decisione del 2014 e, di conseguenza, l'illegittimità della decisione EMA che aveva rifiutato la convalida della domanda di Polpharma.
Ragionamento della Corte sull'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
La Corte annulla la sentenza del Tribunale perché ritiene erroneo il criterio da esso adottato. Essa osserva che l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, letto alla luce del considerando 9, elenca in modo esaustivo gli sviluppi successivi di un medicinale già autorizzato che restano compresi nella stessa autorizzazione globale: ulteriori dosaggi, forme farmaceutiche, vie di somministrazione, presentazioni, variazioni ed estensioni. La Corte precisa che una differenza nella composizione qualitativa di un medicinale, dovuta alla sostituzione o all'eliminazione di una o più sostanze attive con un'altra sostanza o altre sostanze aventi diversa azione terapeutica, non rientra in tali ipotesi. Di conseguenza, quando il CHMP ha accertato che Fumaderm e Tecfidera erano diversi perché DMF e MEF non appartenevano allo stesso gruppo funzionale terapeutico, la Commissione disponeva già di un criterio sufficiente per concludere che i due medicinali non rientravano nella stessa autorizzazione globale.
Esclusione dell'obbligo di verificare il contributo terapeutico del MEF
La Corte respinge l'idea che, per stabilire l'appartenenza alla stessa autorizzazione globale, la Commissione dovesse riesaminare la valutazione del BfArM sul ruolo terapeutico del MEF nel Fumaderm. Tale verifica non discende né dal testo né dalla ratio dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma. L'obiettivo della norma è evitare che semplici varianti del medesimo prodotto beneficino indebitamente di una nuova protezione dei dati, mantenendo l'equilibrio tra tutela dell'innovazione e accesso ai generici; ma questo obiettivo non impone un controllo ulteriore sul contributo terapeutico delle sostanze dell'associazione originaria quando le composizioni qualitative dei due medicinali sono già diverse.
Decisione sul merito del ricorso di Polpharma
Risolto l'errore di diritto del Tribunale, la Corte statuisce definitivamente sulla controversia. Respinge il motivo unico di Polpharma fondato sull'articolo 277 TFUE, perché la decisione della Commissione del 30 gennaio 2014 non era viziata da errore manifesto di valutazione: la Commissione poteva basarsi sul fatto che Fumaderm conteneva DMF e MEF, mentre Tecfidera conteneva solo DMF, e che tali sostanze non erano la stessa sostanza attiva. Di conseguenza, la decisione EMA del 30 luglio 2018, che aveva rifiutato di convalidare la domanda di AIC del generico di Tecfidera, resta valida.
Dispositivo e spese
La Corte:
- annulla la sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021;
- respinge il ricorso di Polpharma nella causa T-611/18;
- condanna Polpharma a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, dalla Biogen e dall'EMA nei due gradi di giudizio.
Principio affermato
La nozione di autorizzazione all'immissione in commercio globale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, non richiede una verifica del contributo terapeutico delle singole sostanze attive di un'associazione fissa precedentemente autorizzata; è sufficiente accertare, mediante il confronto delle composizioni qualitative autorizzate, se il medicinale successivo e quello originario siano o meno diversi ai fini dell'appartenenza alla stessa autorizzazione globale.
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