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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-351/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023. — ZG contro Beobank SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de paix du canton de Forest. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato. — Causa C-351/21

Giurisprudenza europea62021CJ0351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’estensione dell’obbligo informativo del prestatore di servizi di pagamento verso il pagatore in un contesto di contestazione di operazioni con carta di debito. L’istituto deve comunicare dati idonei a identificare il beneficiario del pagamento, non solo ciò che ha reperito con i propri sforzi. La pronuncia precisa però che l’eventuale violazione di tale obbligo informativo non si traduce automaticamente nel rimborso delle operazioni, essendo distinto e armonizzato il regime delle operazioni non autorizzate.

Obbligo del prestatore di servizi di pagamento di comunicare al pagatore le informazioni idonee a identificare il beneficiario di un’operazione addebitata sul conto, ai sensi della direttiva 2007/64/CE

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia tenuto a fornire informazioni tali da consentire l’identificazione della persona fisica o giuridica beneficiaria del pagamento, oppure solo le informazioni effettivamente in suo possesso dopo aver compiuto i migliori sforzi; e se tali "informazioni relative al beneficiario" comprendano i dati necessari a identificare il beneficiario.

Principio di diritto

L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE dev’essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve fornire informazioni sufficienti a identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria dell’operazione di pagamento addebitata sul conto, e non può limitarsi alle sole informazioni di cui disponga di fatto dopo aver compiuto i migliori sforzi. Tuttavia, l’eventuale omissione di tali informazioni non comporta, di per sé, un automatico obbligo di rimborso delle operazioni contestate, poiché il regime di responsabilità per operazioni non autorizzate è pienamente armonizzato dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 38, lettera a), direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 47, paragrafo 2, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 58 direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 59 direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 60 direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 61 direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 86, paragrafo 1, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punti 8 e 12, direttiva 2007/64/CE
  • Codice di diritto economico belga, articolo VII.18
  • Codice di diritto economico belga, articolo VII.35

Obbligo di comunicare le informazioni sul beneficiario di un’operazione di pagamento

La causa C‑351/21 riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice di pace del cantone di Forest (Belgio) in una controversia tra un correntista, ZG, e la sua banca, Beobank SA, relativa al rimborso di due pagamenti effettuati con carta di debito e contestati come non autorizzati. La questione centrale è l’estensione dell’obbligo informativo del prestatore di servizi di pagamento in relazione all’identità del beneficiario dell’operazione.

Fatti e procedimento principale

ZG, titolare di un conto presso Beobank, ha contestato due pagamenti effettuati nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017 a Valencia per importi di EUR 991 e EUR 993. Il cliente ha sostenuto di essere stato vittima di una frode e ha chiesto il rimborso degli importi, oltre al risarcimento del danno. Beobank ha resistito, sostenendo che i pagamenti fossero stati autorizzati o che comunque vi fosse negligenza grave del cliente.

Dinanzi al giudice del rinvio, è emerso che la banca aveva comunicato soltanto un riferimento numerico, la geolocalizzazione del terminale e la dicitura "COM SU VALENCIA ESP", senza fornire l’identità completa del beneficiario. Il giudice nazionale ha quindi domandato alla Corte se, ai sensi della direttiva 2007/64/CE, il prestatore fosse tenuto a un’obbligazione di mezzi oppure di risultato e se le "informazioni relative al beneficiario" comprendessero i dati necessari a identificare la persona fisica o giuridica destinataria dei fondi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2007/64/CE, soprattutto gli articoli 38, lettera a), 47, paragrafo 1, lettera a), 47, paragrafo 2, 58, 59, 60, 61 e 86, paragrafo 1;
  • l’articolo 4, punti 8 e 12, della medesima direttiva, che definisce rispettivamente "beneficiario" e "contratto quadro";
  • il regime belga di recepimento, in particolare gli articoli VII.18 e VII.35 del codice di diritto economico.

Osservazioni preliminari della Corte

La Corte osserva anzitutto che il giudice del rinvio aveva formalmente richiamato l’articolo 38, lettera a), della direttiva, ma che i pagamenti contestati non rientravano nelle singole operazioni di pagamento disciplinate dal capo 2 del titolo III. Poiché ZG disponeva di un conto di pagamento e la carta era utilizzata nell’ambito di tale rapporto, le operazioni rientravano invece nel capo 3 sui contratti quadro, sicché la disposizione pertinente era l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a).

La Corte chiarisce poi che l’eventuale violazione dell’obbligo informativo non può, di per sé, fondare un autonomo obbligo di rimborso delle operazioni contestate. Il regime di responsabilità per operazioni non autorizzate è infatti oggetto di piena armonizzazione dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della direttiva, letti alla luce dell’articolo 86, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

Sul contenuto dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), la Corte rileva che la lettera della disposizione non precisa quali informazioni sul beneficiario debbano essere fornite, ma impone che il pagatore riceva un riferimento idoneo a individuare l’operazione e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario. La formula non autorizza a ridurre l’obbligo a una mera attività di ricerca diligente, né a qualificarlo come semplice obbligazione di mezzi.

La Corte valorizza il contesto sistematico e la finalità della direttiva 2007/64/CE:

  • il considerando 21 impone informazioni chiare, di qualità elevata e armonizzate;
  • il considerando 23 distingue tra singole operazioni e contratti quadro;
  • il considerando 46 evidenzia il ruolo del prestatore di servizi di pagamento nella gestione del sistema e nella raccolta dei dati necessari.

Da ciò la Corte deduce che l’obbligo informativo deve essere inteso come obbligo di risultato: il prestatore deve fornire informazioni sufficienti e rilevanti per permettere al pagatore di identificare il beneficiario dell’operazione. L’inciso "se del caso" non significa che la banca debba limitarsi a ciò che ha reperito con i propri sforzi; significa piuttosto che le informazioni da comunicare sono quelle di cui il prestatore dispone o di cui dovrebbe disporre in base al diritto dell’Unione.

La Corte sottolinea inoltre che, se il legislatore avesse voluto limitare l’obbligo a un semplice dovere di diligenza, avrebbe usato la stessa formulazione adottata in altre disposizioni della direttiva, come quelle che parlano espressamente di "sforzi" per il recupero o la rintracciabilità di fondi. Qui invece l’obbligo è formulato in termini precisi e orientati al risultato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è tenuto a fornire a quest’ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un’operazione di pagamento addebitata sul conto, e non soltanto le informazioni di cui il prestatore disponga dopo aver compiuto i migliori sforzi.

Portata pratica per gli operatori

Per banche e intermediari, la pronuncia conferma un dovere informativo sostanziale e non meramente procedurale: quando il cliente contesta un’operazione, il prestatore deve attivarsi per fornire dati effettivamente utili all’identificazione del beneficiario. Per gli operatori del contenzioso, la Corte distingue però nettamente questo profilo dall’azione di rimborso per operazione non autorizzata, che resta soggetta al regime armonizzato della direttiva e non può essere ampliato dal diritto nazionale in ragione del solo inadempimento informativo.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentotrasparenza bancariaoperazioni di pagamento non autorizzateresponsabilità del prestatore di servizi di pagamentodiritto dei consumatori

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