Corte di giustizia, Sentenza C-127/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023. — American Airlines, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazioni di concentrazione tra imprese – Mercato del trasporto aereo – Operazione dichiarata compatibile con il mercato comune – Impegni assunti dalle parti della concentrazione – Decisione che riconosce diritti acquisiti – Nozione di “uso adeguato”. — Causa C-127/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di American Airlines contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di riconoscere a Delta diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute come rimedio nella concentrazione US Airways/American Airlines. Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente interpretato la nozione di "uso adeguato" come equivalente all’assenza di "uso improprio" e ha potuto considerare rilevante la regola 80/20 del regolamento sulle bande orarie. Il formulario MC e il riferimento a "conforme all’offerta" non imponevano una lettura diversa degli impegni.
Impugnazione in materia di concentrazioni: interpretazione della nozione di "uso adeguato" delle bande orarie correttive e portata dei diritti acquisiti concessi a un nuovo entrante nel mercato aereo.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse erroneamente interpretato gli impegni assunti nell’ambito dell’autorizzazione della concentrazione, in particolare: (i) se la nozione di "uso adeguato" delle bande orarie dovesse essere letta alla luce degli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e degli impegni nel senso di richiedere un uso conforme all’offerta e non una mera assenza di uso improprio; (ii) se il richiamo al regolamento sulle bande orarie e alla regola 80/20 fosse corretto; (iii) se il formulario MC e l’espressione "conforme all’offerta" potessero incidere sull’interpretazione degli impegni e sul riconoscimento dei diritti acquisiti.
Principio di diritto
Nell’ambito del controllo delle concentrazioni, gli impegni volti a rendere l’operazione compatibile con il mercato interno devono essere interpretati tenendo conto del loro testo, del contesto, del formulario MC e del quadro normativo settoriale richiamato dagli stessi; la nozione di "uso adeguato" delle bande orarie correttive può legittimamente essere intesa come assenza di "uso improprio" ai sensi della clausola che rinvia alla regola 80/20, e non come rigoroso adempimento integrale dell’offerta del nuovo entrante. Ne consegue che la Commissione poteva approvare il riconoscimento dei diritti acquisiti a Delta, e la Corte respinge l’impugnazione di American Airlines.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CEE) n. 95/93
- Regolamento (CE) n. 793/2004
- Regolamento (CE) n. 802/2004
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 95/93
- Articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004
Impugnazione sulla nozione di "uso adeguato" delle bande orarie
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta da American Airlines contro la sentenza del Tribunale nella causa T‑430/18. La controversia si inserisce nel controllo di una concentrazione nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento agli impegni assunti per ottenere l’autorizzazione dell’operazione e al successivo riconoscimento di diritti acquisiti a favore di Delta Air Lines.
Fatti e contesto amministrativo
Nel 2013 US Airways Group e AMR Corporation notificarono alla Commissione la loro intenzione di fondersi. La Commissione individuò seri dubbi concorrenziali sulla rotta London Heathrow–Philadelphia e richiese impegni correttivi, in particolare in materia di bande orarie. Le parti presentarono impegni finali che prevedevano la messa a disposizione di slot a un potenziale entrante e la possibilità di ottenere diritti acquisiti dopo sei stagioni IATA, a condizione di un "uso adeguato" delle bande orarie durante il periodo di utilizzo.
Delta presentò un’offerta, fu valutata come entrante idonea e ottenne l’assegnazione delle bande orarie. Successivamente American Airlines contestò che Delta non avesse rispettato l’offerta in modo tale da poter maturare i diritti acquisiti. La Commissione, con decisione del 30 aprile 2018, riconobbe invece che l’uso era stato adeguato e approvò i diritti acquisiti.
Normativa e strumenti interpretativi rilevanti
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni, in particolare il considerando 30 e l’articolo 6, paragrafo 2;
- il regolamento (CEE) n. 95/93 sulle bande orarie, in particolare l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, che consacra la regola "bande orarie utilizzate o bande orarie perse" (80/20);
- il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1 bis, sul formulario MC;
- la comunicazione della Commissione sulle misure correttive (punti 5, 7 e 9).
Gli impegni finali prevedevano espressamente che fossero interpretati alla luce della decisione di autorizzazione, del regolamento sulle concentrazioni e del diritto dell’Unione in generale.
Questioni esaminate dalla Corte
American Airlines sosteneva, in sintesi, che il Tribunale avesse errato:
- nel non considerare pienamente gli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e degli impegni;
- nel ritenere che "uso adeguato" equivalga a "assenza di uso improprio";
- nel minimizzare la rilevanza dell’espressione "conforme all’offerta" e del formulario MC;
- nel prendere in considerazione il regolamento sulle bande orarie come contesto interpretativo.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che il Tribunale aveva correttamente individuato la funzione degli impegni nell’ambito del regolamento sulle concentrazioni: essi devono dissipare i seri dubbi concorrenziali della Commissione e rendere l’operazione compatibile con il mercato interno. Tuttavia, ciò non significa che il rimedio debba riprodurre integralmente il servizio preesistente o imporre al nuovo entrante l’utilizzo totale delle bande orarie.
Quanto al significato di "uso adeguato", la Corte conferma che il Tribunale poteva leggere tale nozione come corrispondente a un’assenza di "uso improprio". Questa interpretazione è coerente con:
- la struttura degli impegni finali;
- il rinvio contenuto nella clausola 1.13 al principio delle bande orarie utilizzate o perse;
- l’esigenza di criteri chiari, verificabili e idonei a garantire certezza del diritto al nuovo entrante.
La Corte rileva inoltre che imporre un uso pari al 100% sarebbe incompatibile con la regola 80/20 del settore aeroportuale e renderebbe il rimedio eccessivamente gravoso, alterando l’equilibrio competitivo rispetto alle parti della fusione. L’obiettivo dei diritti acquisiti è infatti incentivare l’ingresso e l’uso effettivo delle bande orarie, non imporre una pressione concorrenziale massima o la replica integrale del servizio originario.
Quanto al formulario MC, la Corte esclude che esso sia un semplice documento preparatorio privo di rilevanza interpretativa. Si tratta di un documento complementare agli impegni, espressamente previsto dalla normativa di esecuzione e richiamato dagli stessi impegni finali. Di conseguenza, il Tribunale poteva tenerne conto per comprendere il contesto e la portata dell’impegno.
Sul punto relativo alla formula "conforme all’offerta", la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errore nel qualificarla come variante linguistica secondaria. Nel formulario MC non era stata indicata alcuna deviazione sostanziale rispetto al modello di impegni del caso IAG/bmi, che fungeva da riferimento per i diritti acquisiti. Pertanto, quella formula non poteva trasformarsi in una condizione autonoma e decisiva per il riconoscimento dei diritti acquisiti.
Decisione
La Corte respinge integralmente l’impugnazione di American Airlines. Conseguentemente, la società ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione e della Delta nel presente procedimento. La domanda della Delta relativa alle spese sostenute dinanzi al Tribunale viene invece respinta, poiché in primo grado la Delta non aveva formulato conclusioni sulle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel controllo delle concentrazioni, l’interpretazione degli impegni correttivi deve essere funzionale alla loro finalità concreta ma anche coerente con il quadro normativo settoriale applicabile. Quando gli impegni rinviano alla regola 80/20 e non fissano un livello di operatività assoluto, la Commissione può legittimamente considerare sufficiente, ai fini dei diritti acquisiti, un uso non improprio delle bande orarie, senza esigere il pieno rispetto integrale dell’offerta iniziale del nuovo entrante.
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