Corte di giustizia, Sentenza C-339/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023. — Colt Technology Services SpA e a. contro Ministero della Giustizia e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 13 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale – Allegato I, parte A, punto 4 – Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali – Articolo 3 – Obiettivi generali – Normativa nazionale in materia di rimborso dei costi connessi alle attività d’intercettazione imposte agli operatori di telecomunicazione dalle autorità giudiziarie – Assenza di meccanismi di rimborso integrale – Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. — Causa C-339/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto, per quanto riguarda la direttiva 2018/1972, la tesi secondo cui gli operatori avrebbero diritto al rimborso integrale dei costi per le intercettazioni legali imposte dall’autorità giudiziaria. Ha chiarito che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di disciplinare tali compensi senza imporre la copertura totale dei costi, a condizione che il sistema sia non discriminatorio, proporzionato e trasparente. I riferimenti al TFUE e alla Carta sono stati ritenuti non sufficientemente motivati nel rinvio e quindi non esaminati nel merito.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva (UE) 2018/1972 di una normativa italiana che impone agli operatori di telecomunicazioni di fornire intercettazioni legali senza prevedere il rimborso integrale dei costi sostenuti.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 13 della direttiva (UE) 2018/1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, punto 4, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per le prestazioni obbligatorie di intercettazione legale imposte agli operatori di telecomunicazioni, non prevede il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti e consente inoltre una revisione delle tariffe improntata al risparmio di spesa; in via preliminare, la domanda richiamava anche gli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 TFUE e gli articoli 16 e 52 della Carta, ma tali profili sono stati dichiarati irricevibili per difetto di elementi sufficienti.
Principio di diritto
L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 non impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso integrale dei costi sostenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche per assicurare alle autorità competenti la possibilità di effettuare intercettazioni legali; gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel fissare l’eventuale compenso, purché la disciplina sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3 direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 12 direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 13 direttiva (UE) 2018/1972
- Allegato I, parte A, punto 4, direttiva (UE) 2018/1972
- Regolamento (UE) 2016/679
- Direttiva 2002/58/CE
- Direttiva 2002/20/CE
- Direttiva 2002/21/CE
- Articoli 18, 26, 49, 54 e 55 TFUE
- Articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rimborso dei costi delle intercettazioni legali e direttiva (UE) 2018/1972
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra alcuni operatori di telecomunicazioni e varie amministrazioni italiane. Al centro della causa vi è la disciplina nazionale che impone agli operatori di eseguire intercettazioni di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria, prevedendo un compenso forfettario che, secondo gli operatori, non coprirebbe integralmente i costi sostenuti.
Fatti e procedimento principale
Gli operatori Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia e Vodafone Italia hanno impugnato davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale 28 dicembre 2017, adottato in attuazione dell’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale decreto ha rideterminato le tariffe per le prestazioni obbligatorie di intercettazione, con una riduzione di almeno il 50% rispetto ai precedenti importi.
Il TAR ha respinto i ricorsi ritenendo non dimostrato che le tariffe fossero insufficienti. In appello, il Consiglio di Stato ha nuovamente investito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale, chiedendo se il diritto dell’Unione osti a una normativa che non impone il rimborso integrale dei costi e che vincola la revisione tariffaria a obiettivi di risparmio di spesa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se:
- gli articoli 3 e 13 della direttiva (UE) 2018/1972, nonché l’allegato I, parte A, punto 4, impediscano una disciplina nazionale che non assicura il ristoro integrale dei costi delle intercettazioni legali;
- la stessa disciplina sia incompatibile con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- rilevino anche gli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 TFUE e gli articoli 16 e 52 della Carta.
Ricevibilità del rinvio
La Corte ha dichiarato ricevibile la questione solo nella parte relativa alla direttiva 2018/1972. Ha invece rilevato che il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente il nesso tra la normativa nazionale e le disposizioni del TFUE e della Carta richiamate, né i motivi per cui tali disposizioni sarebbero pertinenti.
La Corte ha inoltre ricordato che, nel procedimento ex articolo 267 TFUE, essa deve pronunciarsi sulla base del quadro fattuale delineato dal giudice nazionale e non può rimettere in discussione la premessa fattuale secondo cui i rimborsi sarebbero insufficienti.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sugli obiettivi generali, tra cui la promozione della concorrenza e del mercato interno;
- l’articolo 12, che garantisce la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica nei limiti previsti dalla direttiva;
- l’articolo 13, che consente di assoggettare l’autorizzazione generale soltanto alle condizioni elencate nell’allegato I, le quali devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti;
- l’allegato I, parte A, punto 4, che contempla la possibilità per le autorità competenti di effettuare intercettazioni legali;
- il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, richiamati dalla condizione relativa alle intercettazioni legali.
La Corte ha osservato che la direttiva 2018/1972 rifonde e sostituisce, senza modifiche sostanziali rilevanti per la causa, le precedenti direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE.
Ragionamento della Corte
La Corte ha interpretato il testo dell’articolo 13 e dell’allegato I nel senso che il legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità di imporre agli operatori la condizione di consentire le intercettazioni legali, ma non ha disciplinato in modo vincolante il tema del rimborso dei costi sostenuti per l’adempimento di tale obbligo.
Da ciò deriva che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità: possono prevedere o meno il rimborso, e non sono tenuti a riconoscere il rimborso integrale. Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
La Corte ha escluso che un obbligo di rimborso integrale possa derivare dall’articolo 12 sulla libertà di prestazione dei servizi, perché tale libertà è già soggetta alle condizioni stabilite dalla direttiva. Analogamente, ha escluso che gli obiettivi generali dell’articolo 3 impongano una soluzione diversa.
Applicazione al caso italiano
Sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la Corte ha rilevato che la normativa italiana presenta caratteristiche compatibili con i principi sopra ricordati, poiché:
- le tariffe sono fissate in modo uniforme per tutti gli operatori che offrono servizi in Italia;
- il calcolo tiene conto dell’evoluzione tecnologica e dei minori costi di alcune prestazioni;
- le tariffe sono stabilite con atto amministrativo formale pubblicato e accessibile.
La Corte ha tuttavia precisato che spetta al giudice del rinvio verificare definitivamente tali circostanze.
Ha inoltre aggiunto che, proprio perché gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità, la direttiva non osta neppure a una riduzione delle tariffe in un’ottica di risparmio di spesa, purché il regime resti non discriminatorio, proporzionato e trasparente.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che l’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 non ostano a una normativa nazionale che non impone il rimborso integrale dei costi sostenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche per le intercettazioni legali, a condizione che la disciplina sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.
Interesse pratico per gli operatori
La pronuncia è rilevante perché esclude che gli operatori possano invocare direttamente la direttiva 2018/1972 per pretendere il rimborso integrale dei costi delle attività di intercettazione imposte dall’autorità giudiziaria. Per gli operatori, la verifica decisiva resta quindi la conformità del regime nazionale ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e pubblicità delle tariffe, più che il principio del pieno ristoro economico.
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