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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3093

Regolamento delegato (UE) 2024/3093 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

Normativa europea32024R3093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato introduce nel regolamento (UE) 2019/1241 un nuovo pacchetto di misure tecniche per il Mar Baltico, finalizzato a ridurre in modo significativo le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca demersale. Le misure, elaborate sulla base di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati e del parere scientifico del CSTEP, prevedono specifiche configurazioni di attrezzi e dispositivi di selettività, obblighi di registrazione separata delle catture e un meccanismo di monitoraggio e revisione annuale. L’applicazione è differita al 9 aprile 2025 per consentire l’adeguamento delle flotte.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 introducendo misure tecniche specifiche per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico nelle attività di pesca demersale.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle sottodivisioni CIEM 22-26 del Mar Baltico, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco e quando in tali sottodivisioni non sono vietate altre attività di pesca. Coinvolge le navi che pescano con reti a strascico e, per gli obblighi di registrazione e comunicazione, i comandanti dei pescherecci dell’Unione e gli Stati membri di bandiera. Le misure si applicano a decorrere dal 9 aprile 2025. Sono escluse le situazioni diverse da quelle specificamente previste nell’allegato VIII, parte B, punto 1.3, del regolamento (UE) 2019/1241, come modificato.

Misure tecniche specifiche per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche. La modifica riguarda in particolare il Mar Baltico e trae origine da una raccomandazione comune degli Stati membri interessati, formulata nell’ambito del meccanismo di cooperazione regionale previsto dal diritto dell’Unione, nonché dalle valutazioni scientifiche del CIEM e del CSTEP sulla forte criticità degli stock di merluzzo bianco.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che gli stock di merluzzo bianco del Baltico risultano fortemente depauperati e che, quando è vietata la pesca diretta di tale specie, occorre ridurre in misura sostanziale le catture accidentali, in particolare nella pesca di pesce piatto. La raccomandazione comune degli Stati membri interessati ha quindi proposto l’introduzione di dispositivi selettivi nuovi o migliorati, ritenuti dal CSTEP almeno equivalenti, per modelli di sfruttamento, agli attrezzi di riferimento e idonei a ridurre le catture di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, come richiesto dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

Ambito territoriale e operativo

Le misure si applicano nelle sottodivisioni CIEM 22-26 del Mar Baltico, nel contesto della pesca demersale, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco e quando in tali aree non sono vietate altre attività di pesca. Il nucleo della disciplina riguarda le navi che pescano con reti a strascico; tuttavia, gli obblighi di registrazione e di trasmissione dei dati coinvolgono anche i comandanti dei pescherecci dell’Unione e gli Stati membri di bandiera.

Configurazioni di attrezzi consentite

Il nuovo punto 1.3 dell’allegato VIII, parte B, introduce tre soluzioni principali per le sottodivisioni CIEM 22-26:

  • utilizzo del dispositivo di selezione "Roofless" in combinazione con gli attrezzi previsti dal punto 1.1 o con nuovi attrezzi approvati dalla Commissione e conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241;
  • utilizzo di un sacco T90 modificato, con maglia minima di almeno 125 mm e bordi rinforzati con ralinghe, in combinazione con il dispositivo "Roofless";
  • utilizzo di un sacco a maglie quadrate, costituito da due pannelli dello stesso materiale della finestra di fuga del sacco Bacoma, con maglia minima di almeno 125 mm, anch’esso in combinazione con il dispositivo "Roofless".

Per tali configurazioni, le specifiche tecniche sono rinviate al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094, che disciplina in dettaglio i dispositivi selettivi volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco.

Deroga aggiuntiva per le sottodivisioni 24-26

Per le sole sottodivisioni CIEM 24-26, il regolamento consente, oltre alle configurazioni sopra indicate, l’uso autonomo del sacco T90 modificato, senza il dispositivo "Roofless". Si tratta di una deroga mirata, giustificata dal fatto che, pur non essendo la soluzione ottimale secondo il CSTEP, il sacco T90 modificato da solo produce comunque una riduzione media delle catture accidentali di merluzzo bianco pari al 56 %.

Obblighi di registrazione delle catture

Per consentire il monitoraggio dell’efficacia delle misure, i comandanti dei pescherecci dell’Unione devono registrare separatamente le catture effettuate con le nuove configurazioni di attrezzi. La registrazione deve avvenire su una pagina distinta del giornale di pesca cartaceo oppure, se il giornale è elettronico, mediante una registrazione separata dalle catture realizzate con altre configurazioni, indicando la combinazione di attrezzi utilizzata.

Raccolta dati, valutazione scientifica e possibile revisione

Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a trasmettere alla Commissione, entro il 1° aprile di ogni anno, i dati e le informazioni scientifiche pertinenti, inclusi i quantitativi di merluzzo bianco catturati con le configurazioni di cui al punto 1.3.1, suddivisi per zone interessate. Il CSTEP deve valutare tali dati entro il 1° agosto di ogni anno, a decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure.

Sempre a partire dal terzo anno di applicazione, la Commissione deve effettuare una valutazione annuale per verificare se eventuali cambiamenti della lunghezza degli esemplari che compongono lo stock incidano sull’efficacia delle misure di riduzione delle catture accessorie. Inoltre, gli Stati membri con interesse di gestione diretto possono, in qualunque momento, presentare una nuova raccomandazione comune ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, chiedendo una modifica delle misure.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la data di applicazione è differita al 9 aprile 2025, così da concedere agli operatori un termine sufficiente per dotare i pescherecci dei nuovi dispositivi di selettività. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 sostituisce il quadro tecnico applicabile al Mar Baltico inserendo nell’allegato VIII, parte B, un nuovo punto 1.3 relativo a misure specifiche per la pesca demersale quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco.

Dispositivi e configurazioni di attrezzi ammessi

Nelle sottodivisioni CIEM 22-26 le navi che pescano con reti a strascico devono utilizzare, in deroga alle regole generali, una delle configurazioni previste: i) dispositivo di selezione "Roofless" insieme agli attrezzi di cui al punto 1.1 o a nuovi attrezzi approvati dalla Commissione conformi all’articolo 15, paragrafo 4; oppure ii) sacco T90 modificato con maglia minima di almeno 125 mm e bordi rinforzati con ralinghe, in combinazione con il dispositivo "Roofless"; oppure iii) sacco a maglie quadrate con due pannelli, dello stesso materiale della finestra di fuga del sacco Bacoma, con maglia minima di almeno 125 mm, in combinazione con il dispositivo "Roofless". Le specifiche tecniche dei dispositivi sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094.

Uso autonomo del sacco T90 modificato nelle sottodivisioni 24-26

In aggiunta alle configurazioni sopra indicate, nelle sottodivisioni CIEM 24-26 è consentito l’uso del solo sacco T90 modificato, senza il dispositivo di selezione "Roofless".

Obblighi di registrazione separata delle catture

Quando utilizzano le configurazioni di attrezzi previste, i comandanti dei pescherecci dell’Unione devono compilare una pagina distinta nel giornale di pesca cartaceo o registrare separatamente nel giornale di pesca elettronico le catture effettuate con tali configurazioni, indicando la configurazione di attrezzi utilizzata.

Trasmissione dei dati e valutazione scientifica annuale

Ogni Stato membro di bandiera deve trasmettere alla Commissione, entro il 1° aprile di ogni anno, i dati e le informazioni scientifiche pertinenti, compresi i quantitativi di merluzzo bianco catturati con le configurazioni ammesse, suddivisi per zone interessate. Il CSTEP valuta i dati entro il 1° agosto di ogni anno, a decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure.

Revisione delle misure a partire dal terzo anno

Dal terzo anno di applicazione, la Commissione deve valutare annualmente se l’eventuale modifica della lunghezza degli esemplari di merluzzo bianco che compongono lo stock incida sull’efficacia di riduzione delle catture accessorie delle configurazioni alternative. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto possono, in qualsiasi momento, presentare una nuova raccomandazione comune per chiedere la modifica delle misure.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 9 aprile 2025. È quindi previsto un periodo transitorio per l’adeguamento dei pescherecci ai nuovi dispositivi di selettività.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinimisure tecnichegestione degli stock ittici

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