Regolamento (UE) 2023/2908
Regolamento delegato (UE) 2023/2908 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie Pandalus borealis e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell’ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 32/2000 adeguando i volumi di quattro contingenti tariffari UE. La modifica recepisce l’accordo UE-USA approvato con decisione (UE) 2023/912, concluso in relazione alla revisione delle concessioni dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Sono previste anche disposizioni transitorie per gestire i periodi contingentali già in corso alla data di applicazione.
Modifica i volumi di alcuni contingenti tariffari UE per preparazioni alimentari, gamberetti trasformati di Pandalus borealis e alcuni legni compensati di conifere, aggiornando il regolamento (CE) n. 32/2000.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari identificati dai numeri d’ordine 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096, con effetti diretti negli Stati membri. Incide sui periodi contingentali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, fissata al 22 dicembre 2023 (giorno di pubblicazione nella GUUE).
Modifica dei volumi di alcuni contingenti tariffari
Il regolamento delegato (UE) 2023/2908 interviene sul regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, aggiornando i volumi di quattro contingenti tariffari per talune merci importate nell’Unione. La modifica dà esecuzione all’accordo UE-USA concluso ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, relativo all’adeguamento delle concessioni tariffarie dell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama l’approvazione dell’accordo da parte del Consiglio con decisione (UE) 2023/912 e osserva che l’accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2023. Per garantire coerenza tra la disciplina interna dell’Unione e gli impegni internazionali assunti, è necessario riflettere nel regolamento (CE) n. 32/2000 le nuove quantità disponibili per i contingenti interessati.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 e, in particolare, i numeri d’ordine 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096. I prodotti interessati sono preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie Pandalus borealis e alcuni legni compensati di conifere. Il regolamento opera nel quadro della gestione dei contingenti tariffari e incide sulle importazioni effettuate in regime preferenziale entro i limiti quantitativi stabiliti.
Nuovi volumi dei contingenti
La disciplina sostituisce i volumi indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 con i seguenti valori:
- 09.0013: da 482 648 m3 a 448 500 m3;
- 09.0047: da 474 tonnellate a 500 tonnellate;
- 09.0088: da 702 tonnellate a 783 tonnellate;
- 09.0096: da 831 tonnellate a 1 286 tonnellate.
Regime transitorio per i periodi contingentali in corso
Poiché la modifica si applica anche ai periodi contingentali in corso alla data del 22 dicembre 2023, il regolamento disciplina la gestione del residuo disponibile. I volumi ancora utilizzabili si calcolano sottraendo dai nuovi volumi contingentali le quantità già assegnate prima di tale data.
Se il volume del contingente aumenta e, al 22 dicembre 2023, il contingente applicabile al 21 dicembre 2023 risulta esaurito, le nuove quantità vengono attribuite agli operatori secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Gli operatori che abbiano importato fuori contingente prima del 22 dicembre 2023 possono chiedere il rimborso della differenza di dazio già versata, nei limiti del saldo ancora disponibile del contingente.
Se invece il volume diminuisce e, al 22 dicembre 2023, sia già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore al nuovo volume contingentale, gli operatori non sono tenuti a versare dazi supplementari per i quantitativi importati che eccedono il nuovo volume disponibile.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di applicare le modifiche concordate a livello internazionale. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dei volumi dei contingenti tariffari
L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato nei seguenti punti: il contingente 09.0013 passa da 482 648 m3 a 448 500 m3; il contingente 09.0047 passa da 474 tonnellate a 500 tonnellate; il contingente 09.0088 passa da 702 tonnellate a 783 tonnellate; il contingente 09.0096 passa da 831 tonnellate a 1 286 tonnellate.
Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso
Per i periodi contingentali in corso al 22 dicembre 2023, i volumi ancora disponibili corrispondono alla differenza tra i nuovi volumi contingentali e quelli già assegnati prima di tale data. In caso di aumento del volume e di esaurimento dei contingenti applicabili al 21 dicembre 2023, i nuovi quantitativi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato fuori contingente prima del 22 dicembre 2023 possono ottenere, su richiesta e nei limiti del saldo disponibile, il rimborso della differenza di dazio già pagata. In caso di riduzione del volume, se al 22 dicembre 2023 è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore al nuovo volume contingentale, non sono dovuti dazi supplementari sui quantitativi importati che eccedono il nuovo volume disponibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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