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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2141

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output

Normativa europea32023R2141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua due atti di esecuzione della Commissione per allineare le regole di rendicontazione alla disciplina della PAC modificata dal regolamento (UE) 2021/2116 e dal regolamento delegato (UE) 2022/1408. In particolare, chiarisce come trattare le sanzioni per la condizionalità, gli importi non pagati e gli anticipi ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Modifica anche i criteri di calcolo e presentazione dei valori aggregati degli indicatori di output, introducendo ulteriori specificazioni per categorie di intervento e per il sostegno tramite strumenti finanziari.

Modifica le regole di rendicontazione nell’ambito della PAC per sanzioni di condizionalità, anticipi e valori aggregati degli indicatori di output nei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/130 e (UE) 2021/2290.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’attuazione e nella rendicontazione dei piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR, con impatto sugli organismi e sistemi di gestione chiamati a compilare la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e a calcolare gli indicatori comuni di output. Riguarda in particolare la rendicontazione delle sanzioni legate alla condizionalità, degli importi non pagati a seguito di sanzioni nel FEASR e degli anticipi versati ai beneficiari di determinati interventi, compresi quelli connessi agli strumenti finanziari. L’articolo 2, punto 3, lettera b), si applica dal 16 febbraio 2024; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle regole di rendicontazione nella PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione interviene su due precedenti regolamenti di esecuzione relativi alla politica agricola comune, allo scopo di rendere più coerente la rendicontazione finanziaria e di performance con la disciplina del regolamento (UE) 2021/2116 e con le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1408. La ratio è quella di evitare duplicazioni o incongruenze tra relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e conti annuali, soprattutto per sanzioni, anticipi e indicatori di output.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento riguarda gli Stati membri nell’attuazione dei piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Incide sulla struttura informativa della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 e sulle regole di calcolo degli indicatori comuni di output di cui all’allegato I del medesimo regolamento.

Sanzioni relative alla condizionalità e riconciliazione contabile

Per il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, l’allegato è modificato nei punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. Il nuovo assetto elimina il riferimento alle sanzioni di condizionalità come elemento da includere nella riconciliazione tra relazione annuale e conti annuali, sostituendolo con il riferimento agli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116. Per il FEASR, il punto 2.2.3, lettera b), punto ii), richiama espressamente anche gli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

La modifica si fonda sull’idea che gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi degli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere trattati nei conti annuali come entrate con destinazione specifica, separate dalla spesa FEAGA, e quindi non richiedono una specifica inclusione nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione ai fini della riconciliazione.

Anticipi e rendicontazione degli output

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, il punto 2 dell’allegato viene riscritto per chiarire che gli interventi per i quali siano stati pagati anticipi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 32, paragrafo 5, e dell’articolo 44, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non vanno inclusi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione nell’esercizio in cui l’anticipo è versato, se l’output non è ancora completato.

La rendicontazione viene rinviata all’esercizio agricolo in cui l’output risulta integralmente pagato. In questo modo la rilevazione degli anticipi si allinea al momento in cui il risultato economico e operativo dell’intervento può essere correttamente misurato.

Valori aggregati degli indicatori di output

Il regolamento modifica in modo sostanziale anche il punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, introducendo un elenco più dettagliato dei valori aggregati da riportare. Gli Stati membri devono ora includere:

  • l’output totale per intervento;
  • l’output totale per unità di misura, quando un intervento prevede più unità di misura;
  • in presenza di più importi unitari, l’output totale per ciascuna delle categorie previste;
  • l’output totale per indicatore di output;
  • l’output totale per categoria pertinente;
  • l’output totale per tipo di intervento, se del caso;
  • l’output totale per unità di misura e, se necessario, un’unità di misura comune, quando l’indicatore o il tipo di intervento comprende interventi misurati in modo eterogeneo;
  • il numero di destinatari finali del sostegno tramite strumenti finanziari.

Categorie specifiche e strumenti finanziari

Per i casi in cui siano presenti più importi unitari, il regolamento indica in modo espresso le categorie rilevanti: zone specifiche di cui agli articoli 71, paragrafo 2, e 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; tipi di strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 3; azioni preparatorie e attuative delle strategie Leader di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b); e ciascuno strumento finanziario di cui all’articolo 80.

Questa estensione serve a garantire la completezza e la coerenza della rendicontazione dei valori aggregati, anche per il sostegno erogato ai destinatari finali tramite strumenti finanziari.

Indicatore O.3

Il punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 viene adattato per allineare la disciplina dell’indicatore O.3 alla nuova struttura di calcolo dei valori aggregati. Il valore dell’indicatore va indicato per intervento, per indicatore di output e per tipo di intervento; inoltre, se pertinenti, i valori devono essere riportati anche per ciascuna delle categorie previste dal punto 3, lettera a), punto iii).

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la modifica relativa al punto 3, lettera b), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 si applica solo dal 16 febbraio 2024, in modo da consentire l’adeguamento dei sistemi informativi nazionali e l’applicazione della nuova disciplina a partire dall’esercizio finanziario 2024.

Disposizioni principali

Esclusione delle sanzioni di condizionalità dalla riconciliazione della relazione annuale

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, allegato, punto 2.2.1, lettera b), punto iii), e punto 2.2.2, lettera b), punto ii), il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità viene sostituito con il riferimento agli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116. La modifica deriva dal fatto che tali importi devono essere dichiarati nei conti annuali come entrate con destinazione specifica e non vanno più inclusi tra le spese da riconciliare nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.

Rendicontazione degli importi non pagati nel FEASR

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, allegato, punto 2.2.3, lettera b), punto ii), viene precisato che gli importi non pagati a seguito delle sanzioni sono quelli di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116. Viene così chiarito il coordinamento tra la disciplina finanziaria del FEASR e la rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione.

Anticipi: estensione della disciplina di rendicontazione

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, allegato, punto 2, si stabilisce che gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 32, paragrafo 5, e dell’articolo 44, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116, prima della realizzazione dell’intero output, non si includono nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo in cui l’anticipo è versato. Tali anticipi sono invece rendicontati nell’esercizio agricolo in cui l’output è pagato integralmente.

Valori aggregati degli indicatori di output: nuove regole di calcolo

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, allegato, punto 3, lettera a), si amplia l’elenco dei valori aggregati da includere nella rendicontazione degli indicatori di output. Gli Stati membri devono indicare, tra l’altro, l’output totale per intervento, per unità di misura, per categoria in caso di più importi unitari, per indicatore di output, per tipo di intervento, nonché, se del caso, per unità di misura comune. È inoltre previsto il numero di destinatari finali del sostegno sotto forma di strumenti finanziari, per intervento e per gli indicatori interessati.

Categorie specifiche per più importi unitari

Sempre nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, allegato, punto 3, lettera a), punto iii), le categorie rilevanti per la quantificazione dell’output totale comprendono: le zone di cui all’articolo 71, paragrafo 2, e all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; i tipi di strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 3; le azioni preparatorie e attuative nell’ambito delle strategie Leader di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b); e ciascuno strumento finanziario di cui all’articolo 80.

Indicatore O.3: coerenza della rendicontazione aggregata

Il punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è modificato per stabilire che il valore dell’indicatore O.3 va indicato per intervento, per indicatore di output utilizzato per la verifica dell’efficacia dell’attuazione e per tipo di intervento, nonché, quando pertinente, per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii).

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, punto 3, lettera b), si applica dal 16 febbraio 2024, così da consentire agli Stati membri di adattare i propri sistemi informativi e assicurare la corretta rendicontazione nelle relazioni annuali riferite all’esercizio finanziario 2024.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento dell'unionecontrollo e rendicontazioneindicatori di outputgestione dei fondi ue

Testo integrale

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