Regolamento (UE) 2023/2117
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’istituzione e l’operatività del repertorio elettronico di informazioni previsto dal regolamento (UE) 2018/1139, stabilendone architettura tecnica, gestione, accessi, classificazione dei dati e misure di security. Definisce inoltre le condizioni per la diffusione delle informazioni a soggetti interessati e la tracciabilità delle operazioni, con specifiche regole sul trattamento dei dati personali, sulla contitolarità e sulle limitazioni dei diritti degli interessati. L’impianto è costruito per garantire cooperazione efficace tra EASA, Commissione e autorità nazionali competenti, nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. L’applicazione è graduale, con termini differenziati per categorie di elementi informativi e per informazioni già esistenti.
Norme e procedure per il funzionamento, la gestione, la classificazione e la protezione di un repertorio elettronico di informazioni nel settore dell’aviazione civile, istituito e gestito dall’EASA ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139.
Ambito di applicazione
Si applica all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), alla Commissione, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, alle autorità competenti per le inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, nonché al personale autorizzato dei relativi utenti autorizzati. Riguarda le informazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, scambiate e conservate nel repertorio per finalità di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme. Include anche la disciplina della diffusione di informazioni a parti interessate qualificate e il trattamento dei dati personali connessi al repertorio. Si applica direttamente negli Stati membri; i capi I e II si applicano dal 1o aprile 2025, con applicazione progressiva di specifici requisiti degli allegati dal 1o gennaio 2027, 2028 e 2029, e dei requisiti per informazioni già valide e fornite prima dell’entrata in vigore dal 1o gennaio 2029.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117: repertorio di informazioni dell’aviazione civile
Il regolamento attua l’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 e disciplina in modo puntuale l’istituzione, il funzionamento e la gestione del repertorio elettronico di informazioni affidato all’EASA. La finalità dichiarata è garantire una cooperazione efficace tra Agenzia, Commissione e autorità nazionali competenti per l’esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme in ambito aviazione civile.
Ambito soggettivo e finalità operative
Il sistema riguarda la Commissione, l’EASA, le autorità nazionali competenti e le autorità competenti per le inchieste su incidenti e inconvenienti, oltre al personale autorizzato delle rispettive organizzazioni. Le informazioni scambiate devono essere quelle necessarie ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, e l’accesso è progettato per supportare i processi regolatori e di controllo, non per un accesso generalizzato ai dati.
Architettura del repertorio
Il repertorio è articolato in tre componenti: interfaccia di conservazione, interfaccia di scambio e interfaccia di accesso. La conservazione avviene in una banca dati centrale con cronologia delle modifiche e stato delle informazioni; lo scambio si fonda su API sicure e su regole di qualità dei dati; l’accesso online è riservato al solo personale autorizzato. L’EASA deve anche fornire la documentazione tecnica necessaria all’integrazione degli utenti autorizzati e un ambiente di prova per verificare funzionalità e prestazioni.
Gestione operativa, manutenzione e consultazione
L’EASA è responsabile della gestione operativa del repertorio e della sua manutenzione, compreso il backup sistematico dei dati. Prima di assumere decisioni sulla gestione operativa o sull’eventuale messa a disposizione pubblica del repertorio, deve consultare Commissione e autorità nazionali competenti. Il regolamento richiede inoltre che la struttura e il funzionamento siano assicurati in termini di tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità.
Formati standard e classificazione delle informazioni
Gli utenti autorizzati devono trasmettere, aggiornare e scambiare informazioni esclusivamente secondo formati standardizzati per categoria, stabiliti mediante accordo e proposti dall’EASA. L’allegato I elenca le categorie di elementi informativi e le classifica in gruppi prioritari A, B e C, con un’applicazione progressiva dei requisiti. L’articolo 7 e l’allegato II impongono una classificazione delle informazioni per livelli di tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità, con marcature che vanno da "nessun impatto" a "catastrofico"; la classificazione deve essere rivista quando muta l’uso delle informazioni.
Diffusione verso parti interessate
L’articolo 8 disciplina la diffusione delle informazioni a "parti interessate". L’EASA può fornire dati solo su richiesta, secondo modalità definite dall’Agenzia, e solo se il richiedente dimostra che le informazioni sono strettamente necessarie per le proprie operazioni. L’accesso non può estendersi all’intero repertorio e i dati personali non possono essere diffusi, salvo che riguardino la parte interessata stessa o siano strettamente necessari per le sue operazioni. Le parti interessate devono usare le informazioni solo per lo scopo dichiarato, non divulgarle senza autorizzazione e garantirne la riservatezza.
Tracciabilità, accesso e security
Tutti i trattamenti di dati devono essere registrati. Le registrazioni indicano finalità della richiesta, identità dell’utente autorizzato che estrae i dati, data e ora del trattamento e identità del personale che effettua la ricerca; sono conservate solo per il controllo di liceità e per la tutela dell’integrità e della security, con cancellazione al più tardi dopo un anno. L’accesso al repertorio è limitato al personale autorizzato, con elenchi e procedure documentate tenuti dagli utenti autorizzati. L’EASA deve predisporre piano di gestione della security, piano di continuità operativa e piano di ripristino in caso di disastro, oltre a misure di cifratura e controlli contro accessi e modifiche non autorizzate.
Protezione dei dati personali e contitolarità
Il trattamento dei dati personali è consentito solo per garantire la cooperazione necessaria all’esecuzione dei compiti regolatori. Il regolamento impone il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché il riesame periodico delle misure di salvaguardia. Gli utenti autorizzati sono contitolari del trattamento dei dati personali conservati nel repertorio. Le responsabilità sono ripartite: l’EASA gestisce il repertorio e le misure di security, notifica le violazioni e predispone i mezzi per l’esercizio dei diritti; Commissione e autorità nazionali competenti curano i trattamenti nei propri sistemi, designano il personale autorizzato, fungono da punto di contatto per gli interessati e notificano le violazioni alle autorità di controllo e, se del caso, agli interessati.
Diritti degli interessati e limitazioni
L’esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato solo in modo proporzionato, per il tempo strettamente necessario e per salvaguardare la sicurezza dell’aviazione civile, in particolare durante indagini, ispezioni, monitoraggi o procedimenti giurisdizionali pendenti, nonché in caso di indagini di security informatica che incidano sul repertorio. L’interessato deve essere informato dei motivi e della portata della limitazione.
Conservazione, cancellazione e archiviazione
Il periodo massimo di conservazione dei dati personali nel repertorio è di 10 anni dalla scadenza o cessazione di validità del documento, salvo periodi diversi previsti dal diritto nazionale. Decorso tale termine, i dati devono essere cancellati immediatamente dal repertorio. Il sistema deve consentire cancellazione automatizzata e pseudonimizzazione automatizzata o soluzioni equivalenti per fini archivistici. Dopo il periodo di conservazione, l’EASA può trasferire i dati in un registro separato per archiviazione e ricerca storica nell’interesse della sicurezza dell’aviazione, applicando un protocollo di accesso dedicato e le disposizioni regolamentari richiamate.
Applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. I capi I e II si applicano dal 1o aprile 2025. Per gli elementi informativi emessi dopo l’entrata in vigore, i requisiti si applicano in modo scaglionato: 1o gennaio 2027 per il gruppo A, 1o gennaio 2028 per il gruppo B e 1o gennaio 2029 per il gruppo C. Per gli elementi già validi e forniti prima dell’entrata in vigore, i requisiti si applicano dal 1o gennaio 2029.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 individua la finalità del regolamento: fissare norme e procedure per il funzionamento e la gestione del repertorio di informazioni necessario alla cooperazione tra EASA e autorità nazionali competenti nei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme. L’articolo 2 richiama le definizioni dei regolamenti UE rilevanti e introduce nozioni specifiche come utenti autorizzati, personale autorizzato, interfaccia, categoria ed elemento di informazione, formato delle informazioni e parte interessata.
Istituzione, architettura e integrazione del repertorio
L’articolo 3 prevede che il repertorio sia composto da un’interfaccia di conservazione, una di scambio e una di accesso da parte degli utenti. La conservazione include banca dati centrale, cronologia delle modifiche e stato attuale/archiviato; lo scambio avviene tramite infrastruttura di comunicazione con API sicure e regole di qualità dei dati; l’accesso degli utenti consente consultazione e lettura online in modo sicuro. L’EASA deve inoltre predisporre documentazione tecnica, standard API, specifiche di security e un ambiente di prova per l’integrazione degli utenti autorizzati.
Gestione operativa, manutenzione e consultazione preventiva
L’articolo 4 attribuisce all’EASA la gestione operativa del repertorio e l’obbligo di conservarvi in modo sicuro le informazioni. Prima di adottare decisioni sulla gestione operativa o sulla messa a disposizione al pubblico del repertorio, l’EASA deve consultare Commissione e autorità nazionali competenti. L’articolo 5 impone il mantenimento del repertorio in termini di tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità, nonché l’esecuzione sistematica del backup.
Formati standard e classificazione delle informazioni
L’articolo 6 impone che trasmissione, aggiornamento periodico e scambio avvengano secondo formati delle informazioni concordati e proposti dall’EASA, standardizzati per ciascuna categoria e indicati nell’allegato I. L’articolo 7 disciplina la classificazione delle categorie di elementi di informazione secondo tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità, con livelli specifici dettagliati nell’allegato II; la classificazione deve essere riesaminata quando necessario, in funzione dei mutamenti nell’uso delle informazioni.
Diffusione delle informazioni a parti interessate
L’articolo 8 consente all’EASA di fornire informazioni del repertorio a una parte interessata su richiesta, secondo forma e modalità stabilite dall’Agenzia. La richiesta deve provenire da una parte interessata e dimostrare la stretta necessità delle informazioni per le proprie operazioni. L’accesso non può riguardare l’intero repertorio, le informazioni devono essere strettamente necessarie e i dati personali sono esclusi salvo che riguardino la parte interessata stessa o siano strettamente necessari; la parte interessata può usare i dati solo per lo scopo dichiarato e deve mantenerne la riservatezza.
Tracciabilità dei trattamenti e controllo degli accessi
L’articolo 9 impone la registrazione di tutti i trattamenti di dati, indicando finalità della richiesta, identità dell’utente autorizzato che estrae i dati, data e ora e identità del personale autorizzato che effettua la ricerca. Le registrazioni sono usate solo per controllare la liceità dell’accesso e garantire integrità e security, con minimizzazione dei dati e cancellazione dopo la conclusione del controllo o al più tardi dopo un anno. Commissione e autorità nazionali competenti possono accedere alle registrazioni su richiesta. L’articolo 10 stabilisce che soltanto il personale autorizzato abbia accesso al repertorio e che gli utenti autorizzati mantengano elenchi del personale e procedure di accesso documentate; per esaminatori e centri aeromedici nazionali l’accesso avviene tramite le autorità nazionali competenti.
Gestione della security e misure tecniche
L’articolo 11 impone all’EASA di proteggere infrastruttura e informazioni e di predisporre un piano di gestione della security, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro. Sono previste misure di cifratura e controlli che impediscano trattamenti, letture, copie, modifiche, rimozioni o cancellazioni non autorizzate. Gli utenti autorizzati devono proteggere le proprie informazioni e infrastrutture, gestire le interfacce, formare il personale in materia di security, protezione dei dati e diritti fondamentali, e cooperare per la gestione della security del repertorio.
Trattamento dei dati personali e contitolarità
L’articolo 12 limita il trattamento dei dati personali alla cooperazione necessaria per certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, con osservanza dei principi di necessità e proporzionalità e con attenzione a privacy by design e by default. L’articolo 13 qualifica gli utenti autorizzati come contitolari del trattamento dei dati personali conservati nel repertorio e li rende responsabili del rispetto della classificazione delle informazioni. L’articolo 14 ripartisce le responsabilità: l’EASA cura istituzione, funzionamento, gestione continua, accessi, security, notifica delle violazioni e strumenti tecnici per l’esercizio dei diritti; Commissione e autorità nazionali competenti trattano i dati secondo le interfacce, assicurano security dei trattamenti esterni, designano il personale autorizzato, fungono da punti di contatto per gli interessati e notificano violazioni alle autorità di controllo e, se del caso, agli interessati. È inoltre previsto un meccanismo di assistenza reciproca tra contitolari entro 15 giorni dalla richiesta.
Limitazioni dei diritti degli interessati
L’articolo 15 consente limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati solo nella misura e per il tempo strettamente necessari a salvaguardare la sicurezza dell’aviazione civile, in particolare durante indagini, ispezioni o attività di monitoraggio in corso ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139, oppure in procedimenti giurisdizionali pendenti. Analoghe limitazioni sono ammesse per indagini di security informatica con impatto sul repertorio. Ogni limitazione deve essere valutata in termini di necessità e proporzionalità e l’interessato deve essere informato dei motivi e della portata della limitazione.
Conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati
L’articolo 16 fissa un periodo massimo di conservazione di 10 anni dalla data di scadenza o di cessazione della validità del documento, salvo periodi diversi previsti dal diritto nazionale; trascorso tale termine i dati devono essere cancellati dal repertorio senza ritardo. Il repertorio deve disporre di strumenti per la cancellazione automatizzata alla scadenza e per la pseudonimizzazione automatizzata o soluzioni equivalenti ai fini archivistici. L’articolo 17 consente all’EASA, dopo il periodo di conservazione, di trasferire i dati in un registro separato per archiviazione e ricerca storica nell’interesse della sicurezza dell’aviazione, con accesso regolato da protocollo dedicato e applicazione di varie disposizioni del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione progressiva
L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I capi I e II si applicano dal 1o aprile 2025. I requisiti relativi agli elementi di informazione emessi dopo l’entrata in vigore si applicano dal 1o gennaio 2027 per il gruppo A, dal 1o gennaio 2028 per il gruppo B e dal 1o gennaio 2029 per il gruppo C. I requisiti relativi agli elementi di informazione validi e forniti prima dell’entrata in vigore si applicano dal 1o gennaio 2029.
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