Regolamento (UE) 2023/2849
Regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce il contenuto minimo e le modalità di comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel settore marittimo, in attuazione del regolamento (UE) 2015/757. Definisce inoltre quando e come l’autorità di riferimento responsabile deve effettuare una stima conservativa dei dati, in particolare in caso di mancata trasmissione, non conformità o esito negativo della verifica. L’applicazione è collegata all’inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS dell’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel trasporto marittimo, nonché per la loro determinazione da parte dell’autorità di riferimento responsabile.
Ambito di applicazione
Si applica alle società del settore del trasporto marittimo i cui dati sulle emissioni rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2015/757. Riguarda la trasmissione all’autorità di riferimento responsabile dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, la loro verifica e, in casi specifici, la determinazione conservativa da parte dell’autorità stessa. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; decorre dal 1° gennaio 2024. Restano rilevanti i casi di non trasmissione nei termini, di non conformità dei dati verificati o di mancato riconoscimento della conformità all’esito della verifica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2072.
Regolamento delegato (UE) 2023/2849: regole per i dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel trasporto marittimo
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2015/757 e definisce le regole tecniche per la comunicazione, la trasmissione e, in taluni casi, la determinazione conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel settore del trasporto marittimo. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’estensione del sistema ETS dell’Unione alle emissioni del trasporto marittimo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Finalità e contesto normativo
La Commissione chiarisce, nei considerando, che è necessario stabilire regole uniformi per la comunicazione dei dati aggregati e per la loro trasmissione all’autorità di riferimento responsabile. È inoltre opportuno disciplinare la determinazione dei dati da parte dell’autorità nei casi di omissione o non conformità, così da garantire coerenza amministrativa e funzionamento efficace del sistema.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle società responsabili di navi le cui emissioni rientrano nell’ambito della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2015/757. L’oggetto della disciplina non è la mera comunicazione per singola nave, ma la trasmissione di dati aggregati a livello di società, comprensivi sia delle informazioni identificative sia dei dati emissivi consolidati per il periodo di riferimento.
Contenuto della comunicazione dei dati aggregati
L’articolo 1 impone alle società di trasmettere i dati aggregati calcolati secondo le regole di monitoraggio dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757. La comunicazione deve includere:
- i dati identificativi della società e delle navi sotto la sua responsabilità;
- i riferimenti IMO della società, del proprietario registrato e delle singole navi;
- i dati del referente e dell’autorità di riferimento responsabile;
- l’elenco delle navi le cui emissioni rientrano nell’ambito della direttiva 2003/87/CE e il periodo di responsabilità;
- i dati di verifica, compresa la dichiarazione del verificatore;
- le emissioni aggregate totali di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalente e disaggregate per gas;
- ulteriori aggregazioni delle stesse emissioni secondo diversi livelli di dettaglio previsti dall’allegato II, parte C;
- tutte le informazioni rilevanti sulla metodologia di aggregazione e sulle modifiche rispetto al periodo precedente.
Ruolo dell’autorità di riferimento responsabile
L’articolo 2 disciplina i casi in cui l’autorità di riferimento responsabile deve effettuare una stima conservativa dei dati aggregati. Ciò avviene se:
- la società non trasmette i dati entro il termine previsto dall’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757;
- i dati verificati non sono conformi al regolamento (UE) 2015/757;
- i dati non sono riconosciuti conformi a seguito della verifica disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2016/2072.
L’autorità deve inoltre valutare le inesattezze non rilevanti indicate nella relazione di verifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757: se tali inesattezze sono considerate rilevanti, può scattare la stima conservativa.
Rettifiche e cooperazione amministrativa
Quando procede alla stima conservativa, l’autorità comunica alla società quali rettifiche sono necessarie. La società deve poi mettere tali informazioni a disposizione del verificatore. Il regolamento richiede inoltre agli Stati membri di organizzare uno scambio efficiente di informazioni tra le autorità competenti coinvolte nell’approvazione dei piani di monitoraggio e quelle che ricevono i dati aggregati, se si tratta di autorità diverse.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2024. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Comunicazione dei dati aggregati a livello di società
Le società devono trasmettere all’autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, calcolati secondo le regole di monitoraggio dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757. I dati devono includere informazioni identificative della società e delle navi, i dati relativi alla verifica, la somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra delle navi soggette alla direttiva 2003/87/CE, la loro disaggregazione per gas serra e ulteriori aggregazioni secondo diversi livelli di dettaglio dell’allegato II, parte C.
Contenuto informativo obbligatorio
La comunicazione deve comprendere: denominazione e tipo di società; numeri unici IMO della società e del proprietario registrato; paese di registrazione; indirizzo; dati di un referente; autorità di riferimento responsabile; elenco delle navi interessate con i relativi identificativi e periodi di responsabilità; dati del verificatore, compresi nome, indirizzo, numero di accreditamento, organismo nazionale di accreditamento e dichiarazione del verificatore; informazioni metodologiche sull’aggregazione, incluse le modifiche rispetto al periodo di riferimento precedente.
Stima conservativa da parte dell’autorità di riferimento responsabile
L’autorità di riferimento responsabile effettua una stima conservativa dei dati aggregati quando la società non trasmette i dati entro il termine dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757, quando i dati verificati non sono conformi a tale regolamento, oppure quando i dati non sono riconosciuti conformi all’esito della verifica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2072.
Gestione delle inesattezze non rilevanti
Se, nella relazione di verifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore indica inesattezze non rilevanti non corrette dalla società prima della dichiarazione di verifica, l’autorità di riferimento responsabile le valuta e, se le considera rilevanti, procede alla stima conservativa dei dati aggregati.
Rettifiche e flussi informativi tra autorità
Quando effettua una stima conservativa, l’autorità di riferimento responsabile comunica alla società se e quali rettifiche sono necessarie, e la società rende tali informazioni disponibili al verificatore. Gli Stati membri devono inoltre istituire uno scambio efficiente di informazioni tra le autorità competenti che approvano i piani di monitoraggio e quelle che ricevono i dati aggregati, qualora non coincidano.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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