Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, dell’12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32023R2120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione istituisce misure antidumping provvisorie contro le importazioni di EMD dalla Cina, ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. Il dazio è determinato con la regola del dazio inferiore, in misura variabile per società, con aliquote da 0 % a 34,6 %. Il regolamento disciplina inoltre le modalità documentali per beneficiare delle aliquote individuali, la costituzione di garanzia all’importazione e i termini per osservazioni e audizioni nella fase provvisoria. Restano aperte e rinviate alla fase definitiva le verifiche sulle presunte distorsioni relative alle materie prime.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di diossidi di manganese elettrolitici (EMD), ossia diossidi di manganese ottenuti mediante processo elettrolitico e non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda gli importatori nell’UE, i produttori esportatori cinesi indicati nominativamente o nell’allegato e, indirettamente, le autorità doganali degli Stati membri. Ha carattere provvisorio per sei mesi dalla data di entrata in vigore e lascia impregiudicata la fase definitiva dell’inchiesta; non riguarda gli EMD contenuti nelle batterie a secco, che la Commissione ha escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di diossidi di manganese elettrolitici (EMD) originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, agendo ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che, in questa fase, l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione.

Procedura e origine dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 16 febbraio 2023 a seguito di una denuncia presentata da Autlan EMD SL e sostenuta da Tosoh Hellas Single Member SA. La Commissione ha raccolto informazioni da produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori, utilizzatori e associazioni interessate, effettuando visite di verifica presso le sedi delle imprese collaboranti. Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è il 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022; l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo 1° gennaio 2019-fine del periodo dell’inchiesta.

Oggetto dell’inchiesta e prodotto simile

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da EMD fabbricati mediante processo elettrolitico, non sottoposti a successivo trattamento termico. La Commissione considera un solo prodotto i tipi carbonio-zinco e alcalino, poiché presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Il prodotto in esame coincide con il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina, mentre il prodotto simile comprende anche la produzione dell’industria dell’Unione e il mercato interno cinese. La Commissione ha respinto le richieste di ampliare la definizione del prodotto agli EMD contenuti nelle batterie a secco importate, ritenendo che tali prodotti a valle non rientrassero nella denuncia né nell’ambito dell’inchiesta.

Valore normale e distorsioni significative in Cina

Per la determinazione del valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell’economia cinese e nel settore degli EMD. In assenza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha utilizzato elementi di prova tratti dalla relazione del 2017 sulle distorsioni significative nell’economia cinese e da altre fonti pubbliche, concludendo che i prezzi e i costi sul mercato interno cinese non erano idonei per il calcolo del valore normale. Sono state esaminate e respinte le obiezioni di incompatibilità con l’OMC formulate da CCCMC/GMIA, Daxin e Xiangtan.

Paese rappresentativo e fonti di riferimento

La Commissione ha individuato la Colombia come paese rappresentativo, poiché era il solo paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina nel quale era nota la produzione di EMD. Per alcuni fattori produttivi sono stati poi usati dati di paesi terzi diversi: Turchia per acido solforico, lignite e pirite; Brasile per antracite e carbone bituminoso; Fastmarkets per il minerale di manganese; dati ILO e statistica colombiana per il lavoro; tariffa di EMCALI per l’energia elettrica a Cali; tariffa dell’Acueducto de Bogota per l’acqua; dati finanziari di Quimpac de Colombia S.A. per SGAV e profitti. Il valore normale è stato così costruito a livello franco fabbrica, con un profitto di riferimento del 7-10 % e un costo aggiuntivo ambientale di 0,02-0,09 EUR/kg nella valutazione del margine di pregiudizio.

Margini di dumping

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori pari a 46,1 % per Xiangtan, 54,2 % per Guiliu e 18,3 % per Daxin. Per gli altri produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione il margine è stato fissato al 44,5 %; per tutte le altre società al 102,2 % in base ai dati disponibili. Nella parte dispositiva, tuttavia, il dazio provvisorio è applicato secondo la regola del dazio inferiore, quindi al livello del margine di pregiudizio quando inferiore al margine di dumping.

Prejudice, undercutting e contrazione dei prezzi

La Commissione ha rilevato che le importazioni cinesi sono aumentate in termini assoluti e di quota di mercato, passando da 6,6 milioni di kg nel 2019 a 12,6 milioni di kg nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato in crescita dal 12-19 % al 30-40 %. I prezzi medi all’importazione cinesi sono aumentati, ma sono rimasti inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, con undercutting medio e, soprattutto, una forte pressione sui prezzi che ha impedito agli operatori dell’Unione di coprire l’aumento dei costi di produzione. La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, manifestatosi in calo di produzione, vendite, quota di mercato, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.

Nesso di causalità e fattori alternativi

La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che hanno sottratto quota di mercato all’industria dell’Unione e hanno impedito l’aumento dei prezzi in linea con i costi. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui importazioni da altri paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, COVID-19, aumenti dei costi energetici e presunta carenza di capacità, ma nessuno è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale. Le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste complessivamente contenute e la Commissione ha respinto le eccezioni relative alla qualità del prodotto e alla domanda degli utilizzatori.

Livello delle misure e dazio applicato

Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione ha confrontato margine di dumping e margine di pregiudizio. Il dazio antidumping provvisorio è stato fissato al 8,8 % per Xiangtan, 0 % per Guiliu, 15,8 % per Daxin, 10,0 % per le altre società che hanno collaborato e 34,6 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali si applicano solo se accompagnate da fattura commerciale conforme; in caso contrario si applica la tariffa generale più elevata.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione, la quale altrimenti rischierebbe la cessazione della produzione a causa della pressione concorrenziale cinese. Gli importatori indipendenti non hanno collaborato, per cui non sono emersi elementi contrari significativi. Quanto agli utilizzatori, in particolare i produttori di batterie Varta e Duracell, la Commissione ha stimato che l’impatto del dazio sui costi sarebbe limitato, mentre il mantenimento di una base produttiva europea di EMD sarebbe importante anche alla luce degli obiettivi dell’iniziativa UE sulle materie prime critiche. Le conclusioni restano provvisorie e non pregiudicano l’esito finale, anche sulla questione delle distorsioni relative alle materie prime.

Adempimenti procedurali finali e durata

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica per sei mesi. Durante tale periodo le importazioni del prodotto in esame devono essere garantite per un importo pari al dazio provvisorio.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici non sottoposti a successivo trattamento termico, originari della RPC e classificati al codice NC ex 2820 10 00 (TARIC 2820100010).

Aliquote individuali e codice addizionale TARIC

Sono previste aliquote differenziate per i produttori esportatori: Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd e Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd 8,8 % (codice 899N); Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd e Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. Ltd 0 % (codice 899O); Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd 15,8 % (codice 899P); altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 10,0 %; tutte le altre società 34,6 % (codice C999).

Condizione della fattura commerciale valida

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione datata e firmata del responsabile della società, con l’attestazione dell’origine e dell’identità del produttore. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Garanzia all’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le domande di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario; il consigliere-auditore può valutare anche domande tardive.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.