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Sentenza

Sentenza n. 3694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, pur accogliendo il ricorso per ottemperanza, aveva compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado per la serialità del contenzioso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alle spese del giudizio di ottemperanza. Il giudizio di primo grado aveva dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della dipendente al computo del servizio pre-ruolo, alla ricostruzione della carriera, all’inquadramento nella corrispondente classe stipendiale, alle progressioni economiche e al pagamento degli arretrati, oltre alle spese del precedente giudizio. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma aveva compensato le spese processuali ritenendo seriale il contenzioso. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c., e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che la compensazione fosse illegittima e chiedendo la rifusione di euro 3.011,00 per il primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione fondata sulla mera serialità del contenzioso, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la deroga al principio di soccombenza ha carattere eccezionale. La serialità della controversia non giustifica, di per sé, né la compensazione integrale delle spese né la liquidazione di una somma meramente simbolica o eccessivamente esigua, anche per il rilievo della tutela del decoro professionale. Le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono state liquidate forfettariamente in euro 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza costituisce la regola nella regolazione delle spese processuali; la compensazione rappresenta una deroga eccezionale.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato in relazione alla necessità che la liquidazione dei compensi professionali non incida sul decoro professionale mediante una determinazione meramente simbolica o irrisoria.

  • d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese e dei compensi professionali relativi ai giudizi innanzi al giudice amministrativo.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia individuabile il fondamento della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente una motivazione semplificata mediante riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Impone il rispetto dell’obbligo di sintesi nella redazione degli atti e della motivazione processuale.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali costituisce una deroga eccezionale al principio di soccombenza e non può essere giustificata dalla sola serialità o ripetitività del contenzioso.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è accolto, la parte soccombente deve essere normalmente condannata alla rifusione delle spese; la serialità della controversia non esclude automaticamente tale conseguenza.
  • La liquidazione delle spese processuali non può essere meramente simbolica o manifestamente esigua, poiché deve rispettare i parametri normativi applicabili e non ledere il decoro professionale del difensore.
  • Quando in appello è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese, il valore della controversia in secondo grado coincide con il valore delle spese legali oggetto di contestazione e incide sulla liquidazione delle spese d’appello.
  • Il giudice amministrativo può motivare sinteticamente mediante integrale richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio renda comprensibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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