Cassazione Penale, Ordinanza n. 17114/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza nella parte in cui aveva rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto, in espiazione di una pena detentiva di anni due e mesi due inflitta per bancarotta fraudolenta, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza ha concesso la detenzione domiciliare ma ha negato l'affidamento in prova, ritenendo non ancora compiuto un percorso di revisione critica del fatto, non emersa coscienza critica del reato, assente interesse verso i creditori e non formulabile, allo stato, una prognosi favorevole di risocializzazione. Nel ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo l'inesistenza del debito/distrazione valorizzati dal tribunale e la mancata considerazione della concreta praticabilità di iniziative risarcitorie, che sarebbero state comunque subordinate al vaglio della curatela fallimentare. La Corte ha ritenuto tali censure meramente fattuali, aspecifiche e non idonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza, giudicata completa, logica e non contraddittoria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere fondato su doglianze meramente fattuali o su una diversa lettura del materiale istruttorio, se la motivazione dell'ordinanza impugnata è completa, non illogica e non contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure alternative, non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione del merito o della ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale di sorveglianza.
- La valutazione sull'affidamento in prova al servizio sociale rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza e richiede una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato, fondata anche sull'emersione di un concreto percorso di revisione critica del reato.
- L'assenza di coscienza critica del fatto, di interesse verso le vittime o i creditori e di iniziative riparatorie può legittimare il rigetto dell'affidamento in prova per difetto della prognosi risocializzante.
- Quando la motivazione del giudice di sorveglianza è lineare, esaustiva e priva di manifeste illogicità, il ricorso per cassazione che la attacchi solo con argomentazioni reiterative o aspecifiche è inammissibile.
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