Sentenza n. 344/2026 - Trieste, Sezione 1
Riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto del Direttore Generale del MASAF prot. n. 0051425 del 03/02/2026, recante la revoca del riconoscimento per l'anno 2026 alla società di corse Nordest Ippodromi S.p.A. per l'organizzazione delle corse ippiche presso l'ippodromo di Trieste, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca, per l’anno 2026, del riconoscimento alla società di corse per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Trieste, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo la declinatoria della competenza territoriale da parte del TAR Lazio, ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto ministeriale che aveva revocato alla società di corse controinteressata il riconoscimento per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Trieste. Ha dedotto violazioni di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse e di legittimazione a ricorrere, nonché l’erronea notificazione dell’atto di riassunzione, e ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. Il ricorrente fondava il proprio interesse sulla pretesa connessione tra il valore economico e funzionale dei box da lui utilizzati e la permanenza dell’ippodromo nel circuito nazionale delle corse e nella regolare programmazione delle riunioni ippiche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro il decreto ministeriale. Il giudice ha rilevato che l’eventuale annullamento della revoca non avrebbe prodotto l’automatica riassegnazione delle corse all’ippodromo, poiché sarebbe stata necessaria una nuova istanza della società di corse e una successiva valutazione favorevole dell’amministrazione. Inoltre, il calendario delle corse era stato autonomamente modificato da un successivo decreto ministeriale, che aveva trasferito le giornate di gara all’ippodromo di Treviso; tale decreto, pubblicato sul sito istituzionale e non impugnato nei termini, non era più aggredibile e rendeva intangibile il calendario modificato. Il giudice ha altresì osservato che il ricorrente non risultava proprietario dei box, ma soltanto assegnatario in forza di un atto con durata limitata al 31 dicembre 2025 e privo di tacita proroga, oltre ad avere apparentemente maturato un consistente debito per i servizi e gli stalli, potenzialmente idoneo a giustificare la revoca dell’assegnazione. Ne conseguiva l’assenza di una concreta utilità ricavabile dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore della controinteressata; nulla è stato disposto nei confronti del Ministero non costituito.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo dichiarato competente dopo la declinatoria della competenza territoriale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone la declaratoria di inammissibilità quando manca una condizione dell’azione, quale l’interesse concreto e attuale a ricorrere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere sussiste soltanto quando l’annullamento dell’atto impugnato può procurare al ricorrente un’utilità concreta, attuale e direttamente riferibile alla propria posizione giuridica; non è sufficiente l’interesse alla generale legittimità dell’azione amministrativa.
- È inammissibile il ricorso contro un atto amministrativo quando l’eventuale annullamento non determina, neppure indirettamente, il conseguimento del bene della vita perseguito, perché la sua realizzazione richiede ulteriori iniziative private e nuove valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
- La mancata impugnazione tempestiva di un successivo provvedimento autonomo che ha definitivamente disciplinato la situazione sostanziale impedisce di ottenere, mediante l’annullamento dell’atto precedente, un’utilità concretamente idonea a modificare gli effetti del provvedimento successivo ormai non più impugnabile.
- La giurisdizione amministrativa tutela situazioni soggettive correlate a un bene della vita e non è volta ad assicurare, in via generale e astratta, la legittimità dell’operato dell’amministrazione; difettando tale correlazione, il ricorso è inammissibile.
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