Sentenza n. 8207/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 31.10.-OMISSIS-, con il quale la Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza del ricorrente, volta “a ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2 dell’art. 32 del d. P.R. n. 1092/1973, presentata in data 24/08/-OMISSIS- …”; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.-OMISSIS-, contenente il preavviso di rigetto dell’istanza suddetta; - ove occorra, e nelle parti di ragione, del bando di concorso, per titoli ed esami, per 24 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo normale-comparto speciale” del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei benefici previdenziali relativi al computo di due anni di studi universitari ai fini del periodo di servizio utile al collocamento in congedo, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Guardia di Finanza sulla sua istanza di riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, nonché il preavviso di rigetto e, ove occorrente, il bando di concorso per sottotenenti della Guardia di Finanza. L’amministrazione resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, rilevando che il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, prestava servizio presso il Comando provinciale di Barletta; pertanto, sarebbe competente il TAR Puglia. Il ricorrente ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato, ritenuto dall’amministrazione e dal TAR non pertinente perché relativo a un provvedimento generale riferito allo status di una pluralità di soggetti, mentre la controversia in esame riguarda un atto individuale, adottato su specifica istanza dell’interessato e con effetti limitati al suo rapporto di impiego.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha declinato la propria competenza in favore del TAR Puglia. Ai fini dell’individuazione del giudice competente, ha ritenuto applicabile l’art. 13, comma 2, c.p.a., individuando come foro rilevante la sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Poiché il ricorrente prestava servizio presso il Comando provinciale di Barletta, la competenza appartiene al TAR Puglia. Il precedente del Consiglio di Stato invocato dal ricorrente non è stato ritenuto pertinente, in quanto riguardava un provvedimento riferito a una pluralità di dipendenti e disciplinante il loro status, mentre l’atto impugnato in questa controversia incide esclusivamente sul rapporto individuale del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza territoriale, lasciando impregiudicate le ulteriori questioni processuali e di merito, e ha indicato la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR Puglia nei termini e secondo le modalità dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973
benefici per il riconoscimento di periodi di studi universitari ai fini del computo del servizio utile al collocamento in congedo
La disposizione è indicata come base normativa dell’istanza sostanziale del ricorrente, ma il TAR non ne esamina il merito.
art. 13, comma 2, c.p.a.
alla sede di servizio ove parte ricorrente prestava servizio al momento della proposizione del ricorso
Per le controversie individuali inerenti al rapporto di impiego del personale in servizio, la competenza territoriale è individuata con riferimento alla sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
art. 15, comma 4, c.p.a.
il processo potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
La declinatoria di competenza consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente, secondo i termini e le modalità previsti dalla norma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata per lo svolgimento dell’udienza, senza incidere sulla decisione di competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati insieme alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie individuali relative al rapporto di pubblico impiego del personale in servizio, la competenza territoriale del giudice amministrativo si determina, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., con riferimento alla sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
- Il criterio della sede di servizio non è superato quando l’atto impugnato sia stato adottato da un’autorità centrale, se esso riguarda esclusivamente la posizione individuale del dipendente e produce effetti limitati al suo rapporto di impiego.
- Il criterio di competenza territoriale riferito alla sede dell’autorità emanante può assumere rilievo, secondo la decisione, quando l’impugnazione riguardi un provvedimento generale riferito allo status di una pluralità di soggetti; tale situazione è distinta dalla controversia avente a oggetto un atto individuale adottato su istanza dell’interessato.
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