Cassazione Penale, Ordinanza n. 28272/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato dalla recidiva. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata senza adeguata motivazione e che il fatto meritasse la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che la graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto il giudice di merito aveva motivato in modo congruo richiamando gli elementi ritenuti decisivi. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la doglianza è stata reputata generica e quindi inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.
Individuano il reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 99, comma 4, c.p.
Rileva quale circostanza aggravante di recidiva contestata e applicata nel giudizio di merito.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di valutazione degli elementi per la commisurazione della pena.
art. 131-bis c.p.
L'istanza di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta dedotta in modo generico e dunque inammissibile.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però dar conto dei criteri seguiti in modo congruo e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
- La censura per vizio di motivazione sulla commisurazione della pena è infondata quando la sentenza di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a fondamento del trattamento sanzionatorio.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e argomentata; una doglianza meramente generica è inammissibile in cassazione.
- In presenza di un ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel provvedimento decisorio.
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