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Sentenza

Sentenza n. 4258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09950/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 9950/2024, che aveva respinto la domanda di indennizzo per il ritardo nell'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR sostenendo che le amministrazioni avessero concluso con ritardo la procedura di rivalutazione dei concorrenti, iniziata dopo la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 21 gennaio 2020. La rivalutazione dei curricula era stata effettuata il 29 settembre 2020 e i relativi esiti erano stati trasmessi al Direttore generale e alla Presidenza del Consiglio il 30 marzo 2021. Deduceva error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990, dell'art. 37 del d.l. 23/2020 e dell'art. 87, comma 5, del d.l. 18/2020, sostenendo che la sospensione dei termini per l'emergenza pandemica avrebbe potuto giustificare soltanto una parte del ritardo. Chiedeva quindi l'indennizzo per danno da mero ritardo. In subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della l. 98/2013, nella parte in cui prevedeva un indennizzo forfettario di 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 2.000 euro, ritenendolo contrario agli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, integrandone la motivazione. Ha precisato che, anche a prescindere dalla valutazione del periodo di sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19 e dalla durata effettiva del ritardo, l'indennizzo da mero ritardo non era riconoscibile per due ragioni autonome. In primo luogo, l'interessato non aveva tempestivamente attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990, mediante richiesta di adozione del provvedimento entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. In secondo luogo, l'art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 28, commi 2, 10 e 12, del d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013, mantiene il proprio ambito applicativo limitato ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, non essendo stato adottato il regolamento estensivo previsto dal comma 12. La procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale presso il Ministero della salute non rientrava in tale ambito. La questione di costituzionalità sul parametro di liquidazione è stata ritenuta irrilevante, poiché la domanda di indennizzo era comunque priva dei presupposti applicativi. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    «[…] in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

    La disposizione non attribuisce automaticamente l'indennizzo per il solo superamento del termine procedimentale, ma lo subordina alle condizioni stabilite dalla legge e dalla relativa disciplina attuativa.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Il potere sostitutivo deve essere tempestivamente attivato dall'interessato che intenda ottenere l'indennizzo da mero ritardo.

  • art. 28, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    “al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990”

    L'attivazione del potere sostitutivo costituisce condizione necessaria per ottenere l'indennizzo; essa deve avvenire entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 28, comma 10, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    «in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore»

    L'ambito applicativo dell'indennizzo da mero ritardo resta limitato ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa.

  • art. 28, comma 12, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    «Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento [...] sono stabiliti la conferma, la rimodulazione [...] o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate [...] ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10»

    In assenza del regolamento previsto, l'estensione dell'indennizzo a procedimenti diversi da quelli concernenti attività d'impresa non opera.

  • art. 28, comma 1, l. 98/2013

    «a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro»

    Il parametro forfettario di liquidazione non è stato scrutinato nel merito perché la questione di costituzionalità è risultata irrilevante rispetto all'assenza dei presupposti dell'indennizzo.

  • art. 37 d.l. 23/2020

    La sospensione dei termini procedimentali durante l'emergenza Covid-19 non è stata decisiva, poiché la domanda era comunque priva dei presupposti sostanziali e procedurali per l'indennizzo.

  • art. 87, comma 5, d.l. 18/2020

    La questione è stata dedotta dall'appellante, ma non ha inciso sulla decisione di rigetto.

Massime di principio

  • L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990 non consegue automaticamente al superamento del termine procedimentale, ma richiede il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina speciale.
  • Per ottenere l'indennizzo da mero ritardo, l'interessato deve attivare tempestivamente il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990, chiedendo l'adozione del provvedimento non emanato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
  • In assenza del regolamento di estensione previsto dall'art. 28, comma 12, del d.l. 69/2013, l'indennizzo da mero ritardo resta applicabile ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, con esclusione dei procedimenti concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali presso amministrazioni pubbliche.
  • La questione di legittimità costituzionale relativa al parametro forfettario di liquidazione dell'indennizzo è irrilevante quando la domanda non può comunque essere accolta per mancanza dei presupposti soggettivi, oggettivi o procedurali dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoTermini del procedimento e silenzio
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazioneQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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