Sentenza n. 837/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento avrebbe valorizzato precedenti per lesioni personali non adeguatamente documentati e una presunta elevata conflittualità familiare, asseritamente smentita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la serena convivenza familiare. Ha inoltre dedotto sproporzione, irragionevolezza, violazione dell'affidamento e del giusto procedimento, nonché l'assenza di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio della Questura di Salerno, autorità che aveva adottato il decreto di revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla Questura di Salerno, autorità emanante il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, in caso di silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, l'oggetto del giudizio sia il provvedimento originario e non il silenzio, il quale abilita soltanto alla proposizione del ricorso giurisdizionale e non costituisce un autonomo atto lesivo. Ne consegue che il ricorso deve essere notificato, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., all'amministrazione che ha emanato l'atto, quale parte necessaria. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. In materia di armi l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitata in funzione cautelare e preventiva, e può fondare la prognosi di possibile abuso anche su fatti non costituenti reato o non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché sintomatici di una non piena affidabilità. La conflittualità familiare, anche se episodica e indipendentemente dall'individuazione del responsabile o dalla presenza di condotte violente, può giustificare la revoca del porto d'armi. Nel caso concreto, dagli atti informativi dei Carabinieri e dalle memorie dell'amministrazione emergeva una situazione di conflittualità interfamiliare con atteggiamenti minacciosi e attivazione della procedura del codice rosso per condotte vessatorie e violente nei confronti della moglie. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successiva ai fatti e al provvedimento, attestante l'assenza attuale di atteggiamenti minacciosi o violenti, non era idonea a neutralizzare la rilevanza dei fatti pregressi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica
Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico non costituisce un autonomo provvedimento lesivo, ma consente di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento originario.
art. 41 c.p.a.
il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato
L'amministrazione emanante l'atto impugnato è parte necessaria del giudizio e deve essere evocata in giudizio, anche quando l'atto sia stato precedentemente impugnato con ricorso gerarchico.
art. 699 c.p.
Il porto e la detenzione di armi si collocano in un ordinamento caratterizzato da un generale divieto penale, rispetto al quale le autorizzazioni costituiscono eccezioni e non fondano posizioni di diritto soggettivo.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
La disciplina delle armi conferma la natura eccezionale delle autorizzazioni al porto e alla detenzione, giustificando un rigoroso apprezzamento dell'affidabilità del titolare.
artt. 11, 39 e 43 TULPS
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva, e possono essere adottati per prevenire il rischio di abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In caso di silenzio-rigetto su un ricorso gerarchico, il silenzio ha funzione abilitante e non costituisce un autonomo atto lesivo: il giudizio amministrativo deve avere a oggetto il provvedimento originario impugnato in via gerarchica.
- Ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale è parte necessaria del giudizio; l'omessa evocazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- In materia di porto e detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità cautelare e preventiva, diretta a prevenire il rischio di abuso e non a sanzionare una condotta illecita.
- La revoca del porto d'armi può essere fondata su una prognosi probabilistica di possibile abuso, senza necessità di accertare un uso improprio dell'arma o una responsabilità penale; possono rilevare anche fatti non costituenti reato e situazioni personali estranee all'uso dell'arma, se sintomatici di insufficiente affidabilità.
- Una situazione oggettiva di conflittualità familiare può giustificare la revoca del porto d'armi anche in presenza di un episodio isolato, indipendentemente dall'individuazione del responsabile del conflitto e dalla prova di condotte violente, purché il quadro fattuale sia idoneo a fondare una prognosi attendibile di rischio.
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