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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26970/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice principale e dei suoi fideiussori per il saldo passivo di conto corrente, di conto anticipi fatture e per un finanziamento residuo. I fideiussori hanno proposto opposizione deducendo: carenza di prova scritta del credito; illegittimità di alcuni addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, usura e clausola di massimo scoperto; nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell'importo garantito; inefficacia delle garanzie per mancata informazione sull'aggravamento delle condizioni di rischio della debitrice principale. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto in gran parte le doglianze, ritenendo infondate le contestazioni e accertando solo la nullità della clausola di massimo scoperto, già corretta in base alla consulenza prodotta dagli stessi opponenti. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva affermato l'onere probatorio della banca ma poi non aveva tratto le conseguenze della mancata produzione di tutti gli estratti conto; avevano inoltre contestato la declaratoria di novità della questione sulla uniforme periodicità della capitalizzazione e l'apparente carenza motivazionale sul tema dell'usura. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte non avesse valorizzato il preteso aggravamento del rischio e l'apertura di nuove linee di credito senza informazione dei garanti. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'inutilità, nel caso concreto, della produzione integrale degli estratti conto alla luce delle specifiche contestazioni e della consulenza già svolta; inoltre la doglianza sull'usura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Il secondo perché formulato in modo promiscuo tra violazione di legge e vizio motivazionale, senza censurare l'interpretazione delle norme richiamate, ma solo la valutazione dei fatti; inoltre mancava la dimostrazione di un effettivo omesso esame di fatti decisivi diversi da quelli già considerati nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è accolta quando il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    È inconferente invocare la norma se non si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova viene valutato in relazione alle specifiche contestazioni e alla concreta utilità della documentazione richiesta; non vi è violazione se il giudice ritiene sufficiente la prova già acquisita per il petitum dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando chiaramente le ragioni della censura e i dati processuali rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione sono deducibili la violazione di legge, l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non una rivalutazione del merito o una critica alla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 1375 c.c.

    La deduzione di violazione della buona fede deve confrontarsi con la corretta ricognizione della fattispecie concreta; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1175 c.c.

    Analoga regola vale per il dovere di correttezza: la censura deve investire la regola giuridica applicata, non la sola valutazione dei fatti.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per escludere la violazione dell'obbligo di non aggravare il rischio del fideiussore, in base alle circostanze di fatto accertate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La banca che agisce in giudizio per il saldo di un rapporto di conto corrente deve, in linea generale, provare il proprio credito con la documentazione contabile; tuttavia la portata di tale onere va commisurata alle contestazioni effettivamente dedotte e alla concreta utilità della documentazione richiesta nel caso specifico.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore sull'onere della prova, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se tende soltanto a contestare la sufficienza della motivazione e l'apprezzamento del merito.
  • La questione è nuova e quindi non deducibile in appello quando il motivo non dimostra che il fatto o l'eccezione siano stati già specificamente introdotti nel giudizio di primo grado in termini identici a quelli poi prospettati.
  • La violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei confronti del fideiussore richiede una critica che investa la corretta applicazione della regola giuridica ai fatti accertati; non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In cassazione il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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