Regolamento (UE) 2021/1821
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1821 della Commissione del 18 ottobre 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda di Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. di essere trattata come nuovo produttore esportatore ai fini delle misure antidumping definitive sui prodotti in ceramica per tavola e cucina originari della RPC. Dopo aver verificato che la società soddisfa le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione le riconosce l’aliquota del 17,9% applicabile alle imprese che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Il regolamento modifica pertanto l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198 inserendo la società interessata. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore e inserimento di Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. nell’elenco delle imprese soggette al dazio antidumping del 17,9% sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive già in vigore. Riguarda in particolare i nuovi produttori esportatori cinesi che chiedano l’accesso all’aliquota prevista per le imprese che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Nel caso concreto, l’effetto operativo è l’inclusione di Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con codice TARIC aggiuntivo C685, e quindi l’applicazione del relativo dazio del 17,9%.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per oggetti in ceramica per tavola e cucina originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1821 interviene nell’ambito delle misure antidumping definitive già vigenti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, verifica se un operatore possa essere qualificato come nuovo produttore esportatore e quindi beneficiare dell’aliquota applicabile alle imprese che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Quadro delle misure antidumping vigenti
Il regolamento richiama la sequenza delle misure già adottate: il dazio antidumping definitivo istituito il 13 maggio 2013 dal regolamento iniziale n. 412/2013, la proroga per altri cinque anni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e la successiva modifica del 28 novembre 2019 per effetto di un’inchiesta antielusione svolta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
Nell’inchiesta originaria era stato utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per i produttori esportatori inclusi nel campione erano state fissate aliquote individuali tra il 13,1% e il 23,4%; per i produttori esportatori che avevano collaborato ma non erano stati inclusi nel campione era stata stabilita un’aliquota del 17,9%; per gli operatori che non si erano manifestati o non avevano collaborato era stata prevista un’aliquota nazionale del 36,1%.
Verifica della richiesta di Liling Taichang Ceramics Co., Ltd.
La società Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. ha chiesto di essere riconosciuta come nuovo produttore esportatore e di beneficiare dell’aliquota del 17,9%. La Commissione ha avviato l’istruttoria inviando un questionario, richiedendo informazioni supplementari e verificando la documentazione fornita. Ha inoltre consultato banche dati online, tra cui Qichacha, e ha effettuato controlli incrociati con informazioni pubbliche disponibili su Internet. L’industria dell’Unione è stata informata della richiesta e ha potuto formulare osservazioni.
Valutazione delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198
La Commissione ha esaminato separatamente le tre condizioni richieste:
- assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale: la società non esisteva ancora nel periodo 1º gennaio 2011-31 dicembre 2011, poiché lo statuto societario e la licenza commerciale risalgono al marzo 2016;
- assenza di collegamenti con gli operatori soggetti alle misure: non è stato riscontrato alcun legame, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con esportatori o produttori cinesi soggetti ai dazi. In particolare, il principale azionista, Zhou Jianxiang, non risultava titolare di partecipazioni in altre società che producono, lavorano, vendono o acquistano il prodotto in esame, al di fuori di Taichang; la partecipazione residua era detenuta da Liling Taichang Carton Factory, la quale aveva trasferito nel marzo 2017 gli impianti produttivi alla richiedente e aveva cessato le attività;
- effettiva esportazione successiva al periodo d’inchiesta iniziale: la società ha dimostrato di aver esportato il prodotto nell’Unione nel 2019 e nel 2020, producendo fatture, polizze di carico e ricevute di pagamento relative a tre ordini effettuati da una società stabilita in Francia.
Esito e modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198
Concluso positivamente l’esame, la Commissione accoglie la richiesta e dispone che Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. sia aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, cioè all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Alla società viene attribuito il codice aggiuntivo TARIC C685 e si applica il dazio antidumping del 17,9% previsto per tale categoria.
Procedura, consultazione e entrata in vigore
Prima dell’adozione, il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni principali poste a fondamento della decisione. Non sono pervenute osservazioni. Il regolamento è adottato in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Richiamo dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che consente di attribuire a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, se dimostra cumulativamente: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011-31 dicembre 2011); assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure; effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.
Verifica della posizione di Liling Taichang Ceramics Co., Ltd.
La Commissione, tramite questionario, richieste integrative, consultazione di banche dati online e controlli incrociati con fonti pubbliche, ha verificato il soddisfacimento delle condizioni. Ha accertato che la società non esisteva nel periodo dell’inchiesta iniziale, che non risulta collegata ai produttori/esportatori soggetti alle misure, e che ha esportato il prodotto nell’Unione nel 2019 e nel 2020, sulla base di fatture, polizze di carico e ricevute di pagamento relative a tre ordini verso una società in Francia.
Effetto della decisione: inserimento nell’allegato I e dazio applicabile
La società Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, tra le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione. Le è attribuito il codice aggiuntivo TARIC C685 e si applica l’aliquota antidumping del 17,9% prevista per tale categoria di operatori.
Divulgazione, osservazioni e parere del comitato
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali; è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute. Il regolamento risulta conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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