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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1842

Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui del flupyradifurone e del suo metabolita acido difluoroacetico nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono le valutazioni scientifiche dell’EFSA, tenendo conto sia di nuove domande di autorizzazione d’uso nell’Unione sia di tolleranze all’importazione richieste per prodotti provenienti da paesi terzi. Per alcune matrici alimentari i limiti sono aumentati, per altre diminuiti o mantenuti, con una disciplina transitoria per i prodotti già immessi o importati prima della data di applicazione di talune modifiche.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) di flupyradifurone e acido difluoroacetico in e su numerosi prodotti alimentari e di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare, agli importatori, agli Stati membri e ai paesi terzi interessati dalla commercializzazione nell’Unione di prodotti vegetali e animali contenenti residui di flupyradifurone e del suo metabolita acido difluoroacetico. Riguarda specificamente i prodotti elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 396/2005, con esclusione pratica dei casi in cui l’Autorità abbia ritenuto i dati insufficienti o abbia rilevato un rischio acuto per talune colture; prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 10 maggio 2022 per alcune voci specifiche. È territorialmente vincolante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Modifica dei limiti massimi di residui di flupyradifurone e acido difluoroacetico

Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori per il flupyradifurone e per il suo metabolita principale, acido difluoroacetico (DFA). La finalità è adeguare la disciplina ai risultati delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e alle esigenze emerse sia per usi autorizzati nell’Unione sia per tolleranze all’importazione, nel rispetto del livello elevato di tutela dei consumatori.

Contesto e motivazione dell’intervento

In origine i LMR delle due sostanze erano fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha preso in esame domande di modifica presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e domande di tolleranza all’importazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, relative a numerose colture e prodotti provenienti, tra gli altri, da Stati Uniti, Canada, Brasile, Ghana e Costa d’Avorio. Le relazioni di valutazione elaborate dai Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, sono state trasmesse alla Commissione dopo la valutazione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Valutazione EFSA e criteri di sicurezza

L’EFSA ha esaminato le domande e i rapporti di valutazione con attenzione ai rischi per i consumatori e, se necessario, per gli animali. Ha ritenuto insufficienti i dati per fissare nuovi LMR per il flupyradifurone nei fichi d’India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo. Per il flupyradifurone nei sedani non è stato possibile escludere un rischio acuto. Per le altre richieste, invece, l’Autorità ha ritenuto che le modifiche fossero accettabili, anche alla luce della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, senza superamento della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.

Adeguamenti degli LMR nell’allegato II

L’allegato del regolamento inserisce nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 nuove colonne per DFA e flupyradifurone, con valori specifici per un ampio elenco di matrici alimentari di origine vegetale e animale. Le modifiche coprono, tra l’altro:

  • frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
  • pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta;
  • ortaggi freschi o congelati, inclusi ortaggi a radice, a frutto, a foglia, legumi, ortaggi a stelo e funghi;
  • semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, cacao, carrube, luppolo, spezie e piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale terrestri, latte, uova e miele.

Tra i valori espressamente rideterminati figurano, a titolo esemplificativo, i limiti per agrumi, fragole, olive da tavola, patate, pomodori, peperoni, melanzane, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, foglie di vite, fagioli, piselli, semi di colza, semi di soia, orzo, mais/granturco, frumento, chicchi di caffè, semi di cacao e luppolo. Per alcune matrici, i limiti risultano elevati rispetto alla precedente disciplina; per altre, in particolare foglie di vite, granturco, semi di cacao e fegato suino per DFA, i limiti vengono ridotti o allineati ai valori indicati dall’EFSA.

Soppressione delle corrispondenti voci nell’allegato III

Parallelamente, il regolamento sopprime dall’allegato III, parte A, le colonne relative all’acido difluoroacetico e al flupyradifurone. Ciò riflette il trasferimento delle sostanze nell’allegato II, che raccoglie gli LMR applicabili in via generale dopo l’aggiornamento regolamentare.

Disposizioni transitorie

Per evitare interruzioni nella commercializzazione e nel consumo, l’articolo 2 introduce una disciplina transitoria. Il regolamento precedente continua ad applicarsi, per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022, al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino. La Commissione motiva tale scelta con l’esigenza di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione sostanziale delle nuove regole, limitatamente ai LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino, decorre dal 10 maggio 2022. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato al regolamento. Nell’allegato II vengono inserite nuove colonne per acido difluoroacetico (DFA) e flupyradifurone con numerosi LMR per prodotti vegetali e animali; nell’allegato III, parte A, le colonne relative a tali sostanze sono soppresse.

Base delle modifiche e valutazione scientifica

Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, relative sia a usi autorizzati nell’Unione sia a tolleranze all’importazione. Le domande sono state valutate dai Paesi Bassi quale Stato membro relatore e dall’EFSA, che ha espresso pareri motivati sulla sicurezza per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

Esiti EFSA e giustificazione degli LMR

L’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati per fissare nuovi LMR per flupyradifurone nei fichi d’India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo, e ha escluso la possibilità di un rischio acuto per il flupyradifurone nei sedani. Per le altre domande ha concluso che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Adeguamenti specifici dei limiti per colture a rotazione e prodotti animali

A seguito di ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e di studi sull’alimentazione del bestiame, l’EFSA ha raccomandato di aumentare, abbassare o mantenere gli LMR per flupyradifurone e DFA nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale. In particolare, ha proposto di abbassare gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di DFA nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, quanto agli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino, esso si applica dal 10 maggio 2022.

Natura obbligatoria e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitaricommercio internazionaleagricoltura

Testo integrale

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