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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1873

Regolamento (UE) 2021/1873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali

Normativa europea32021R1873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende di cinque anni la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per alcune varietà e gruppi di specie caratterizzati da tempi lunghi di selezione, moltiplicazione e commercializzazione. La misura mira a garantire un ritorno economico più adeguato agli investimenti in ricerca e sviluppo e a incentivare nuove varietà. È prevista una correzione della proroga quando il costitutore abbia già beneficiato di privative nazionali per la stessa varietà prima della privativa comunitaria.

Proroga di cinque anni della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per specifiche specie e gruppi di specie ornamentali e orticole a lenta redditività.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle privative comunitarie per ritrovati vegetali concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 per le varietà di Asparagus officinalis L. e per i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. La proroga opera per le privative già concesse alla data di entrata in vigore del regolamento e per quelle concesse successivamente, senza distinzione temporale. È prevista una riduzione della proroga quando, prima della concessione della privativa comunitaria, siano state già concesse una o più privative nazionali per la stessa varietà, salvo il caso disciplinato dall’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per specifiche specie

Il regolamento interviene sul sistema della privativa comunitaria per ritrovati vegetali disciplinato dal regolamento (CE) n. 2100/94, limitatamente ad alcune specie e gruppi di specie per i quali i tempi di selezione, moltiplicazione e immissione sul mercato sono particolarmente lunghi. I considerando evidenziano che, per Asparagus officinalis L. e per i gruppi di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, il ritorno economico degli investimenti in ricerca e sviluppo maturi solo in una fase avanzata della protezione, rendendo opportuno un prolungamento della durata del diritto.

Finalità della misura

La ratio della disciplina è favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di nuove varietà, in modo da rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori e contribuire anche all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il regolamento muove dal presupposto che, per le specie interessate, la complessità genetica e la lentezza della riproduzione richiedano tempi più lunghi per costituire uno stock sufficiente e per ottenere un reddito ragionevole dalla privativa.

Ambito oggettivo e soggettivo

La proroga riguarda tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali relative a:

  • Asparagus officinalis L.;
  • piante bulbose;
  • piante legnose a piccoli frutti;
  • piante legnose ornamentali.

Si applica sia alle privative già in essere alla data di entrata in vigore del regolamento sia a quelle concesse successivamente. Il testo opera nel quadro del regolamento (CE) n. 2100/94, che resta la base normativa generale della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Proroga di cinque anni

L’articolo 1 dispone una proroga secca di cinque anni della durata della privativa comunitaria, rispetto alla durata ordinaria prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94. Il regolamento non modifica la disciplina generale della durata, ma introduce una estensione speciale per le sole categorie di varietà indicate.

Riduzione della proroga in presenza di privative nazionali

L’articolo 2 introduce un correttivo per evitare una duplicazione eccessiva della protezione economica. Quando, per la stessa varietà, siano state concesse una o più privative nazionali prima della privativa comunitaria e non trovi applicazione l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, la proroga di cinque anni va ridotta sottraendo il periodo più lungo, espresso in anni interi, di validità delle privative nazionali già ottenute. In sostanza, la proroga effettiva viene calibrata tenendo conto del vantaggio temporale già goduto dal costitutore a livello nazionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste ulteriori misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Proroga generale della durata

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 è prolungata di cinque anni per le varietà di Asparagus officinalis L. e per i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.

Salvezza della disciplina speciale del regolamento (CE) n. 2100/94

L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che la proroga non pregiudica l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Riduzione della proroga in caso di privative nazionali pregresse

L’articolo 2 stabilisce che, se per la stessa varietà sono state concesse una o più privative nazionali prima della privativa comunitaria e non si applica l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, dalla proroga di cinque anni va sottratto il periodo più lungo, in anni interi, di validità delle privative nazionali o della privativa nazionale concessa in uno Stato membro per la stessa varietà.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeagricolturaselezione vegetalemercato interno

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