Regolamento (UE) 2021/1820
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1820 della Commissione del 18 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per riflettere il cambio di denominazione di Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. in Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd. La Commissione conferma che la modifica del nome non incide sul diritto della società a beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping. Viene inoltre disposto che il codice TARIC A977 si applichi al nuovo nome con effetto dal 16 gennaio 2020, consentendo il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccedenza rispetto all’aliquota applicabile.
Modifica del regolamento antidumping UE 2017/325 per aggiornare la denominazione di un produttore esportatore cinese e l’applicazione del relativo codice TARIC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione del produttore esportatore già identificato come Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd., ora denominato Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City. Incide sul trattamento doganale e sull’applicazione del dazio antidumping definitivo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, con effetti retroattivi dal 16 gennaio 2020 per il codice addizionale TARIC A977 e per gli eventuali rimborsi/sgravi dei dazi pagati in eccesso. Non modifica le misure in generale, ma solo l’identificazione del soggetto beneficiario dell’aliquota individuale già riconosciuta.
Modifica del dazio antidumping per filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1820 interviene sul regime antidumping già vigente per le importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è puramente aggiornativa: la Commissione prende atto del cambio di denominazione di un produttore esportatore e adegua di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, senza rimettere in discussione l’aliquota individuale già riconosciuta.
Contesto normativo
Le importazioni del prodotto interessato sono soggette a misure antidumping definitive con aliquote variabili per i produttori esportatori inclusi nel campione e per quelli che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione. Il considerando richiama inoltre la precedente proroga delle misure per altri cinque anni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Cambio di nome della società interessata
La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. era stata riconosciuta, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706, come nuovo produttore esportatore e inserita tra le società che hanno collaborato non incluse nel campione. A seguito di una modifica del nome avvenuta il 16 gennaio 2020, la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale cambiamento non pregiudicava il beneficio dell’aliquota individuale del dazio antidumping. La Commissione ha verificato la documentazione e ha concluso che la variazione della denominazione non incideva sulle risultanze già adottate, in particolare sull’aliquota applicabile.
Effetti operativi sul trattamento doganale
L’articolo 1 sostituisce nel riferimento normativo il vecchio nome con quello nuovo: "Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City". Inoltre, il codice addizionale TARIC A977, già previsto per i produttori esportatori cinesi collaboranti non inclusi nel campione, si applica a tale società con effetto retroattivo dal 16 gennaio 2020. Per i dazi definitivi eventualmente versati in misura eccedente rispetto al dazio antidumping applicabile alla società sotto il precedente nome, è ammesso il rimborso o lo sgravio secondo la normativa doganale applicabile.
Procedura e adozione
La Commissione ha comunicato le risultanze alle parti interessate l’8 luglio 2021, concedendo un termine per eventuali osservazioni; non ne sono pervenute. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione del produttore esportatore
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, il riferimento a "Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd., Yixing City" deve intendersi fatto a "Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City". La modifica recepisce il cambio di nome comunicato dalla società e confermato dalla Commissione come non incidente sulle conclusioni del precedente riesame.
Applicazione del codice TARIC e rimborsi/sgravi
Il codice addizionale TARIC A977, applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, si applica a Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City, a decorrere dal 16 gennaio 2020. È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.
Presupposti procedurali e consultazione delle parti
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalla società, ha informato le parti interessate l’8 luglio 2021 e ha concesso un termine per osservazioni; non sono pervenute osservazioni. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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