Regolamento (UE) 2021/2304
Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione del 18 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/2304 integra il regolamento (UE) 2018/848 introducendo un modello di certificato complementare per attestare che prodotti biologici di origine animale sono stati ottenuti senza l’uso di antibiotici. La misura risponde a richieste di taluni paesi terzi e facilita l’accesso ai relativi mercati di esportazione. Il rilascio del certificato è subordinato alla previa disponibilità del certificato biologico di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Certificato complementare per attestare il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai gruppi di operatori dell’Unione già in possesso del certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, quando intendano esportare prodotti biologici di origine animale verso paesi terzi che richiedono la prova del non uso di antibiotici. Il certificato complementare è rilasciato dalla competente autorità oppure, ove del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo pertinente. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 in tutti gli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.
Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
Il regolamento delegato (UE) 2021/2304 integra il regolamento (UE) 2018/848 per rispondere a esigenze di mercato di taluni paesi terzi, che richiedono la prova formale che i prodotti biologici di origine animale siano stati ottenuti senza antibiotici. La disciplina mira a facilitare l’esportazione di tali prodotti, introducendo uno strumento documentale ufficiale aggiuntivo rispetto alla certificazione biologica ordinaria.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che, per agevolare l’accesso ai mercati di paesi terzi, gli operatori o i gruppi di operatori dell’Unione devono poter dimostrare, mediante documento ufficiale, il non uso di antibiotici. Inoltre, in coerenza con il sistema di certificazione previsto dal regolamento (UE) 2018/848, il certificato complementare si affianca al certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 35 di tale regolamento.
Ambito soggettivo e presupposti per il rilascio
Il certificato complementare può essere richiesto soltanto da un operatore o da un gruppo di operatori già in possesso del certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848. Il rilascio è subordinato a due condizioni cumulative:
- il richiedente deve aver già ottenuto il certificato biologico ordinario;
- il certificato complementare deve essere necessario ai fini dell’esportazione dei prodotti biologici di origine animale dall’Unione.
Il rilascio è effettuato dalla pertinente autorità competente oppure, ove del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo pertinente.
Contenuto del certificato complementare
Il regolamento stabilisce, nell’allegato, il modello del certificato complementare. Il modello richiede in particolare:
- il numero del documento;
- l’indicazione se il soggetto è un operatore o un gruppo di operatori;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori;
- il nome e l’indirizzo dell’autorità competente, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, con il relativo codice numerico se applicabile;
- il numero del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, in conformità all’allegato VI di tale regolamento;
- l’attestazione che i prodotti biologici di origine animale indicati sono stati ottenuti senza l’uso di antibiotici;
- la data, il luogo, la firma dell’autorità emittente e il periodo di validità del certificato complementare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2022. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio del certificato complementare
Su richiesta dell’operatore o del gruppo di operatori già titolare del certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la competente autorità, oppure l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente, rilascia un certificato complementare che attesta il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale, quando tale certificato è necessario per l’esportazione dall’Unione.
Modello del certificato
Il modello del certificato complementare è stabilito nell’allegato del regolamento e contiene, tra l’altro, numero del documento, identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, dati dell’autorità rilasciante, riferimento al certificato ex articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, elenco dei prodotti interessati, data, firma e periodo di validità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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