Regolamento (UE) 2021/1819
Regolamento (UE) 2021/1819 del Consiglio del 18 ottobre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Repubblica centrafricana alle evoluzioni della disciplina ONU e della decisione PESC collegata. In particolare, amplia le deroghe all’embargo sulle armi per supportare il processo di SSR della Repubblica centrafricana, introducendo un obbligo di notifica preventiva di almeno 20 giorni al comitato sanzioni. Inoltre, estende i criteri di inserimento nelle misure restrittive ai soggetti coinvolti in atti che violano il diritto internazionale umanitario, inclusi gli attacchi contro personale medico e umanitario.
Modifica del regime di misure restrittive dell’UE nei confronti della Repubblica centrafricana, in particolare sulle deroghe all’embargo sulle armi e sull’ampliamento dei criteri di inclusione nelle misure restrittive.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti e ai soggetti sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014, come modificato. Riguarda le operazioni relative a forniture di armamenti, munizioni, componenti e veicoli militari destinati alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, nonché l’identificazione di persone o entità coinvolte in violazioni del diritto internazionale umanitario nella Repubblica centrafricana. L’efficacia è immediata nell’ordinamento dell’Unione dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime di misure restrittive UE nei confronti della Repubblica centrafricana
Il regolamento (UE) 2021/1819 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive previste nei confronti della Repubblica centrafricana. L’intervento si colloca nel solco della risoluzione 2588 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della successiva decisione (PESC) 2021/1823, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Contesto e finalità della modifica
Il considerando rileva che la risoluzione UNSC 2588 (2021) ha esteso le deroghe all’embargo sulle armi e ampliato l’ambito di applicazione delle misure restrittive. Poiché parte di tali modifiche rientra nella competenza dell’Unione, il Consiglio interviene con un regolamento modificativo per recepire gli adeguamenti necessari e armonizzare la disciplina con le precedenti risoluzioni ONU.
Deroga all’embargo sulle armi e supporto al processo di SSR
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 224/2014. La nuova formulazione consente, a determinate condizioni, forniture alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, relativamente a:
- armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm;
- munizioni e componenti appositamente progettati per tali armi;
- veicoli militari di terra non armati;
- veicoli militari di terra equipaggiati con armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm;
- relativi pezzi di ricambio;
- lanciarazzi RPG e relative munizioni;
- mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm e relative munizioni.
La deroga opera solo se tali beni sono destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana. Inoltre, la fornitura di assistenza o servizi deve essere notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni.
Ampliamento dei criteri per le misure restrittive individuali
Il regolamento integra l’articolo 5, paragrafo 3, con una nuova lettera k), ampliando i presupposti per l’inclusione di soggetti nelle misure restrittive. Possono essere colpiti coloro che siano coinvolti nella pianificazione, direzione, patrocinio o esecuzione di atti nella Repubblica centrafricana che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o umanitario.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adeguamento delle deroghe all’embargo sulle armi
Sostituisce l’articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 224/2014. La deroga riguarda armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, munizioni e componenti appositamente progettati, veicoli militari di terra non armati o armati con armi di tale calibro, relativi pezzi di ricambio, lanciarazzi RPG e relative munizioni, nonché mortai da 60 mm e 82 mm e le relative munizioni, quando destinati alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche incaricate dell’applicazione della legge, purché siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca e la fornitura sia notificata al comitato delle sanzioni con almeno 20 giorni di preavviso.
Ampliamento dei criteri di designazione
Integra l’articolo 5, paragrafo 3, aggiungendo la lettera k), che consente di includere tra i soggetti sottoposti a misure restrittive coloro che siano coinvolti nella pianificazione, direzione, patrocinio o esecuzione di atti nella Repubblica centrafricana che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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