Regolamento (UE) 2021/1841
Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua i livelli massimi di residui per 6-benziladenina e aminopiralid nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e tenendo conto anche dei limiti del Codex considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. Per la 6-benziladenina vengono fissati LMR al limite di determinazione; per l’aminopiralid sono modificati vari LMR, soppressa la colonna nell’allegato III e aggiornata la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale. Il regolamento prevede inoltre una clausola transitoria per i prodotti già ottenuti o importati prima del 10 maggio 2022 e fissa l’applicazione delle nuove regole da tale data.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di 6-benziladenina e aminopiralid in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione. Riguarda in particolare la sostanza 6-benziladenina e la sostanza aminopiralid per le categorie di prodotti elencate nell’allegato del regolamento. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti o importati prima del 10 maggio 2022, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica degli LMR per 6-benziladenina e aminopiralid
Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per due sostanze attive: 6-benziladenina e aminopiralid. La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e di ulteriori elementi tecnici e commerciali, inclusi i CXL del Codex e le consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione e con i partner commerciali attraverso l’OMC.
Base normativa e motivazioni
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2. Nei considerando viene chiarito che per la 6-benziladenina non erano stati fissati LMR e si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b); l’EFSA ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione. Per l’aminopiralid, invece, l’EFSA ha riesaminato i livelli vigenti, proponendo una diversa definizione del residuo per i prodotti vegetali, una riduzione del LMR per il grasso di pollame e, per gli altri prodotti, conferma o incremento dei livelli esistenti.
Ambito materiale degli aggiornamenti
Le modifiche riguardano i prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato del regolamento, con una disciplina particolarmente articolata per numerose categorie merceologiche. Nell’allegato II sono inserite colonne specifiche per 6-benziladenina e aminopiralid, con valori differenziati per frutta, ortaggi, cereali, semi e frutti oleaginosi, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie. Per diversi prodotti di origine vegetale, l’LMR di 6-benziladenina è fissato al limite di determinazione (indicato con *1), mentre per alcuni prodotti sono previsti valori espressi in mg/kg superiori al valore di base, ad esempio per alcune categorie di frutta a guscio, cereali e prodotti di origine animale.
Regole specifiche per l’aminopiralid
Per l’aminopiralid la definizione del residuo è espressa come somma di aminopiralid, dei suoi sali e dei suoi coniugati, espressa in aminopiralid. Il regolamento recepisce l’aggiornamento dei livelli nell’allegato II e, contestualmente, sopprime nell’allegato III, parte A, la colonna relativa a tale sostanza. Ciò comporta il riallineamento della disciplina dei residui vigenti alla nuova struttura degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.
Criteri per i prodotti senza autorizzazione o senza CXL
Il considerando specifica che, per i prodotti sui quali l’uso dei prodotti fitosanitari interessati non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, i limiti devono essere fissati allo specifico limite di determinazione o al valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. In questo modo il regolamento mantiene una logica di default per i casi in cui non vi siano basi regolatorie o commerciali che giustifichino livelli diversi.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Per evitare effetti immediati su prodotti già immessi o in circolazione, il regolamento stabilisce che la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 maggio 2022, concedendo così un periodo di adattamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare.
Valenza pratica per gli operatori
Per gli operatori della filiera agroalimentare e per gli importatori, il regolamento impone un monitoraggio dei nuovi LMR applicabili alle due sostanze, con attenzione sia alla data di applicazione sia alle regole transitorie per le partite anteriori al 10 maggio 2022. Sul piano documentale e di controllo ufficiale, la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 richiede l’aggiornamento dei riferimenti analitici e dei sistemi di conformità relativi ai residui nei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
Il regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e aminopiralid in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
6-benziladenina: fissazione degli LMR
Per la 6-benziladenina, per la quale nel regolamento (CE) n. 396/2005 non erano fissati LMR ed era applicabile il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), gli LMR vengono fissati nell’allegato II al limite di determinazione (LD), sulla base del parere motivato EFSA.
Aminopiralid: aggiornamento degli LMR e della definizione del residuo
Per l’aminopiralid l’EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale, di abbassare gli LMR per il grasso di pollame e di aumentare o mantenere invariati gli LMR per altri prodotti. Il regolamento recepisce tali aggiornamenti nell’allegato II; nell’allegato III, parte A, la colonna relativa all’aminopiralid è soppressa. La definizione del residuo è indicata per le combinazioni interessate come somma di aminopiralid, suoi sali e suoi coniugati, espressa in aminopiralid.
Limiti applicabili ai prodotti senza autorizzazioni, tolleranze o CXL
Per i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari interessati non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o al valore di base, secondo l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base tecnico-scientifica e consultazioni
La Commissione ha fondato la modifica sui pareri motivati dell’EFSA resi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenendo conto dei CXL ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione, dei fattori pertinenti e dei risultati della consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e dei partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Disposizioni transitorie
Il regolamento precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022, così da consentire la commercializzazione, trasformazione e consumo in condizioni normali e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 maggio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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