Cassazione Penale, Sentenza n. 17839/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Saidi ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia (avv. Matraxia). Sosteneva che tale omissione integrasse una nullità assoluta che avrebbe reso illegittimo il giudizio di merito e giustificato la rescissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di citazione (emesso il 1° giugno 2018 e depositato il 5/6/2018) fosse stato validamente notificato al difensore di ufficio designato in quel momento (avv. Marcolini) e, successivamente, personalmente a Saidi il 3/11/2018. La nomina del difensore di fiducia (avv. Matraxia) è avvenuta il 9/7/2018, cioè dopo l'emissione e il deposito del decreto, per cui non sussisteva alcun obbligo dell'ufficio di effettuare una nuova notifica al difensore nominato successivamente. Di conseguenza l'omessa notifica al difensore di fiducia non ha determinato una nullità idonea a rescindere il giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per vizi procedurali; nel caso valutata alla luce della necessità di una nullità effettivamente idonea a incidere sulla validità del giudicato.
art. 179 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alle modalità di rappresentanza e notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto che la nomina successiva del difensore non imponga nuova notifica da parte dell'ufficio.
art. 184 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale connesso alle comunicazioni e notificazioni; interpretato nel senso che la notifica già validamente eseguita al difensore precedente o al destinatario personale esclude la nullità che si pretendeva.
art. 606 c.1 lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione utilizzato dal ricorrente (violazione di norme processuali); la Cassazione ha valutato il motivo ed ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata fondatezza nelle circostanze fattuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese e versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente alla somma di euro 3.000 e alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Richiamata dalle parti: stabilisce principi sulla rilevanza della mancata notifica; la Corte ha precisato che la pronuncia Lovric vale per i casi in cui l'omessa notifica impedisca la conoscenza del procedimento, mentre nel caso concreto la notifica al primo difensore e al ricorrente era intervenuta.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020 (De Silvio) e altre precedenti (Izzo, Conte)
Precedenti richiamati per il principio secondo cui la nomina successiva di un difensore non obbliga l'ufficio a ripetere notifiche già effettuate correttamente; l'onere di attivazione grava sul difensore nominato e sull'imputato.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004 (Ardovino)
Principio sul contenuto necessario del ricorso in Cassazione: il ricorso deve indicare l'atto che si ritiene viziato e tale atto deve essere nel fascicolo o prodotto; la Corte ha applicato questo criterio nel valutare il motivo processuale.
Massime di principio
- Se il decreto di citazione a giudizio è stato validamente notificato al difensore in carica al momento dell'emissione o direttamente all'imputato, la successiva nomina di un diverso difensore di fiducia non impone all'ufficio una nuova notifica; l'onere di cura ricade sul nuovo difensore e sull'imputato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è necessaria una nullità che abbia effettivo impatto sulla conoscenza del procedimento o sul diritto di difesa; omissioni formali non sostanziali non bastano.
- La distinzione tra nullità assoluta e relativa dipende dall'effettiva lesione del diritto di difesa o dalla incapacità dell'atto di produrre i suoi effetti: l'assenza di notifica al difensore nominato successivamente, quando vi sia già stata notifica valida, è di regola una nullità non idonea a rescindere il giudicato.
- In cassazione, i motivi di natura processuale richiedono l'indicazione puntuale dell'atto ritenuto viziato e la sua disponibilità nel fascicolo; l'omessa produzione dell'atto o la mancanza di una chiara individuazione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Nei casi di controversia sulla notificazione, è importante documentare chi ha ricevuto realmente la notifica e le date; la prova della notifica al primo difensore o al destinatario personale è decisiva per escludere la nullità assoluta.
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