Cassazione Penale, Sentenza n. 37884/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che applicava la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduceva due censure: 1) errata individuazione del reato più grave (il Tribunale avrebbe indicato il reato di cui al capo a) della sentenza n.2 invece del capo u) della sentenza n.1); 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione degli aumenti di pena per i reati "satellite", ritenuti mancanti, contraddittori e manifestamente illogici, e contestava l'uso di criteri di calcolo non pertinenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave operata dal giudice dell'esecuzione, che deve fare riferimento alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione (art. 187 disp. att. cod. proc. pen.). Ha altresì confermato che gli aumenti di pena per i reati satellite non possono eccedere quelli fissati nelle sentenze di cognizione: nel caso concreto gli aumenti operati dal giudice dell'esecuzione sono risultati inferiori rispetto alle pene fissate in sede di cognizione, pertanto non è richiesta ampia motivazione quando gli aumenti sono contenuti; inoltre non è ammissibile calcolare gli aumenti dei reati satellite con criteri derivanti da un altro giudizio separato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Indicata come la disciplina applicabile alla continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili; principio di riferimento per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, per individuare il reato più grave tra più condanne, il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla pena più elevata concretamente irrogata dal giudice della cognizione, non alla pena edittale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo degli specifici motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
art. 81 cod. pen.
Richiamata nella valutazione che il giudice dell'esecuzione deve evitare un surrettizio cumulo materiale di pene e rispettare il rapporto di proporzione tra le pene; controllo sulla compatibilità degli aumenti con i limiti di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti in cui il ricorso è stato riprodotto; riguarda i limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione individua il reato più grave confrontando le pene concretamente irrogate nelle sentenze di cognizione (non le pene edittali).
- Gli aumenti di pena per i reati satellite, in sede esecutiva, non possono superare le misure fissate dai giudici di cognizione nelle sentenze irrevocabili; se sono ridotti rispetto alla cognizione, è ammissibile una motivazione sintetica quando l'entità è contenuta.
- Non è corretto importare criteri di calcolo adottati in un diverso giudizio per determinare aumenti relativi a reati giudicati separatamente: ogni sentenza di cognizione fornisce i parametri concreti di riferimento.
- Per censurare in Cassazione l'individuazione del reato più grave è necessario dimostrare che la pena concretamente irrogata da un'altra sentenza è effettivamente più grave; questioni formali sulla pena edittale sono irrilevanti a questo fine.
- Quando si contesta la determinazione degli aumenti in sede esecutiva, occorre provare che si sia oltrepassato il limite legale o che si sia prodotto un cumulo materiale surrettizio; altrimenti la valutazione del giudice dell'esecuzione è difficilmente censurabile.
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