Sentenza del 18/02/2015 n. 3207 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005. Contestava la decisione della CTR Sicilia, secondo cui la cartella di pagamento relativa all'IVA 1999, notificata il 25 novembre 2003, era tardiva. L'Agenzia sosteneva invece che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; pertanto, essendo la dichiarazione stata presentata nel 2000, la notifica del 2003 era tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato la pretesa per tardività della notifica e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR, affinché riesamini la controversia applicando il corretto termine decadenziale e decida anche sulle ulteriori questioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la debenza dell'IVA, ma ha escluso che la cartella fosse tardiva per il solo fatto della notifica nel 2003.
Norme richiamate
D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005
Per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria si applica anche alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore e ai giudizi ancora pendenti. Nel caso concreto, poiché la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1999 era stata presentata nel 2000, la notifica del 25 novembre 2003 risultava tempestiva.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni. La dichiarazione di incostituzionalità non ha determinato la reviviscenza del precedente termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La pretesa tributaria oggetto della cartella rientra nell'ambito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, per la quale il legislatore ha successivamente previsto specifici termini decadenziali di notifica.
D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 5-ter
La disposizione individua il termine transitorio applicabile alle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
Costituzione, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Cassazione ha ritenuto erronea l'interpretazione della CTR sul termine di notifica.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione, occorre individuare la data di presentazione della dichiarazione e applicare il termine decadenziale previsto dalla disciplina vigente e dalle eventuali norme transitorie.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la disciplina transitoria richiamata prevede, in linea generale, la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- La disciplina transitoria può applicarsi anche a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e a controversie ancora pendenti, salvo diverse indicazioni normative o successive pronunce.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma che omette un termine decadenziale non comporta automaticamente la reviviscenza del precedente termine, se ciò non è stabilito dalla Corte costituzionale o dalla legge.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla validità dell'imposta: stabilisce il corretto principio giuridico e rimette al giudice di rinvio l'esame delle altre questioni e del merito residuo.
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