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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11870/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La lavoratrice contestava il demansionamento conseguente al trasferimento (04/12/2013) dalla direzione centrale (servizio crediti, responsabile ufficio segreteria fidi) alla succursale di Francavilla al Mare con incarichi di vice reggente e poi responsabile operativo. Chiedeva reintegra nelle precedenti mansioni e risarcimento danni per dequalificazione professionale. La controversia ha rilevanza sulla durata giuridica dell'illiceità (se istantanea o permanente) e sull'applicabilità della novella dell'art. 2103 c.c. introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 per il periodo successivo al 24/06/2015; inoltre è centrale l'accertamento della corretta inquadramento CCNL (quadri direttivi vs terza area professionale) delle nuove mansioni e la quantificazione del danno da demansionamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo della lavoratrice (tenendo che il demansionamento ha natura di illecito permanente e che, pertanto, la novella dell'art. 2103 c.c. si applica ex nunc dal 24/06/2015 alla frazione di condotta perdurante), ha accolto il secondo motivo (ha censurato la Corte d'appello per avere omesso l'analisi comparativa delle declaratorie del CCNL e la verifica se le nuove mansioni rientrassero nella categoria dei quadri direttivi o in quella impiegatizia), ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per decidere il merito limitatamente al periodo successivo al 24/06/2015 e per la regolazione delle spese. La Corte ha altresì confermato la possibilità di liquidare il danno da demansionamento in via equitativa (percentuale della retribuzione) anche in assenza di prova di un danno patrimoniale specifico.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    comma 1 e 2 nella formulazione introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015

    Il demansionamento costituisce illecito permanente: la disciplina novellata si applica ex nunc (dal 24/06/2015) alla frazione di adibizione alle mansioni che perdura oltre tale data. Il criterio di legittimità è la riconducibilità delle nuove mansioni "allo stesso livello e categoria legale" delle ultime effettivamente svolte.

  • art. 11 disposizioni preliminari al codice civile

    Ribadito il principio di irretroattività: la novella non retroagisce, ma si applica alle condotte perduranti dal suo ingresso in vigore quando il demansionamento ha natura di illecito permanente.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 3

    Ha novellato l'art. 2103 c.c.; ha introdotto il criterio della riconducibilità per "stesso livello e categoria legale" e disciplinato i limiti allo ius variandi.

  • CCNL 19/01/2012 (artt. 82, 83, 93)

    art.82 (inquadramento quadri direttivi), art.93 (quarto livello terza area professionale) e art.83 richiamato

    Devono essere applicate le declaratorie contrattuali per verificare se le mansioni nuove rientrano nella categoria dei quadri direttivi o nella categoria impiegatizia: la corretta sussunzione nel CCNL è elemento decisivo per stabilire la liceità dell'assegnazione anche dopo la novella del 2015.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    es. Cass. n. 7980/2004; n.10157/2004; n.12253/2015; ord. n.31558/2021 etc.

    Confermano la natura permanente del demansionamento e l'ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno da dequalificazione senza necessità di provare un danno patrimoniale specifico.

Massime di principio

  • Il demansionamento è considerato illecito permanente: se l'assegnazione a mansioni inferiori perdura nel tempo, la disciplina vigente alla data in cui perdura (ex nunc) è quella applicabile; quindi una riforma legislativa si applica alla porzione temporale successiva alla sua entrata in vigore.
  • Per stabilire la legittimità delle nuove mansioni va sempre confrontata la loro sussunzione nel CCNL applicabile (declaratorie e livelli): se il CCNL articola la stessa categoria in più livelli va verificata anche la corrispondenza di livello; se il CCNL non prevede livelli professionali rileva la riconducibilità alla medesima categoria legale.
  • La valutazione della equivalenza/non equivalenza delle mansioni non si limita al confronto oggettivo delle mansioni ma richiede l'esame della capacità delle nuove mansioni di valorizzare/impiegare il patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
  • Il danno da demansionamento può essere liquidato equitativamente (es. percentuale della retribuzione per il periodo di dequalificazione) anche in assenza di prova di un danno patrimoniale specifico, tenendo conto durata, gravità, dispersione del patrimonio professionale, visibilità e anzianità del lavoratore.
  • Il giudice del merito deve compiere un accertamento puntuale e motivato sull'inquadramento contrattuale e sulle declaratorie del CCNL prima di ritenere legittime o illegittime le nuove mansioni; l'omissione di tale verifica è vizio di motivazione e può determinare la cassazione e il rinvio.
  • In sede processuale è legittimo per il giudice ritenere irrilevanti o inammissibili prove testimoniali quando le circostanze siano documentali o quando si tratti di valutazioni tecniche/professionali riservate al giudice e non ai testimoni.

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